Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni operative per l’applicazione della circolare n. 37/2018 e per la gestione delle domande di rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza
Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni operative per l’applicazione della circolare n. 37/2018 e per la gestione delle domande di rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 07-08-2019
Messaggio n. 3025
Allegati n.5
OGGETTO:
Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni operative per
l’applicazione della circolare n. 37/2018 e per la gestione delle
domande di rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza
Premessa
L’articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006,
relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (di seguito, “Fondo di Tesoreria”), ha
introdotto, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno
50 addetti, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR maturate dai propri
dipendenti e mantenute al regime civilistico di cui all’articolo 2120 del codice civile, in quanto
non destinate alle forme pensionistiche complementari ai sensi del D.lgs n. 252/2005.
Ai fini della determinazione del requisito dimensionale, che fa sorgere l’obbligo di versamento,
il successivo comma 6 del citato articolo 1 specifica che, per le aziende in attività al 31
dicembre 2006, il limite dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in
forza al 31 dicembre 2006, mentre, per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale
data, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio
attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal
1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per coloro che iniziano l’attività
nel corso dell’anno.
Il calcolo deve essere effettuato tenendo presente la struttura aziendale nel suo complesso
(avendo a riferimento il codice fiscale dell’azienda) e le caratteristiche del rapporto di lavoro
dei singoli dipendenti (ad esempio, part-time); una volta determinata, secondo i criteri
descritti, la media annua utile per l’applicazione della disposizione di legge, la stessa si
cristallizza ed eventuali modifiche in relazione al numero degli addetti intervenute
successivamente non incidono, modificandolo, sull’obbligo di versamento, sia in caso di
riduzione del numero degli addetti a meno di 50 sia in caso di raggiungimento di un numero di
addetti pari o superiore a 50.
Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e con successivi messaggi sono state fornite le
istruzioni ed i chiarimenti necessari in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento delle
quote di TFR al Fondo di Tesoreria. In particolare, al paragrafo 2 della citata circolare n.
70/2007 sono state fornite le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di
lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo in ragione, principalmente,
dell’appartenenza al settore privato e del limite dimensionale aziendale.
Sulla scorta delle disposizioni normative sin qui riassunte, con la circolare n. 70/2007 è stato
altresì individuato lo specifico codice di autorizzazione (C.A.) “1R”, avente in origine il
significato di “Azienda con almeno 50 addetti”; successivamente, con il messaggio n.
6509/2014, il C.A. “1R” ha assunto il nuovo significato di “azienda in cui sono occupati
lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Da ultimo,
con il messaggio n. 2078/2016, l’Istituto, richiamando i criteri oggettivi e soggettivi
dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria e, di conseguenza, i criteri di attribuzione del
codice di autorizzazione “1R”, ha inibito la trasmissione di denunce Uniemens contenenti
versamenti al Fondo di Tesoreria in assenza del C.A. “1R”.
Ciò considerato, a seguito del perfezionamento da parte dell’Istituto del sistema automatizzato
dei controlli in ordine al rispetto degli obblighi contributivi, sono state individuate aziende che,
pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle denunce Uniemens, hanno dichiarato e
versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende:
1. aziende che, correttamente, non risultano in possesso del codice di autorizzazione “1R”;
2. aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, pur non avendo il
requisito dimensionale.
Le due fattispecie da ultimo menzionate sono state disciplinate con la circolare n. 37/2018,
relativa alla gestione della contribuzione versata al Fondo di Tesoreria in assenza dei
presupposti dell’obbligo contributivo.
A tutela del legittimo convincimento delle aziende circa la sussistenza dell’obbligo contributivo
di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, e del diritto dei lavoratori delle
predette aziende all’accesso al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 c.c. con
l’intervento del Fondo di Tesoreria, la citata circolare disciplina due differenti modalità di
gestione della contribuzione “indebitamente” versata, distinguendo le aziende in due tipologie:
quelle in possesso della regolarità contributiva e quelle irregolari.
Per le aziende in possesso della regolarità contributiva, i versamenti di quote di TFR al Fondo
di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono
ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.
Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la
posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell’attestazione
di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al
Fondo di Tesoreria. Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende
dovranno provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
La somma rimborsabile sarà quindi calcolata secondo i criteri di seguito esposti nel presente
messaggio.
Contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, la Direzione centrale Entrate e
recupero crediti metterà a disposizione delle competenti Strutture territoriali dell’Istituto gli
elenchi delle matricole aziendali interessate dall’attività in oggetto, da espletarsi secondo le
modalità di seguito descritte.
