Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Cumulo dell’incentivo con altre misure di esonero. Chiarimenti
Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Cumulo dell’incentivo con altre misure di esonero. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10-08-2023
Messaggio n. 2923
OGGETTO: Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Incentivo per le
assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno
2023 al 31 dicembre 2023. Cumulo dell’incentivo con altre misure di
esonero. Chiarimenti
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e
l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
all’articolo 27, comma 1, ha previsto che: “Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel
rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12
mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31
dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.
Il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023,pubblicato sul sito dell’Agenzia
www.anpal.gov.it, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura e
ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base
regionale.
L’incentivo in oggetto, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, è
cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
Bilancio 2018).
Inoltre, il citato comma 2 dell’articolo 27 prevede che l’incentivo sia cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023, con la quale è stata illustrata la misura in commento e
sono state fornite le relative indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, è stato
precisato che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto
dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del
decreto-legge n. 48/2023.
Ciò premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, su concorde avviso del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si precisa quanto segue.
La riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in
senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di
cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende
procedere o che ha proceduto all’assunzione.
Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi
in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota
dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto
dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del
decreto-legge n. 48/2023.
In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento
dell’incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di
prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre
riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono
procedere all’annullamento della domanda trasmessa.
Al fine di procedere all’annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono
selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare
una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva”
dell’incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il
rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della
retribuzione imponibile.
Da ultimo, con riferimento all’ordine di elaborazione delle richieste, si ribadisce, come già
previsto al paragrafo 10 della circolare n. 68/2023, chele richieste che perverranno nei 15
giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di
un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1°
giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e
pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto
2023) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale,
rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute
dall’INPS - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento a
opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà
annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di
inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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