Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3106/2022
Sportello telematico per la presentazione della domanda del “Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021
Riferimento normativo
Sportello telematico per la presentazione della domanda del “Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021
Testo normativo
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 08-08-2022
Messaggio n. 3106
OGGETTO: Sportello telematico per la presentazione della domanda del
“Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo
1, comma 969, della legge n. 234/2021
1. Premessa
Con l’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata prevista
un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022, per i lavoratori dipendenti del
settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano
stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.
L’indennità è riconosciuta a condizione che l’interessato abbia presentato nell’anno 2021 uno o
più certificati di malattia afferenti al comma 2 articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in
quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Inoltre, il lavoratore deve avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di
malattia, disciplinato dalla specifica normativa prevista per il soggetto che presenta la
domanda, e non deve avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei
periodi per i quali ha presentato i certificati di malattia (cfr. la circolare n. 96/2022).
Il legislatore ha stabilito che il bonus in argomento venga erogato dall'INPS previa domanda,
con l’autocertificazione del possesso dei requisiti. L’indennità, inoltre, non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa.
Il limite di spesa previsto dalla norma è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Presentazione domanda per i lavoratori dipendenti
La domanda per il bonus ai lavoratori fragili di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n.
234/2021 deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022.
La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in
modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
• tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”
> “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di
identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
• tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
All’interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti
funzionalità:
• Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
• Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie
per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della
domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di
confermarla definitivamente;
• Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già
inviata/protocollata;
• Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate
all'Istituto;
• Manuale utente.
Per l’inserimento della domanda, il richiedente dovrà, inoltre, fornire le informazioni presenti
nelle seguenti sezioni:
- “Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali”
I dati anagrafici e la residenza visualizzati sono quelli già in possesso dell’Istituto. È possibile
specificare un domicilio diverso dalla residenza per le comunicazioni della Struttura territoriale
INPS competente.
I contatti personali utilizzati saranno quelli presenti nella sezione “Anagrafica” di “MyInps”.
- “Dichiarazioni”
In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative
alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.
- “Informazioni per l’accredito del pagamento”
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di
richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto
ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all’INPS in occasione di
precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria, codice “MV70”, è
disponibile sul portale web www.inps.it.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3106/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…
Altre normative del 2022
Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in…
Risoluzione AdE 196
Modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dice…
Interpello AdE 115
Definizione agevolata delle controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 205, legge 2…
Interpello AdE 197
Non imponibilità - Dichiarazione di alto mare - Servizi di demolizione -Rettificata dalla…
Interpello AdE 120
Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la…
Provvedimento AdE 130