1. Controlli preliminari
In relazione agli elenchi trasmessi, le Strutture territoriali provvederanno in via preliminare a
verificare, anche con l’ausilio delle informazioni che verranno fornite, se le matricole con C.A.
“1R” comprendano dipendenti assunti a seguito di passaggio senza soluzione di continuità del
rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 2112 e 1406 del codice civile (codice tipo
assunzione “2T”), già dipendenti di aziende con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria
(“dipendenti 2T Tesoreria”).
Accertata la corretta attribuzione del C.A. “1R”, sarà necessario verificare che il versamento
delle quote TFR al Fondo di Tesoreria sia stato effettuato esclusivamente per i dipendenti
aventi diritto, ossia i “dipendenti 2T Tesoreria”.
In proposito, si richiama infatti l’attenzione sulla circostanza che il tipo assunzione “2T”, avente
il significato di “Cessazione e conseguente assunzione in carico di lavoratori a seguito di
trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da
parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che
comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”, da solo non è sufficiente a determinare
l’obbligo del nuovo datore di lavoro. Si ribadisce, come già indicato, la necessaria verifica in
ordine alla circostanza che il lavoratore sia stato ceduto da azienda soggetta all’obbligo
contributivo, fermo restando la scelta di destinazione del TFR effettuata dal lavoratore.
Completate le verifiche preliminari, le Strutture territoriali procederanno all’eventuale revoca
del C.A. “1R” e, al fine di determinare la sussistenza del prescritto requisito della regolarità
contributiva, che definisce la differente modalità di gestione della contribuzione versata al
Fondo, attiveranno la procedura “Durc on line”, utilizzando le utenze già in precedenza
rilasciate.
Dall’esito della verifica, dipenderà l’attività conseguente.
2. Datori di lavoro con regolarità contributiva
Per le aziende risultate in regola con gli adempimenti contributivi, le modalità gestionali si
differenziano in virtù del possesso o meno del codice di autorizzazione “1R”.
2.1 Datori di lavoro in possesso del C.A. “1R”
In relazione alle matricole aziendali in possesso del C.A. “1R”, che abbiano esposto le quote di
TFR al Fondo di Tesoreria anche per lavoratori diversi dai “dipendenti 2T Tesoreria” e per le
quali sia stata verificata la regolarità contributiva mediante la procedura “Durc on line”, le
Strutture territoriali assegneranno, in aggiunta al C.A. “1R” e con data inizio validità dal
mese corrispondente alla data del Durc, il C.A. “7W”, avente il significato di “Azienda con
meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di
finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Sarà cura delle Strutture territoriali comunicare alle aziende la variazione delle caratteristiche
contributive, con l’attribuzione del predetto C.A. “7W”, mediante le consuete modalità
operative.
Di seguito, l’azienda dovrà procedere in maniera differente in relazione alle due diverse
tipologie di lavoratori di seguito individuate:
a) Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo
In relazione alla presente casistica, l’azienda può effettuare i consueti versamenti e/o conguagli
sugli importi del Fondo di Tesoreria, fermo restando il rispetto della capienza della denuncia
mensile[1].
L’azienda sospesa o cessata, che abbia già erogato anticipazioni e/o liquidazioni senza aver
effettuato i corrispondenti conguagli, potrà trasmettere i relativi flussi di regolarizzazione
secondo le modalità indicate nell’Allegato A del presente messaggio.
L’azienda, contestualmente all’invio dei flussi rettificativi con periodo di competenza sull’ultimo
mese di operatività della matricola interessata, provvederà a far pervenire all’Istituto, secondo
le consuete modalità, una dichiarazione del rappresentante legale (Allegato C) contenente
l’elenco dei lavoratori interessati, gli importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi, la data di
erogazione e la relativa documentazione (ad esempio, ricevuta bonifico o altra attestazione di
avvenuto incasso da parte del lavoratore), con copia della busta paga, utilizzando la
modulistica allegata al presente messaggio.
