Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 06-09-2019
Messaggio n. 3247
OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18
gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi.
Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229/2016, ha disposto nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio
2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel
periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Con riferimento ai Comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, l’articolo 23, comma 1,
lett. e-ter), del decreto–legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
55/2019, ha disposto, da ultimo, che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi
vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e
interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al
valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della citata legge, in relazione ai territori colpiti dagli
eventi sismici in epigrafe, è stata prorogata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti
sospesi, precedentemente fissata, anche in forma rateale, al 1° giugno 2019 (cfr. il messaggio
n. 2338/2019).
Nello specifico, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato
prorogato alla data del 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente
all’adempimento contestuale del versamento delle prime cinque rate. Al riguardo saranno
fornite, con apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative.
Tuttavia, si rende noto che nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata
entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge
n. 145/2018, e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non
dovrà essere presentata una nuova domanda. Per effetto dell’intervento normativo in
commento, infatti, risulta prorogata la scadenza di versamento delle rate dalla seconda alla
quinta (considerata la prima rata versata per l’avvio della rateazione). In tal caso, sarà
necessario, al fine dell’accoglimento della domanda di rateazione, che entro la data del 15
ottobre 2019 venga effettuato un versamento di ammontare, complessivamente, pari
all’importo delle prime cinque rate (comprensivo, pertanto, dell’eventuale importo già pagato a
titolo di prima rata nel corso del mese di maggio 2019).
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato
articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza
legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento
sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto
2017.
Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di
rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto
ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 389/1989, e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico.
Ne consegue che, per effetto della ripresa dei versamenti, i soggetti contribuenti interessati
saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 15 ottobre 2019,
l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30
settembre 2017.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il
versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa.
Le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione e per la
presentazione della relativa domanda verranno, come anticipato in premessa, fornite con
successivo messaggio.
2.1 Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con
le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed
esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del
credito (N964).
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo al Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal debito
versati
DSOS PPNNNNNCCN964 mm/aaaa mm/aaaa
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli
adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato
in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 15 ottobre 2019.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento
sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le
relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad
un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”,
ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio si rinvia alle indicazioni fornite
dall’Istituto con la circolare n. 204/2016 (cfr. il paragrafo 3.1).
2.2 Artigiani e commercianti
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 ottobre 2019 (in unica
soluzione oppure tramite versamento delle prime cinque rate in caso di rateizzazione) i
contribuenti possono utilizzare il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente a
decorrere dal 09/09/2019 nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella
sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su
contributi sospesi”).
In caso di pagamento rateale, la rata pagata in occasione della precedente scadenza del 1°
giugno 2019 dovrà essere considerata come facente parte delle cinque rate da versare entro il
15 ottobre. A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti
verifiche, l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale
generando le codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che
saranno fornite ai contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali
(tipo atto: “Esito Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le
codelines anche direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere
effettuato con il modello “F24” e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la
codeline.
Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige
il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della
sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al
primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 compilando la “Sezione
INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione
dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 15
ottobre 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla
compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale e Periodo) sono indicati nella
lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei
contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, è inserito nel
Cassetto previdenziale aziende agricole all’interno della sezione “News individuale”. Si
rammenta che i contributi già tariffati, relativi sia al 1° e 2° trimestre 2016 sia ai trimestri
oggetto di sospensione, dovranno essere versati entro il 15 ottobre 2019.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano trasmesso le
denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre
2017, dovranno provvedere all’invio entro e non oltre il 15 ottobre 2019.
Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad
ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 3° trimestre 2019. Pertanto
la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 marzo 2020.
2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla
compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale e Periodo) sono quelli indicati
nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei
contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, sarà inoltre
inserito nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “News
individuale”. I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 15 ottobre
2019.
2.6 Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro la
scadenza del 15 ottobre 2019 con le seguenti consuete modalità:
- utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure gli avvisi di pagamento PagoPA generati
attraverso il sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei
Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che
espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);
- online, sul sito internet www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei
Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online
pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.
2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica
Le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica,
alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento
<AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice
33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi).
Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello “F24”, “Sezione altri enti previdenziali e
assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa
fattispecie (codice PX33).
3. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi a decorrere
dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire entro la data del 15 ottobre
2019, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, si fa rinvio alle istruzioni contabili
fornite in precedenza con la circolare n. 204/2016 e con il messaggio n. 3124/2017, fatta
eccezione per il paragrafo 2.3 del messaggio stesso, in quanto, essendo variati i codici tributo
da utilizzare per i versamenti, il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione
dei parasubordinati andrà imputato al conto PAR52010.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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