Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2948/2023
Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Riferimento normativo
Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 11-08-2023
Messaggio n. 2948
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni in materia di
trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 144 del 22 giugno 2023, è stato pubblicato il
decreto–legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
contiene una serie di disposizioni volte a favorire, tra l’altro, il rafforzamento della capacità
amministrativa e dell’organizzazione della pubblica Amministrazione, nonché l’introduzione di
misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del
lavoro. In tale ultimo ambito, assume rilievo la previsione contenuta nell’articolo 42, rubricato
“Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga”.
Viene previsto, infatti, che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla
complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa
autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs
14 settembre 2015, n. 148, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un
ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.
Con il presente messaggio, si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 42
del decreto-legge n. 75/2023 e si forniscono le istruzioni per la corretta gestione e
contabilizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in commento.
1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria
in deroga previsto dal decreto–legge n. 75/2023
La previsione declinata dal menzionato articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023 si rivolge alle
imprese di interesse strategico nazionale, come definite dall’articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione
aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come
anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di
trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli
occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del
reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.
2. Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento
Come espressamente previsto dalla norma, il nuovo periodo di intervento si può collocare in
continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata
massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della
retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate,
comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
L’impianto delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 prevede altresì che il
trattamento straordinario di integrazione, ivi previsto, venga concesso in deroga a tutti i limiti
di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n.
148/2015.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le
disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione
della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.
3. Risorse finanziarie
I commi 3 e 4 dell’articolo 42 in commento stabiliscono che il trattamento di CIGS in parola è
concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 46,1 milioni di
euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del rispetto dei predetti limiti finanziari, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato
all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri
l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più
emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si ricorda
che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa
capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare
l’erogazione dei trattamenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 e, in relazione alle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale di concessione, il trattamento di integrazione salariale può
essere erogato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto e dalla stessa recuperato in sede di
conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ovvero pagato direttamente
dall’Istituto ai lavoratori.
4. Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del
decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la
disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, base
di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo
addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione
negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da
provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione
dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Nelle ipotesi di CIGS di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 “in continuità con le
tutele già autorizzate”,si deve, quindi, tenere conto, ai fini del calcolo del contributo
addizionale, anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati
(nell’ambito del quinquennio mobile).
Pertanto, l’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che
seguono.
Aliquota Utilizzo della cassa integrazione
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti
all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane
in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile
Si ricorda altresì che il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio delle prestazioni
erogate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento
di concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015). Il suddetto termine di
decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore
di lavoro.
Si evidenzia, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui
all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo
contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote
di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione
dell’attività lavorativa.
5. Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo
apposito codice evento:
148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl
75/2023).
6. Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig”
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “148”, con emissione
dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Successivamente alla recezione del provvedimento di autorizzazione della tutela integrativa, i
datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la
documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”, al
fine di consentire l’erogazione della prestazione.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n.
148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di
decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale
entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione
salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo
addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo
addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 42 del
decreto–legge n. 75/2023, i datori di lavoro opereranno come segue.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno
dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/
CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale
“L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”,
relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro
utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria
D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
8. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile della prestazione prevista dall’articolo 42 del decreto–legge n.
75/2023, avviene nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo codice evento “148
Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023)”.
A tale fine, si istituisce il seguente conto relativo alla liquidazione con pagamento diretto dei
trattamenti CIGS, per il tramite della procedura automatizzata:
- GAU30458 - per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale (CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre
2023, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.42 del decreto – legge 22 giugno 2023, n. 75.
Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al
conto esistente GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già
definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, saranno riaccreditate e contabilizzate con il
flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al
codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a
sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
- GAU24458 - Entrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria a favore delle imprese di interesse strategico nazionale – articolo 42 del decreto-
legge 22 giugno 2023, n. 75.
A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a
sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).
Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno
imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura
recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.
Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario
del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Il finanziamento della prestazione in argomento avverrà con versamento tramite F24 della
contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento.
