Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio delle domande (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022)
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio delle domande (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-07-2022
Messaggio n. 2905
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia,
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio
delle domande (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022)
Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, è stato introdotto un nuovo beneficio
volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della
pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione,
ansia, stress e fragilità psicologica.
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 sono state fornite le istruzioni di dettaglio per la
presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio.
Con il presente messaggio si comunica che le domande per la fruizione del “Contributo per
sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la
procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M.
31/05/2022).
Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di
valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al
servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web
dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto
d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica
accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti
modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto
www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite
Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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