Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3268/2019
Contributi dovuti per gli amministratori locali iscritti alla Gestione separata Liberi professionisti. Nuovo Tipo rapporto. Adeguamento
Riferimento normativo
Contributi dovuti per gli amministratori locali iscritti alla Gestione separata Liberi professionisti. Nuovo Tipo rapporto. Adeguamento
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 10-09-2019
Messaggio n. 3268
OGGETTO: Contributi dovuti per gli amministratori locali iscritti alla
Gestione separata Liberi professionisti. Nuovo Tipo rapporto.
Adeguamento
Con la circolare n. 205 del 21 novembre 2001 l’Istituto ha fornito le istruzioni relative al
pagamento e alla presentazione delle denunce contributive da parte degli Enti locali obbligati al
versamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335/95, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 del D.lgs n. 267/2000 e
successive modificazioni.
Come illustrato nella citata circolare, al punto A del paragrafo “Modalità e termini di
pagamento”, gli Enti locali interessati provvedono anche per gli amministratori locali, che
producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e risultano iscritti alla Gestone
separata, al versamento delle quote mensili mediante modello “F24” e alla presentazione delle
denunce contributive (Mod. “GLA” annuale oggi sostituito dal flusso Uniemens).
Nel tempo, il legislatore è intervenuto con successive norme alla rideterminazione delle
aliquote di computo per la contribuzione dovuta alla Gestione separata, così come previsto
dall’articolo 1, comma 79, della legge n. 247/2007 e successive modificazioni, per i lavoratori
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini di imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione
separata e per i quali non risulta copertura previdenziale obbligatoria né risultano pensionati
(articolo 1, comma 203, della legge n. 208/2015; articolo 1, comma 165, della legge n.
232/2016).
Dalla normativa indicata emerge che:
per gli anni 2015 e 2016, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 27%;
a decorrere dall’anno 2017, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%;
è dovuta inoltre una aliquota contributiva pari allo 0,72% per il finanziamento delle
prestazioni assistenziali di malattia, maternità, ecc.
Al fine della corretta individuazione del contributo dovuto e della corretta compilazione del
flusso Uniemens, con il presente messaggio viene introdotto un nuovo “Tipo rapporto” specifico
per gli Enti locali obbligati al versamento della contribuzione per gli amministratori locali che
svolgono attività libero professionale, iscritti alla Gestione separata e obbligati all’aliquota
maggiore.
Per i periodi correnti, gli Enti locali interessati devono presentare, per gli amministratori locali
per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota piena, i flussi Uniemens utilizzando, nella
sezione <ListaCollaboratori>, il nuovo codice “19” da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di
<Collaboratore>.
Per i periodi pregressi, a decorrere dal 2015, tali istruzioni devono essere utilizzate anche per
gli amministratori locali per i quali è stata versata la contribuzione con aliquota piena (27,72%
e/o 25,72%). Per le denunce già presentate, l’Ente dovrà effettuare le necessarie variazioni
dei flussi utilizzando il codice istituito con il presente messaggio.
Le modalità di dichiarazione delle denunce Uniemens dei collaboratori sono illustrate nel
“Documento tecnico Uniemens” e annesso “Allegato tecnico”, disponibili sul sito dell’Istituto
nella scheda “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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