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”,
conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei
confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno
associati i seguenti conti di nuova istituzione:
- GAU00458 - per la rilevazione del credito accertato nei confronti delle aziende di interesse
strategico nazionale tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate all’ulteriore
periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario erogato direttamente ai
beneficiari - art. 42, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
- GAU21458 - per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende di interesse
strategico nazionale autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale
straordinario, erogato direttamente ai beneficiari - articolo 42, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75.
Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e
recuperate tramite il sistema del conguaglio si denominano i seguenti conti di nuova
istituzione:
- GAU30459 - per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale (CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre
2023, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – articolo 42 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
da abbinare al codice elemento “L141”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane
CIGS D. Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo
addizionale.
Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi
esposti e associati al nuovo codice “E612”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG
straordinaria D. Lgs. n. 75/2023 art. 42, consentirà alla procedura di ripartizione DM di
attribuire l’entrata al nuovo conto:
- GAU21459 - per la contribuzione addizionale dovuta dalle aziende di interesse strategico
nazionale, che sono state autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento straordinario di
integrazione salariale tramite conguaglio UniEmens – articolo 42, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a
carico dello Stato, è da attribuire al nuovo conto di seguito riportato, (sezione Dare), in
contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione
dei lavoratori:
- GAU32459 - onere per i contributi figurativi relativi all’ulteriore periodo di fruizione del
trattamento di integrazione salariale straordinaria, a favore delle imprese di interesse
strategico nazionale- articolo 42 del decreto – legge 22 giugno 2023, n. 75.
I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali
prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riportano nell’Allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30458
Denominazione completa Onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale
(CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico
nazionale, fino al 31 dicembre 2023, corrisposti direttamente
ai beneficiari- art.42 del decreto – legge 22 giugno 2023, n.
75.
Denominazione abbreviata CIGS IMPR.INTERESSE.STRAT.NAZ.-A42 DL 75/23-DIR
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU24458
Denominazione completa Entrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese di
interesse strategico nazionale – articolo 42 del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75.
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR.CIGS IMPR.STRAT.NAZ -ART. 42 DL 75/2023
Validità e Movimentabilità 06/2023 – S
Capitolo/Voce di bilancio 3 E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU00458
Denominazione completa Credito accertato nei confronti delle aziende di interesse
strategico nazionale tenute al versamento del contributo
addizionale, autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di
integrazione salariale straordinario erogato direttamente ai
beneficiari - art. 42, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Denominazione abbreviata CRED.CTR ADD.LE CIGS -ART. 42 DL 75/23-RACE
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3E1101027
Tipo variazione I
Codice conto GAU21458
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto dalle aziende di interesse
strategico nazionale autorizzate all’ulteriore periodo di
trattamento di integrazione salariale straordinario, erogato
direttamente ai beneficiari - articolo 42, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75.
Denominazione abbreviata CTR ADD.LE CIGS -ART. 42 DL 75/23-RACE
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3E1101027
Tipo variazione I
Codice conto GAU30459
Denominazione completa Onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale
(CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico
nazionale, fino al 31 dicembre 2023, ammesse al conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – articolo 42 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
Denominazione abbreviata CIGS IMPR.INTERESSE.STRAT.NAZ.-ART. 42 DL 75/23-DM
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto GAU21459
Denominazione completa Contribuzione addizionale dovuta dalle aziende di interesse
strategico nazionale, che sono state autorizzate all’ulteriore
periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale,
tramite conguaglio UniEmens– articolo 42, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75
Denominazione abbreviata CTR.ADD SU CIGS ART.42 DL 75/23-UNIEMENS
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto GAU32459
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi all’ulteriore periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale
straordinaria, a favore delle imprese di interesse strategico
nazionale- articolo 42 del decreto – legge 22 giugno 2023, n.
75.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS INTERESSE.STRAT.NAZ - ART. 42 DL 75/23
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2948/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2023
Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg…
Circolare 213
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos…
Risoluzione AdE 209
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta…
Risoluzione AdE 124
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di …
Risoluzione AdE 197
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi…
Interpello AdE 213