Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3256/2023

Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni

Pubblicato: 18/09/2023 In vigore dal: 18/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 19-09-2023 Messaggio n. 3256 OGGETTO: Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni Nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 28 luglio 2023. Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (di seguito, Fondo) alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni. Tale decreto interministeriale recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023. In merito alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo dal decreto interministeriale in argomento, si evidenzia quanto segue. L’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 è stato sostituito al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.lgs n. 148/2015[1]. Anche il comma 6 del medesimo articolo 5 è stato integralmente sostituito. Alla luce della novella normativa, che supera la precedente disciplina[2], l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, si precisa che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina. Infine, in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale. Con successiva circolare saranno illustrati nel dettaglio i profili conseguenti all’adeguamento delle disposizioni del Fondo alla novella di cui dalla legge n. 234/2021, come recato dal decreto interministeriale del 28 luglio 2023. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Cfr. la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022. [2] Cfr. la circolare n. 74 del 25 maggio 2018.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3256/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2023

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 124 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di … Risoluzione AdE 197 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi… Interpello AdE 213 Esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello spo… Interpello AdE 75