Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3359/2019
Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. Precisazioni
Riferimento normativo
Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 17-09-2019
Messaggio n. 3359
OGGETTO: Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di
società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro
subordinato per la stessa società. Precisazioni
Con il presente messaggio, rivolto agli operatori economici e alle strutture territoriali
dell’Istituto, si illustra il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza
di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e
l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e
diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto
esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.
Si riassumono, pertanto, al fine di assicurare uniformità di comportamento dei soggetti
coinvolti, i principi di base espressi in materia con riguardo, in generale, alla figura
dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di
rappresentanza dell’ente, essendo il soggetto che, immedesimandosi nella società, le
consente di agire e di raggiungere i propri fini imprenditoriali.
Si ricorda, in proposito, che l’Istituto con la circolare n. 179 dell’8 agosto 1989, avente
ad oggetto “Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato”, nell’illustrare i criteri per la valutazione dei rapporti lavorativi instaurati
con società di capitali da soggetti che al contempo vi ricoprono determinate cariche,
aveva escluso, in linea di massima, che per i “presidenti, gli amministratori unici ed i
consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido
con la medesima società.
Allo stato, le precisazioni fornite con la citata circolare sono da intendersi, tuttavia, in
parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, nell’ambito del
quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di
instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa ed il
presidente della medesima.
In particolare, l’Istituto ha individuato i criteri cui attenersi per valutare la configurabilità
di detto rapporto sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con
riferimento alla disciplina relativa all’amministratore di società di capitali, stante la
portata di carattere generale della medesima e, quindi, l’effettiva mutuabilità nell’ambito
delle società cooperative.
Infatti, già a partire dagli anni 90, la giurisprudenza della Suprema Corte si è
uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività
gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude
astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune
eccezioni).
A sostegno della compatibilità di una duplicazione di posizioni giuridiche in capo alla
stessa persona fisica è stato argomentato (Cass., Sez. Un., n. 10680/1994 e Cass. n.
1793/1996) che “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega
l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto
obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di
lavoro e, dall’altro lato la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato
alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto
i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati
alla società […]; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la
persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei
rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro
subordinato. Pertanto, “resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di
lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società,
come presidente di essa”.
Peraltro, secondo la Suprema Corte (cfr. le sentenze n. 18476/2014 e n. 24972/2013)
“l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di
configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro
subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento,
nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di
amministrazione dell’ente”.
In altri termini, la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo
status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi
membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle
decisioni ed al controllo dell’organo collegiale (cfr., tra le altre, Cass. n. 11978/2004, n.
1793/1996 e n. 18414/2013). Tale affermazione non è neppure contraddetta
dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale
delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
Diversamente accade per l’amministratore unico della società, che, come ricordato in
copiose pronunce, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria
dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo
caso, l’assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente –
di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della
società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative
personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a
sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una
società e la carica di amministratore unico della medesima[1] (cfr., ex plurimis, Cass.
civ. n. 24188/2006).
Per quanto concerne l’amministratore delegato, si fa presente che la portata della
delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo (che, come noto, può
essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società ovvero
parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori) sarà rilevante ai fini
dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore
dipendente.
Nelle ipotesi in cui l’amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire
senza il consenso del consiglio di amministrazione si ritiene, pertanto, che sia esclusa la
possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per
detto soggetto[2].
Diversamente, l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di
rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo,
in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.
In ogni caso, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di detti rapporti, sono altresì
rilevanti i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la
pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente
o disgiuntamente, oltre – naturalmente – alla sussistenza degli elementi caratterizzanti
il vincolo di subordinazione.
La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con
riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle
mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto
soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo
societario. Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società
l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della
società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di
lavoratore subordinato(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004)[3] essendo esclusa
la possibilità di ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del
rapporto di lavoro.
In linea generale, sempre con riguardo alla figura del socio di società di capitali che
assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, si ricorda che detta semplice
circostanza – ancorché possa essere sintomatica della non sussistenza del vincolo di
subordinazione – non è di per sé sufficiente a concludere per la non configurabilità del
rapporto di lavoro subordinato, in quanto in tali fattispecie, secondo la Suprema Corte,
sono da vagliare disgiuntamente, caso per caso, sia la condizione di possessore di parte
del capitale sociale sia l’incarico gestorio, tenendo conto delle istruzioni fornite
dall’Istituto anche nell’ambito del presente messaggio.
Pertanto, una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la
persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso
rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà accertarsi in
concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto
organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1399/2000, n. 329/2002 e n. 12630/2008).