Le Strutture territoriali, in presenza di tali flussi di regolarizzazione, dovranno effettuare i
seguenti controlli:
a) per ogni singolo codice fiscale in carico all’azienda cessata o sospesa, consultazione delle
“Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro”, per verificare se l’assunzione sia
avvenuta a seguito di un’operazione societaria (art. 2112 c.c.) o di una cessione di contratto
(art. 1406 c.c.);
b) verifica della presenza del C.A. “1R” nell’anagrafica dell’azienda di provenienza;
c) controllo della presenza del codice “2T” negli elementi <TipoCessazione> e
<TipoAssunzione>, con contestuale controllo della corretta esposizione dell’elemento
<MatricolaProvenienza>;
d) prima della conferma della proposta Vig, controllo del corretto aggiornamento della
posizione del lavoratore con l’inserimento dell’anticipazione/liquidazione corrisposta,
verificando che gli importi corrispondano alla documentazione prodotta dall’azienda (opzione
“Visualizzazione estratto conto di Tesoreria” in “Flussi mensili–TFR”).
In mancanza di uno degli elementi di cui sopra, la proposta Vig non potrà essere accettata.
Le proposte Vig afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l’azienda
richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112 del codice civile saranno accolte, fermo
restando i requisiti amministrativi di cui sopra, solo se relative ad anticipazioni di quote di TFR.
Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l’azienda richiedente
dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (paragrafo
5.1) o, per la fattispecie di cui all’articolo 1406 c.c., che, nonostante la cessione del contratto
di lavoro, l’azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il TFR maturato
fino alla cessione.
Il credito oggetto di rimborso, determinato al netto dell’esposizione debitoria dell’azienda, non
è produttivo di interessi per i periodi antecedenti la proposizione della domanda di rimborso.
b) Lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo
In relazione alla presente casistica le aziende, indipendentemente dalla capienza contributiva,
dovranno presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza
del Fondo di Tesoreria.
Per il rimborso delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria già anticipate e/o liquidate ai
lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W” e non conguagliate con le denunce
contributive, le aziende inoltreranno, tramite cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso
corredata dalla dichiarazione e la documentazione aziendale di cui sopra (cfr. precedente punto
a). A seguito della domanda di rimborso, le Strutture territoriali, dopo aver verificato il corretto
aggiornamento dell’estratto del lavoratore da parte dell’azienda in base alle disposizioni fornite
nell’Allegato A, punto B, del presente messaggio, acquisiranno un flusso di regolarizzazione
interna (tipo regolarizzazione “AS”), con periodo di competenza uguale al mese di
presentazione della domanda di rimborso, inserendo l’importo spettante con il nuovo codice
causale “DA02” avente il significato di “Recupero Anticipazione/Liquidazione TFR”, codice ad
uso esclusivamente interno.
Le modalità di compilazione dei flussi sono riepilogate nell’Allegato B al presente messaggio.
Gli importi oggetto di regolarizzazione saranno visualizzabili sul portale del contribuente.
Le domande di rimborso afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con
l’azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112 del codice civile saranno
accolte, fermo restando i requisiti amministrativi di cui sopra, solo se relative ad anticipazioni
di quote di TFR.
Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l’azienda richiedente
dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (paragrafo
5.1.) o, per la fattispecie di cui all’articolo 1406 c.c., che, nonostante la cessione del contratto
di lavoro, l’azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il TFR maturato
fino alla cessione.
Il credito oggetto di rimborso, determinato al netto dell’esposizione debitoria dell’azienda, non
è produttivo di interessi per i periodi antecedenti la proposizione della domanda di rimborso.
2.2 Datori di lavoro privi di C.A. “1R” o con C.A. “1R” revocato
Al controllo della regolarità contributiva mediante la procedura “Durc on line” dovranno essere
sottoposte anche le aziende, di cui ai predetti elenchi, prive di C.A. “1R”, nonché quelle per le
quali le Strutture territoriali abbiano accertato, in virtù dei controlli preliminari sopra descritti,
l’insussistenza dei requisiti giuridici per il possesso del C.A. “1R”.
Ove l’azienda risultati in regola con gli adempimenti contributivi, le Strutture territoriali
provvederanno, con la decorrenza pari al periodo di paga in corso alla data del mese
corrispondente alla data del Durc, all’attribuzione del C.A. “7W”, avente il significato di
“Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il
versamento al Fondo di Tesoreria”. A seguito dell’attribuzione del predetto codice di
autorizzazione, il TFR relativo al periodo compreso fra il primo mese di versamento e il mese
immediatamente precedente a quello dell’assegnazione del C.A. “7W”, rimane accantonato al
Fondo di Tesoreria.
Sarà cura delle Strutture territoriali comunicare alle aziende la variazione delle caratteristiche
contributive mediante le consuete modalità operative.
L’azienda, indipendentemente dalla capienza contributiva, al ricorrere dei requisiti di legge,
dovrà presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del
Fondo di Tesoreria.
