Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 19-09-2023
Messaggio n. 3256
OGGETTO: Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto
interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di
solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e
30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del
28 luglio 2023.
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del Fondo di
solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (di seguito, Fondo) alla novellata
disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge
30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Tale decreto interministeriale recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto in data 21
dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-
CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento
rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo
spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data
del 1° ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo dal decreto interministeriale in
argomento, si evidenzia quanto segue.
L’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 è stato
sostituito al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.lgs n. 148/2015[1].
Anche il comma 6 del medesimo articolo 5 è stato integralmente sostituito. Alla luce della
novella normativa, che supera la precedente disciplina[2], l’Assegno di integrazione salariale
può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle
durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, nonché
dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo.
Considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in
un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti
alle prestazioni erogate dal Fondo, si precisa che le domande di Assegno di integrazione
salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri
stabiliti dalla nuova disciplina.
Infine, in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs
n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso,
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di
integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.
Con successiva circolare saranno illustrati nel dettaglio i profili conseguenti all’adeguamento
delle disposizioni del Fondo alla novella di cui dalla legge n. 234/2021, come recato dal decreto
interministeriale del 28 luglio 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.
[2] Cfr. la circolare n. 74 del 25 maggio 2018.
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