Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordin
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-08-2022
Messaggio n. 3096
OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della
direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e
vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga
la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di
permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato
Premessa
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE)
2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori
di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e
donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità
normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di
congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151.
Con il presente messaggio si forniscono, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore
privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che
entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operative di dettaglio saranno
oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
1. Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992
L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il
comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico
dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è
sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a
più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza
alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando
il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in
situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli
aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più
soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento
alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
2. Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
L’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo
42 del D.lgs n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per
l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
- introduce il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio
2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione
del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora
normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame
secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui
all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di
gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui
all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui
all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso
in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto
di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli
conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il
convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i
genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti
da patologie invalidanti.
Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista
potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia
garantita per tutta la fruizione del congedo.
3. Domanda
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.lgs n.
105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo
di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda
all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).
Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle
attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di
fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti
la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da
assistere[1].
Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora
instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a
instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del
periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Sul sito www.inps.it è disponibile il modulo MV68 in “Prestazione e servizi” > “Moduli”.
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