Viceversa, per il rimborso delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, già anticipate e/o
liquidate ai lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W” e non conguagliate con le
denunce contributive, le aziende inoltreranno, tramite cassetto bidirezionale, la domanda di
rimborso corredata dalla dichiarazione (Allegato C) e dalla documentazione aziendale sopra
elencata (cfr. precedente punto a). A seguito della domanda di rimborso, le Strutture
territoriali, dopo aver verificato il corretto aggiornamento dell’estratto del lavoratore,
acquisiranno un flusso di regolarizzazione interna (tipo regolarizzazione “AS”), con periodo di
competenza uguale al mese di presentazione della domanda di rimborso, inserendo l’importo
spettante con il nuovo codice causale “DA02”, codice ad uso esclusivamente interno.
Le modalità di compilazione dei flussi sono riepilogate nell’Allegato B del presente messaggio.
Le domande di rimborso afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con
l’azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112 del codice civile saranno
accolte, fermo restando i requisiti amministrativi di cui sopra, solo se relative ad anticipazioni
di quote di TFR.
Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l’azienda richiedente
dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (paragrafo
5.1.) o, per la fattispecie di cui all’articolo 1406 c.c., che, nonostante la cessione del contratto
di lavoro, l’azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il TFR maturato
fino alla cessione.
3. Datori di lavoro privi di regolarità contributiva
Ove l’esito della verifica di regolarità contributiva sia negativo, le modalità gestionali della
contribuzione versata al Fondo di Tesoreria si differenziano in relazione alle casistiche di cui ai
seguenti paragrafi.
3.1 Datori di lavoro in possesso del C.A. “1R”
L’azienda dovrà procedere in maniera distinta in relazione alle seguenti due diverse tipologie di
lavoratori:
a) Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo
Si evidenzia che per questi lavoratori (“dipendenti 2T Tesoreria”) l’azienda è obbligata ad
operare (art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2007[2]) a prescindere dalla regolarità
contributiva e, pertanto, sul flusso Uniemens corrente può effettuare i consueti versamenti e/o
conguagli sugli importi del Fondo di Tesoreria.
L’azienda sospesa o cessata, che abbia già erogato anticipazioni e/o liquidazioni senza operare
i relativi conguagli, potrà effettuare il recupero attraverso l’invio dei flussi di regolarizzazione
(cfr. quanto precisato al precedente paragrafo 2.1, lett. a).
b) Lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo
Qualora l’azienda, risultata non in regola con gli adempimenti contributivi, abbia esposto le
quote di TFR al Fondo di Tesoreria anche per lavoratori diversi dai “dipendenti 2T Tesoreria”, le
quote di TFR accantonate dovranno essere restituite all’azienda secondo le consuete regole del
rimborso.
Le Strutture territoriali provvederanno a dare comunicazione all’azienda, utilizzando le
ordinarie modalità operative, dell’esito negativo della verifica della regolarità contributiva, con
l’indicazione del numero di protocollo della verifica medesima e della possibilità di inoltrare
domanda di rimborso per i lavoratori che non risultino assunti con codice “2T”.
Le aziende interessate sono tenute a dare comunicazione ai lavoratori che le quote di TFR
maturate dalla data di assunzione e mantenute in regime di cui all’articolo 2120 c.c. sono
accantonate presso il datore di lavoro.
Qualora l’azienda inoltri domanda di rimborso, le quote di TFR accantonate dovranno essere
restituite all’azienda, al netto dell’esposizione debitoria del soggetto, verificata sull’intera
posizione del codice fiscale.
Nel caso di aziende ammesse al pagamento diretto delle prestazioni CIGS secondo la disciplina
vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015, ai fini della determinazione
dell’importo da rimborsare si dovrà preventivamente verificare, sulla base degli elenchi che
verranno forniti alle Strutture territoriali, che la quota di TFR maturata durante l’ultimo periodo
ininterrotto di CIGS, corrisposta dall’Istituto direttamente ai lavoratori, non sia stata
conguagliata dal datore di lavoro utilizzando i codici “L042” o “L043”.
Qualora si sia verificata questa ipotesi, dal rimborso dovrà essere sottratta la quota di TFR
maturata nel periodo sopra indicato, portata a conguaglio.
Si ricorda che le somme rimborsabili sono soggette al termine di prescrizione ordinaria (art.
2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Inoltre, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1242 c.c., il credito dell’Istituto
derivante dall’indebita applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10 del D.lgs n.
