Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2936/2022
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Adeguamento alle novelle di cui alla legge n. 234/2021. Precisazioni
Riferimento normativo
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Adeguamento alle novelle di cui alla legge n. 234/2021. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 22-07-2022
Messaggio n. 2936
OGGETTO: Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n.
148/2015. Adeguamento alle novelle di cui alla legge n. 234/2021.
Precisazioni
1. Premessa
In sede di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, la legge 30 dicembre
2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come integrata dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha apportato, in particolare,
significative modifiche sia al quadro normativo utile a identificare le misure di sostegno
applicabili sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà.
La materia è stata affrontata e illustrata con le circolari n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022
dell’Istituto, alle quali si rinvia.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il
riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà
bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.
2. Riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali e obblighi di adeguamento
In relazione alle innovazioni recate all’impianto normativo di riferimento, il decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, assegna ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e
40 del medesimo decreto legislativo, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio
per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Inoltre, l’articolo 44, comma 11-quater, del citato decreto legislativo prevede che: “Per i fondi
bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30
giugno 2023”.
Sulla portata di tale ultima disposizione e su alcuni ulteriori aspetti connessi alle novelle
legislative sono stati sviluppati approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali i cui esiti di seguito si illustrano.
Circa il termine del 30 giugno 2023, è stato osservato che gli ultimi Fondi di solidarietà
bilaterali istituiti presso l’INPS sono il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito
del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali, i quali, come chiarito dal Ministero vigilante, sono stati entrambi costituiti in data
antecedente al 1° gennaio 2020: il primo costituito con accordo del 18 luglio 2018 e istituito
con il decreto del 9 agosto 2019; il secondo costituito con accordo del 3 ottobre 2017 e
istituito con il decreto del 27 dicembre 2019.
Sul punto, il citato Dicastero ha precisato che, a livello tecnico, la costituzione del Fondo
avviene con la sottoscrizione dell’accordo (cfr. a titolo esemplificativo l’articolo 26, comma 1 e
comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015) mentre il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sancisce l’istituzione del Fondo
presso l’Istituto.
La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rappresenta, invece, la data dalla
quale decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata
dal decreto entra in vigore. Infine, il Fondo può dirsi pienamente operativo soltanto con la
nomina del Comitato amministratore.
In considerazione di quanto precede, la data del 31 dicembre 2022 – stabilita per
l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi - riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi quelli
sopracitati.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, si chiarisce altresì che, poiché l’adeguamento avviene
con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 1/2022 del Ministero, paragrafo
18, sottoparagrafo “Indicazioni operative”), ai fini del rispetto del termine è sufficiente che
l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.
3. Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e cassa integrazione straordinaria
Con riferimento alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), si rammenta che l’articolo 20,
comma 3–bis, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 198, della legge n.
234/2021, stabilisce che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi
trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali
di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, che - nel semestre precedente - abbiano occupato
mediamente più di quindici dipendenti.
Tale previsione normativa trova ulteriore conferma nella novella legislativa che ha modificato il
successivo comma 5 del menzionato articolo 20, in base al quale, per i trattamenti di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
decorrenti dalla medesima data, cessa di operare la disposizione che include nel campo di
applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto che, pertanto, rientrano
nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che,
conseguentemente, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le
causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo
alle novelle derivanti dal riordino della normativa in materia, il Fondo potrà anche valutare
un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto
disposto dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.
4. Natura e durata delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali
Con particolare riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli
articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ricorda che l’articolo 1, comma 204,
della legge n. 234/2021, modificando e integrando l’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015,
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i
datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria,
con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie
che straordinarie. La suddetta norma si inserisce nel quadro di razionalizzazione del sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ponendosi in linea di continuità
con il sistema precedente ed è pertanto pienamente operativa anche in assenza
dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1-bis,del D.lgs n. 148/2015,i
Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti
di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale
invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4,
comma 1, del medesimo decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si
adeguano alle disposizioni di cui al suddetto comma, garantendo periodi minimi di durata della
prestazione in base a quanto previsto dall’impianto normativo a sostegno della cassa
integrazione e secondo i termini di seguito riportati:
Datori di lavoro Durata minima che deve essere
garantita dal Fondo
datori di lavoro che occupano 13 settimane di assegno di
mediamente fino a 5 dipendenti integrazione salariale per causali
nel semestre precedente sia ordinarie che straordinarie
datori di lavoro che occupano 26 settimane di assegno di
mediamente oltre 5 e fino a 15 integrazione salariale per causali
dipendenti nel semestre sia ordinarie che straordinarie
precedente
datori di lavoro che occupano 26 settimane di assegno di
mediamente oltre 15 dipendenti integrazione salariale per causali
nel semestre precedente ordinarie;
24 mesi per causale CIGS
"riorganizzazione
aziendale"(anche per realizzare
processi di transizione);
12 mesi per causale CIGS "crisi
aziendale";
36 mesi per causale CIGS
"contratto di solidarietà"
Rimane confermato che i singoli decreti possono garantire, a seconda della causale invocata e
indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori di lavoro aderenti, prestazioni fino alla
durata massima pari a quelle rispettivamente stabilite dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n.
148/2015. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei
trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, nel
testo integrato dalla legge n. 234/2021, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione
salariare erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del citato
decreto legislativo e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il
nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; a fare tempo dal 1° marzo 2022, il
predetto assegno è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in linea con
quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico
e universale per i figli a carico.
In relazione a quanto precede, si ribadisce che, a seguito del riordino della normativa, i datori
di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26,
comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, non rientrano più nel campo di applicazione degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al titolo I del D.lgs n. 148/2015 e
non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro
sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31
dicembre 2022;
garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione
della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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