Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse professionali per loscambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Sistema di comunicazione europeo denominato EESSI
Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse professionali per loscambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Sistema di comunicazione europeo denominato EESSI
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 02-08-2019
Messaggio n. 2981
Allegati n.3
OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le
Casse professionali per loscambio telematico delle informazioni
ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di
applicazione (CE) n. 987/2009. Sistema di comunicazione
europeo denominato EESSI
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 hanno imposto agli Stati membri la progressiva
adozione di nuove tecnologie per lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati nei settori della
sicurezza sociale da parte dei diversi organismi competenti dell’Unione europea.
Il nuovo sistema europeo denominato eessi (Electronic Exchange of Social Security
Information) è un sistema informatico attraverso il quale le Istituzioni competenti dei 32
Stati che applicano la normativa comunitaria si scambiano le informazioni al fine di
garantire un maggiore livello di rapidità e sicurezza.
A partire dalla data del 3 luglio 2019, al termine del periodo transitorio per lo scambio
elettronico dei dati fra le suddette Istituzioni stabilito dalla Commissione europea, ogni
informazione attestante il diritto di lavoratori e pensionati ed ogni altra documentazione riferite
alla mobilità degli stessi, dovrà essere dematerializzata e trasmessa mediante Documenti
elettronici Strutturati (SED) inseriti all’interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite
EESSI.
Nel rispetto della normativa di riferimento – regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 -
per ogni Stato membro sono stati istituiti i “punti di accesso” definiti come punti di contatto
elettronico designati dall’Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di
sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento di base (CE) n. 883/2004, aventi la
funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all’applicazione del predetto
regolamento di base e del relativo regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli
Stati membri.
In particolare, per l’Italia il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali 29 gennaio 2009 ha individuato come “punti di accesso” il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, l’INPS, e l’INAIL.
L’INPS è stato designato quale “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a
sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e
privati che erogano prestazioni dello stesso tipo; pertanto, attraverso la propria struttura
tecnologica, permetterà alle Casse di inviare e ricevere le informazioni necessarie ad attuare il
precitato disposto normativo tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal nuovo
sistema europeo EESSI.
Il citato decreto ministeriale ha stabilito che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dai “punti
di accesso”, al fine dell’utilizzo degli strumenti informatici in favore delle istituzioni a ciascuno
di essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le
parti.
Con la circolare n. 97 del 28 giugno 2019 sono state fornite le prime indicazioni organizzative
volte ad assicurare il corretto presidio della gestione, per via telematica, degli scambi di dati e
informazioni tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria
(Stati UE, Stati dell’area economica europea SEE e Svizzera).
L’INPS peraltro, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e di
agevolare l’interconnessione tra l’INPS e le Casse, ha individuato tre possibili modalità di
interazione con i propri sistemi, denominate RINA FULL – PORTAL locale, RINA FULL – PORTAL
remoto in cloud, Applicazioni Nazionali via National Gateway.
Tali modalità sono state recepite nei tre schemi di convenzione tra l’INPS e le Casse
professionali per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
883/2004 e del regolamento di applicazione (ce) n. 987/2009 - Sistema di comunicazione
europeo denominato EESSI, adottati con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) del 3 luglio 2019, n. 77 (Allegati n.1, n. 2 e
n. 3).
Ciascuna Cassa professionale potrà scegliere la modalità comunicativa da adottare, tenendo
conto dei relativi costi e delle caratteristiche tecniche di ognuna, che sono rappresentate
nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della convenzione.
Durante la vigenza della convenzione è riconosciuta alle Casse la facoltà di richiedere all’INPS,
entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio ad altra modalità di scambio dati tra quelle
indicate, fermo restando l’adeguamento dei costi.
Gli importi da corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per le attività svolte sono calcolati
sulla base dei criteri della contabilità analitica per l’anno 2018 e si differenziano a seconda
della modalità di interazione scelta dalle Casse.
È previsto un costo una tantum connesso alle attività di implementazione delle procedure
informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione
(amministrativa e tecnica) del personale delle Casse, nonché un costo annuale connesso alla
manutenzione e gestione delle procedure, all’attività di management e all’help desk.
In particolare, i costi - per le tre modalità comunicative indicate – corrispondono a:
- un costo una tantum pari a € 1.475,00 (IVA esclusa) e un costo annuale pari a € 2.278,00
(IVA esclusa) per l’opzione RINA FULL – PORTAL locale;
- un costo una tantum pari a € 1.475,00 (IVA esclusa) e un costo annuale pari a € 2.444,00
(IVA esclusa) per l’opzione RINA FULL – PORTAL remoto in cloud;
- un costo una tantum pari a € 1.325,00 (IVA esclusa) e un costo annuale pari a € 5.319,00
(IVA esclusa) per l’opzione National Gateway.
Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione percentuale degli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30
novembre di ogni anno ed oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata.
Per il solo anno 2019, tenuto conto che la convenzione avrà validità e efficacia a decorrere dal
secondo semestre 2019, i costi sopra specificati, previsti per ciascuna modalità comunicativa
scelta dalle Casse, sono ridotti del 50%.
Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della convenzione.
L’importo annuo dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:
- entro 30 giorni dal perfezionamento della convenzione in relazione all’anno solare
2019;
- entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di
vigenza della convenzione.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN:
IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla
Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale “eessi”.
L’Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l’importo del costo
annuale laddove per l’esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di
prestazioni ulteriori a carico dell’INPS, previa apposita e dettagliata comunicazione alla Cassa,
fermo restando la facoltà della Cassa di optare, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione,
per altra diversa modalità di scambio dati tra quelle descritte nell’allegato n. 1 di ogni schema
di convenzione, contenente le regole tecniche.
Ogni Cassa professionale dovrà formalizzare nell’istanza di convenzionamento la scelta relativa
alla modalità di interazione scelta per lo scambio.
La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il
versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, viene assolto in modalità
elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e sistemi
informativi, il cui direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in
oggetto.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento, le Casse professionali dovranno rivolgersi alla
Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di
integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e
Professionisti, all’indirizzo email convenzioni.contributiassociativi@inps.it.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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