252/2005 e ss. mm. e ii. potrà essere fatto retroagire alla data del primo versamento oggetto
di ripetizione. Pertanto si dovrà procedere alla compensazione dei crediti dell’Istituto dando
priorità a quelli più risalenti nel tempo.
Per la quantificazione del rimborso, l’azienda deve provvedere ai seguenti adempimenti:
trasmissione, attraverso le ordinarie modalità, di una dichiarazione di responsabilità del
rappresentante legale (Allegato D) contenente l’elenco dei lavoratori interessati, gli
importi delle quote di accantonamento da recuperare, gli eventuali importi già erogati a
titolo di anticipazione e/o liquidazione, con relative attestazioni dell’avvenuto pagamento,
secondo la modulistica allegata al presente messaggio;
attestazione in ordine all’avvenuta comunicazione ai lavoratori che le quote di TFR
maturate dalla data di assunzione e mantenute in regime di cui all’articolo 2120 c.c. sono
accantonate presso il datore di lavoro;
trasmissione di flussi di regolarizzazione a decorrere dal primo mese di esposizione
finalizzati al recupero delle quote ed alla restituzione delle misure compensative e
dell’imposta sostitutiva fruite indebitamente, con la contestuale sistemazione degli
estratti conto di tesoreria dei lavoratori.
I flussi di regolarizzazione dovranno essere trasmessi per tutti i mesi interessati, secondo le
modalità riepilogate nell’Allegato A del presente messaggio.
Le Strutture territoriali, effettuati i dovuti controlli sugli adempimenti richiesti, prestando
particolare attenzione alla coerenza tra documentazione allegata, importi esposti nei flussi di
regolarizzazione e saldo del conto di Tesoreria del lavoratore, provvederanno alle operazioni
necessarie ai fini del rimborso. A tal fine si rammenta che, in ogni caso, l’importo delle quote
oggetto di recupero non potrà essere superiore al saldo dell’estratto lavoratore e che non sono
soggetti a rimborso gli importi relativi alla rivalutazione.
Si ricorda, infine, che prima di procedere alla liquidazione della somma a rimborso si dovrà
procedere, come di consueto, all’interrogazione delle banche dati dell’Agente della Riscossione,
ai sensi dall’articolo 2 del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006 e modificato
dall’articolo 1, comma 986, della legge n. 205/2017.
3.2 Datori di lavoro privi di C.A. “1R” o con C.A. “1R” revocato
In caso di aziende prive di C.A. “1R” ovvero per le quali il predetto C.A. sia stato revocato per
effetto dei controlli preliminari, le Strutture territoriali provvederanno a dare comunicazione
alle aziende medesime della possibilità di inoltrare domanda di rimborso per le quote di TFR
versate in assenza dell’obbligo contributivo.
Le Strutture territoriali provvederanno altresì a segnalare ai competenti uffici dell’Agenzia delle
Entrate l’elenco dei codici fiscali delle aziende prive del C.A. “1R” e di quelle alle quali il C.A.
“1R” sia stato revocato, per le conseguenti operazioni di competenza della predetta Agenzia in
merito all’applicazione dell’articolo 10, comma 1, del D.lgs n. 252/2005.
In ogni caso, sia per i datori di lavoro irregolari senza il C.A “1R” che per quelli irregolari cui il
C.A. “1R” sia stato revocato, le quote di TFR già versate al Fondo verranno gestite secondo le
indicazioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1.
4. Aziende obbligate al Fondo di Tesoreria ed in possesso del C.A. “1R” ammesse al
rimborso delle prestazioni erogate oltre la capienza
Sono pervenuti numerosi quesiti relativi ad aziende obbligate al Fondo di Tesoreria, quindi
regolarmente in possesso del C.A. “1R”, che, in difformità alle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007, hanno erogato il TFR ai lavoratori oltre il limite della
capienza e non hanno, quindi, potuto operare il conguaglio.
A tal proposito, appare utile ribadire che la capienza ai fini dell’anticipazione e del successivo
conguaglio da parte dell’azienda deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del
mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di
erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri già noti, conguagliare le quote di TFR
corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti. Qualora
l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che l’azienda è tenuta
ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione - ecceda
l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il
datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza
prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al
lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Le aziende che abbiano già erogato prestazioni ai lavoratori nonostante l’incapienza dovranno
inoltrare, entro e non oltre il termine di tre mesi successivi alla pubblicazione del presente
messaggio, domanda di rimborso. Si evidenzia che, in considerazione del carattere di
eccezionalità della presente disposizione, decorso tale termine, eventuali successive richieste
non potranno più essere accolte dalle Strutture territoriali, anche qualora siano relative a
crediti per prestazioni che il datore di lavoro (nonostante l’incapienza) abbia erogato ai
lavoratori in data successiva al suddetto termine.
