Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29-08-2022
Messaggio n. 3179
Allegati n.1
OGGETTO: Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e
dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale
COVID-19. Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
L’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - inserito dall’articolo 71, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 - prevede che, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte
dell’INPS, l’Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del
trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. In particolare, il
quinto periodo del citato comma 4 dispone che “l'INPS provvede al pagamento del trattamento
residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente
anticipati”.
L’istituto giuridico in commento è stato previsto esclusivamente per i trattamenti di
integrazione salariale con causale “COVID-19” introdotti dalla normativa emergenziale
emanata per fare fronte alla pandemia.
Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 sono state fornite le istruzioni operative inerenti al
pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di
integrazione salariale in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente
all’INPS, e di assegno ordinario (ASO), per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il
pagamento diretto e, al paragrafo 6 della stessa, sono state illustrate le prime indicazioni in
ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Con il successivo messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 sono stati forniti ulteriori
chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e ASO dei Fondi
di solidarietà con causale “COVID-19”, per le quali sia stato richiesto l’anticipo del 40% del
pagamento del trattamento.
Si rammenta inoltre che, in fase di prima applicazione, per assicurare la tempestiva erogazione
dell’anticipo in argomento, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di
pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all’Istituto di erogare l’anticipo del 40% anche
nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa.
Questa fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021, di conseguenza, a partire da
maggio 2021, l’anticipo è stato erogato solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione della
domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.
Con il presente messaggio si riepilogano le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a
titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e si illustrano le modalità
operative con le quali l’Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di
lavoro degli importi indebitamente erogati.
2. Casistiche di insorgenza dell’indebito
Preliminarmente, si rammenta che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i
trattamenti di integrazione salariale con casuale “COVID-19”, il datore di lavoro deve inviare
all’Inps le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione
salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale
autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento
di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa
vigente pro tempore.
Trascorsi inutilmente tali termini, come previsto dal citato comma 4 dell’articolo 22-quater del
decreto-legge n. 18/2020, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme
eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate
in capo al datore di lavoro.
Pertanto, come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti
del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non
dovuti per uno dei seguenti motivi:
1. è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo
sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i
termini di decadenza;
2. sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo,
perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento
entro i previsti termini di decadenza.
Inoltre, nei casi di erogazioni dell’anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a
prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà
al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con
riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di
reiezione.
3. Modalità di restituzione dell’indebito
Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate dall’Istituto sugli anticipi del 40% erogati,
emergesse che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate,
l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di
lavoro.
Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la
somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA (art. 5, comma 2, D.lgs n. 82/2005 e
art. 65, comma 2, D.lgs n. 217/2017, così come modificato dall’art. 8, comma 4, D.L. n.
135/2018).
Tanto rappresentato, si comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di
pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” >
“Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.
Le modalità di pagamento attive sono le seguenti:
1. accedendo alPortale dei Pagamenti del sito www.inps.it, tramite il pagamento online
pagoPA, utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente o altri metodi di
pagamento innovativi;
2. utilizzando l'Avviso di Pagamento pagoPA - generato dal Portale dei Pagamenti del sito
www.inps.it, accedendo al servizio di interesse. Si possono effettuare i pagamenti
direttamente sul sito del Portale dei Pagamenti o attraverso i canali sia fisici che online di
banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)[1];
3. App IO, utilizzando i dati dell'Avviso di Pagamento ricevuto o visualizzato dal Portale dei
Pagamenti.
Per visualizzare le opzioni disponibili e scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze si
può consultare la sezione "Dove Pagare" nel sito www.pagopa.gov.it.
Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato. Per accedere alla
restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda, infatti, il sistema proporrà in
automatico all’utente entrambe le modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma
rateizzata.
Quest’ultima viene proposta nel rispetto delle seguenti regole e criteri:
a) le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a € 60, fatta salva la rata
finale;
b) la durata della stessa non può essere superiore a 24 mensilità;
c) le rate successive alla prima hanno una scadenza a 30 giorni dalla data di scadenza della
precedente.
La scelta della modalità di restituzione in forma dilazionata, una volta effettuato il pagamento
della prima rata, non è più revocabile.
Per entrambi i casi di restituzione dell’indebito, la somma da restituire non viene gravata di
alcun interesse.
In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della
comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due
rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo. L’Avviso di addebito sarà contestualmente consegnato
all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.
Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.
4. Aspetti fiscali
Con riguardo agli aspetti fiscali dell’anticipazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella
circolare n. 78/2020, si precisa che anche il recupero dell’anticipo del 40%, divenuto indebito
in quanto al lavoratore non spetta alcun trattamento, non ha rilevanza fiscale e non è,
pertanto, oggetto di certificazione fiscale.
5. Istruzioni contabili
Il recupero nei confronti del datore di lavoro delle somme erogate dall’Istituto ai lavoratori a
titolo di anticipo del 40%, risultate non dovute, avverrà tramite Avviso di pagamento pagoPA.
La riscossione sarà messa a disposizione della nuova procedura gestionale – REDEC -
conferente con il sistema contabile, tipizzata dal codice “6D”, mediante l’attribuzione dei
versamenti pervenuti a tale titolo al nuovo conto di servizio GPA54112, a cui verrà abbinata la
nuova causale dei flussi di cassa “17806”. La generazione dell’SC724 consentirà alla procedura
di individuare le informazioni di dettaglio presenti nei flussi telematici PagoPA.
Non appena saranno definite tutte le fasi gestionali della procedura REDEC verranno tipizzati
specifici biglietti contabili che consentiranno la ripartizione della riscossione, l’accertamento del
credito vantato nei confronti dei datori di lavoro, al nuovo conto di credito GPA00152, il
recupero coattivo tramite l’Agenzia delle Entrate - Riscossione e l’eventuale inesigibilità del
credito.
In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Alcuni PSP attraverso i quali possa effettuarsi il pagamento dell’Avviso sono:
le agenzie della banca;
utilizzando l'home banking del PSP stesso (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA). Il
codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6;
gli sportelli ATM abilitati delle banche;
gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole,
ricevitorie, tabaccherie, farmacie e supermercati);
gli Uffici Postali.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA54112
Denominazione completa Recupero delle anticipazioni dei trattamenti di
integrazione salariale ordinari, in deroga e degli
assegni ordinari risultate indebite – art. 22-quarter,
comma 4 e art. 22-quinquies del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71,
comma 1 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77 – procedura REDEC - da ripartire
Denominazione abbreviata REC. ANT. 40% INDEBITE – PROC. REDEC DA
RIPARTIRE
Validità Mese 7 Anno 2022
Movimentabilità P – codice procedura “10” bloccato alla
movimentabilità manuale
Tipo variazione I
Codice conto GPA00152
Denominazione completa Credito nei confronti dei datori di lavoro per le
anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale
ordinari, in deroga e degli assegni ordinari risultate
indebite – art. 22-quarter, comma 4 e art. 22-
quinquies del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma 1 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 –
procedura REDEC
Denominazione abbreviata CRED VS DAT.LAV. ANT. 40% INDEB. – PROC. REDEC
Validità Mese 7 Anno 2022
Movimentabilità P – codice procedura “10” bloccato alla
movimentabilità manuale
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