Con particolare riferimento al requisito del vincolo di subordinazione, quale elemento
tipico qualificante del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., la Corte ha sottolineato che
chi intende farlo valere ha l’onere di provare in modo certo l’assoggettamento –
nonostante le suddette cariche sociali – al potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente,
limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa
del dipendente (cfr. Cass. civ. n. 24972/2013, n. 18476/2013 e n. 18414/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 aprile 2019, n. 9273,
confermativa di Cass. n. 29761/18, e n. 19596/16), nel ribadire il principio secondo il
quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di
capitali sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle
proprie della carica sociale, ha altresì individuato, in capo al soggetto che intenda far
valere il rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di fornire la prova del vincolo di
subordinazione, cioè l’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere
direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si terrà conto della
sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione individuati dalla
giurisprudenza e riproposti dalla prassi amministrativa adottata dall’Istituto (cfr. le
circolari n. 179/1989 e n. 117/1983), quali la periodicità e la predeterminazione della
retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno
di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione
imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi
corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc. (cfr.
Cass. n. 5886/2012). È necessario, peraltro, che la costituzione e gestione del rapporto
di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare
della carica (amministratore, etc.).
Naturalmente, il vincolo della subordinazione può assumere connotati diversi in
relazione alla natura delle mansioni ed alle condizioni in cui queste si svolgono;
pertanto, anche nel caso di lavoro dirigenziale[4], come in genere per le prestazioni
lavorative che abbiano particolari caratteristiche (per la loro natura creativa,
intellettuale, professionale o, per l’appunto, dirigenziale) che non si prestino ad essere
eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con una continuità regolare anche negli
orari, il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere
riscontrato o escluso mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari. Ne
consegue che per accertare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato di tipo
dirigenziale sarà verificata: l’assunzione con la qualifica di dirigenti, il conferimento della
carica di direttore generale da parte dell’organo amministrativo nel suo complesso (e lo
svolgimento effettivo delle relative mansioni), la cessazione del rapporto mediante
licenziamento, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del
datore di lavoro, l’assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e
agli ordini del datore di lavoro ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia
decisionale, etc. In tal caso la subordinazione potrà altresì essere confermata dalla
caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita e
non rientranti nelle deleghe).
Di contro, laddove “non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro
subordinato di dirigente e risulti l’esercizio diretto (anzi predominante e fortemente
personalizzato) della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione
organica, è evidentemente necessario, al fine di distinguere i due ruoli, un quid pluris”,
da rinvenirsi nella specifica caratterizzazione delle mansioni svolte, sia pure in un
contesto di ampi poteri di iniziativa e discrezionalità (cfr. Cass. n. 18414/2013).
In ogni caso, si rammenta che nell’individuazione della natura del rapporto occorre
attenersi al principio di effettività, secondo il quale il nomen iuris utilizzato e le modalità
con le quali il rapporto di lavoro è stato formalizzato costituiscono solo uno degli
elementi ai quali occorre fare riferimento nella valutazione complessiva della situazione
contestuale e successiva alla stipulazione del contratto al fine di accertare l’oggetto
effettivo della prestazione convenuta (Cass. civ. n. 18476/2014).
Tutto ciò premesso, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di
società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto
ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone
l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a
formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della
società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà
imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche,
eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento
del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia
gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un
altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in
particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei
poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state
conferite.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1]La stessa posizione può del pari essere riconosciuta nel caso del componente dell’organo di
gestione che “di fatto” assuma, in contrasto con le previsioni statutarie, il ruolo
dell’amministratore unico. In tal caso, pertanto, non si può configurare un rapporto di
subordinazione lavorativa con la società, attesa l’insussistenza di due contrapposti centri di
imputazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004).
[2] Se l’amministratore è munito di delega generale neanche l’attività del Collegio Sindacale,
esercitata mediante controlli di legittimità sostanziale sull’amministrazione della società nel suo
complesso, può comprovare l’eterodirezione necessaria perché si possa configurare un
rapporto di lavoro subordinato.
[3] Anche la qualità del socio maggioritario di una società di capitali – atteso che lo stesso
eserciti i propri (legittimi) poteri in seno all’organo a lui preposto, e cioè l’assemblea, senza
interferire con l’attività degli amministratori nell’attuazione delle delibere assembleari pur
esercitando i poteri di controllo riservati dal codice civile ed, eventualmente, dallo Statuto –
non è di per sé di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e
società, almeno potenziale. Si rammenta che l’attività lavorativa subordinata prestata in favore
delle società di capitali da semplici soci che non sono investiti di particolari mandati o poteri è,
in via generale, sempre ammessa in ragione della titolarità, in capo alle stesse, della
personalità giuridica che presuppone la distinzione soggettiva tra lavoratore dipendente e
datore di lavoro, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti tipici del rapporto di lavoro
subordinato.
[4]A sostegno dell’ammissibilità del lavoro con qualifica dirigenziale prestato da un oggetto
titolare di carica sociale nel medesimo ambito societario si è argomentato che “Se la tipica
funzione del dirigente è quella di collaborazione diretta con l'imprenditore atta ad imprimere
discrezionali facoltà di determinazione per l'intero organismo imprenditizio, essa è nondimeno
legata e limitata dalle direttive generali del collegio amministrativo soprattutto in relazione alla
misura ed alle modalità delle scelte operative attinenti al rischio economico ed all'indirizzo
della produzione” (cfr. Cass. civ. n. 706/1993).
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