La domanda di rimborso, da inoltrarsi mediante cassetto bidirezionale, dovrà essere corredata
di apposita dichiarazione di responsabilità, a firma del rappresentante legale (Allegato E),
contenente i dati anagrafici e i codici fiscali dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR, gli
importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi, la data di erogazione e la relativa
documentazione (ad esempio, ricevuta bonifico o altra attestazione di avvenuto incasso da
parte del lavoratore), con copia della busta paga, utilizzando la modulistica allegata al
presente messaggio.
La Struttura territoriale dovrà inoltre verificare che l’importo richiesto e documentato
dall’azienda sia corrispondente a quello indicato nell’estratto conto di Tesoreria dei lavoratori
interessati e che le relative posizioni siano state correttamente aggiornate.
A seguito dell’esito positivo dei suddetti controlli, la Struttura territoriale procederà d’ufficio,
attraverso un flusso di regolarizzazione interna (tipo regolarizzazione “AS”), avente periodo di
competenza uguale al mese di inoltro della domanda di rimborso, inserendo il nuovo codice
“DA02”, ad uso esclusivamente interno.
Le modalità di compilazione dei flussi sono riepilogate nell’Allegato B della presente circolare.
Le domande di rimborso afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con
l’azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112 del codice civile saranno
accolte, fermo restando i requisiti amministrativi di cui sopra, solo se relative ad anticipazioni
di quote di TFR.
Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l’azienda richiedente
dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (paragrafo
5.1.) o, per la fattispecie di cui all’articolo 1406 c.c., che, nonostante la cessione del contratto
di lavoro, l’azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il TFR maturato
fino alla cessione.
Il credito oggetto di rimborso, determinato al netto dell’esposizione debitoria dell’azienda, non
è produttivo di interessi per i periodi antecedenti la proposizione della domanda.
Come di consueto, prima della liquidazione della somma a rimborso si procederà
all’interrogazione delle banche dati dell’Agente della Riscossione.
5. Liquidazione del TFR da parte dell’Istituto
Come già chiarito, per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”, il
Fondo di Tesoreria, a seguito di domanda on-line del datore di lavoro, provvederà ad erogare
direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c. in
riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 o, se
successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro e sino alla data di attribuzione del
suddetto codice di autorizzazione, quote che il datore di lavoro ha provveduto a versare al
Fondo medesimo. La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo
quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo, con le modalità
precisate al paragrafo 7.1 della circolare n. 70/2007.
Si ribadisce, al riguardo, che in presenza del C.A. “7W” (C.A. “1R” assente) la domanda di
pagamento diretto dovrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti,
indipendentemente dalla sussistenza dell’incapienza rispetto all’ammontare dei contributi
complessivamente dovuti dall’azienda con la denuncia del mese di erogazione della
prestazione.
In presenza di entrambi i C.A. “7W” e “1R”, l’azienda che richiede contestualmente il
pagamento diretto del TFR Tesoreria, sia per i dipendenti per i quali sussiste l’obbligo
contributivo che per gli altri, dovrà inviare due distinte domande di intervento. In ogni caso di
domanda di intervento da parte di aziende in possesso di entrambi i C.A. suddetti, si potrà
procedere con il pagamento diretto in assenza del requisito di incapienza solamente per i
lavoratori per cui non sussista l’obbligo contributivo.
Per gli altri (transitati con operazione societaria da azienda con C.A. “1R” correttamente
assegnato) si opererà con le disposizioni ed i requisiti previsti dalla legge n. 296/2006.
A tale fine, sarà necessario esaminare la posizione lavorativa del dipendente oggetto della
liquidazione.
Si precisa, infine, che per le somme erogate a titolo di anticipazioni del TFR, il datore di lavoro
dovrà imputare i pagamenti prioritariamente al TFR accantonato in azienda prima del 31
dicembre 2006, poi al TFR accantonato in azienda successivamente alla data di attribuzione del
codice di autorizzazione “7W” e, infine, ove la somma spettante al lavoratore ecceda i predetti
importi, potrà inoltrare domanda di pagamento diretto all’Istituto delle quote versate al Fondo
di Tesoreria.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
[1] Art. 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007: “L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di
lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali
con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a
comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta
giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.
[2] Art. 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2007: “Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore
di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui
contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza,
sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.”
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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