Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10-10-2023
Messaggio n. 3548
Allegati n.1
OGGETTO:
Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, di modifica del decreto
interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive
modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il
sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e
30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29
agosto 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto
interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo
bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto
pubblico (di seguito, Fondo Trasporto Pubblico), alla novellata disciplina in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n.
234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 29 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo
sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali
FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento
rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo
spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data
del 17 ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si
evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019 è stato parzialmente
modificato; pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale,
erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private,
a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti
nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo Trasporto Pubblico
e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla
data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione
salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023.
Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale del 29 agosto 2023 (ottobre 2023) anche i datori di lavoro delle aziende, che
occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al
versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla
disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra
individuati, saranno tenuti a versare al Fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario di
finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di
finanziamento del FIS.
Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate
il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di
recepire le suddette disposizioni.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal
decreto interministeriale del 29 agosto 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 agosto 2023
Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al
reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (23A05361)
(GU n.230 del 2-10-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della citata
legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-bis
all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di
cui all'art. 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 gia'
costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore
dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti alla data
del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31
dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro
medesimi;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n.
234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022
convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal
1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino,
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di
un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello
definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n.
148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in
misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a
seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale
invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive
previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del
2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano
alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai
soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29,
a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha
previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni
introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno
2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate
modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la
stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985
del 9 gennaio 2015 con il quale e' stato istituito il Fondo di
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende
di trasporto pubblico;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510
del 17 ottobre 2016 ed il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019 con i quali sono state
apportate delle modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015;
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 28 dicembre 2022 tra
ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL,
FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA, con il quale le parti
sociali firmatarie, nei termini previsti dalla legge, hanno
manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia'
costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui
all'art. 26, comma 7-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015,
ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e art. 30, comma 1-bis
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di adeguare quindi
l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in
materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234
del 2021;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 28 dicembre 2022
e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo bilaterale
di solidarieta' per il sostegno al reddito del personale delle
aziende di trasporto pubblico al fine di adeguare i criteri e i
limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale
fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni
dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di modificare, il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come
modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
97510 del 17 ottobre 2016 e dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019, alla luce dell'accordo
del 28 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Il «Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al reddito
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d'ora in avanti,
«Fondo»), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come modificato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre
2016, e successivamente con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019, non ha personalita' giuridica
e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS,
del quale costituisce gestione.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015 e successive modifiche e integrazioni, gli oneri di
amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati
nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari
gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende
esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in
materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformita' a quanto
previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive
modifiche e integrazioni, ha lo scopo di assicurare tutele in
costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle
successive disposizioni.
2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle
aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi
di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle
acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende gia'
ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di
applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita'.
3. Ai fini della determinazione del computo dei dipendenti e della
soglia dimensionale di cui all'art. 5, comma 4, primo, secondo e
terzo alinea, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 2-bis del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e
integrazioni.
4. Il Fondo ha lo scopo di:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale
nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa per le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e
integrazioni;
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi
dell'art. 26, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del
2015 e successive modifiche e integrazioni;
c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali,
tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art. 26,
comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
successive modifiche e integrazioni o straordinarie, ai sensi
dell'art. 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del
2015 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
dieci esperti in possesso dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.
148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali
ASSTRA, ANAV e AGENS e cinque designati dalle organizzazioni
sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrapsorti, FAISA CISAL e UGL FNA
stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 28 dicembre 2022.
2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due
rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei
requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
3. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra
i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle
Associazioni sindacali dei lavoratori.
5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare
dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si
provvedera' alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di cui al presente
articolo.
6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
successive modifiche e integrazioni.
8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo
delegato con voto consultivo.
11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 36 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022 e
anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.
148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando
quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto
legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti nonche' sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo, alle parti firmatarie
dell'accordo del 28 dicembre 2022, i provvedimenti necessari per il
miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima
economicita';
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 28
dicembre 2022 proposte di modifica all'importo delle prestazioni o
alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali
nonche' dell'economia e delle finanze;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,
comma 4:
a) all'erogazione di assegni di integrazione salariale a favore
dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso
con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione
vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;
b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di
lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione
professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in
concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula
di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la
formazione continua;
c) all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova
prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi
sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali
assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.
2. L'assegno di integrazione salariale di cui al precedente comma
1, lettera a), richiede che la riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa sia dovuta per le causali di cui all'art. 11, ovvero per
le causali d cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015 e
successive modifiche e integrazioni.
3. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari all'80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le
ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale, e l'importo massimo mensile e' individuato
ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148
del 2015 e successive modifiche e integrazioni.
4. La prestazione dell'assegno di integrazione salariale e'
corrisposta secondo le indicazioni previste dall'art. 30, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche
e integrazioni secondo i seguenti limiti di durata:
ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a
cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un
biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;
ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di
cinque e fino a quindici dipendenti, per una durata massima di
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
ventisei settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie
che straordinarie;
ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre
quindici dipendenti:
per una durata massima di ventisei settimane in un biennio
mobile, per causali ordinarie;
per una durata massima di ventiquattro mesi, anche
continuativi, in un quinquennio mobile, per riorganizzazione
aziendale, nonche' per la realizzazione di processi di transizione ai
sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;
per una durata massima di dodici mesi anche continuativi, per
crisi aziendale;
per una durata massima di trentasei mesi, anche continuativi,
nel quinquennio mobile, in caso di contratti di solidarieta'.
Le durate innanzi indicate sono garantite sempre nel rispetto della
durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma
1, lettera c), dovuta in relazione a cessazioni collettive o
individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per
risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, provvede ad
assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello
di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI
maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione
della NASpI.
6. L'integrazione di cui al precedente comma 5 e' soggetta alle
regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI.
7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione
degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di
cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5
puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalita' di
erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento
all'indennita' NASpI.
8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito
di cui al precedente comma 1, lettera d), e' determinata dagli
accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra
la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti
minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o
anticipata.
9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente
comma 8, non e' cumulabile con la percezione di reddito da lavoro
subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno
fino a concorrenza dei predetti redditi.
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e' fatto
obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante
il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva
comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di
successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della
revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso.
11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la
base retributiva imponibile e' ridotta in misura pari all'importo dei
redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione
dei relativi versamenti.
12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
lettera b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo
interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al
Fondo fanno riferimento.
13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono
vincolate alla finalita' formativa.
14. Nel caso degli assegni di integrazione salariale di cui al
comma 1, lettera a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale di
iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale
correlata alla prestazione computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il
periodo di durata degli stessi.
15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' versata alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di erogazione
degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera d).
Art. 6
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 e'
preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi
collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di
processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei
livelli occupazionali.
2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sono presentate con le modalita'
procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo
n. 148 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero non
prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' eventualmente programmata e non oltre il termine di
quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie
e alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), sono
presentate nei termini ordinari e con le procedure previsti dalle
apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti
priorita':
a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a) e b);
b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera c), con priorita' per le richieste supportate da accordo
sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui
agli accordi collettivi nazionali;
c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d).
4. Fermo restando l'ordine di priorita' di cui al comma precedente,
l'esame delle richieste avviene secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle relative domande.
5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), non puo' superare di quattro volte
l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda
nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni gia'
deliberate ai sensi della medesima lettera c) nello stesso periodo,
calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della
domanda.
6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo delle
prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i contributi
integrativi di cui al comma 4 dell'art. 7.
7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto
dall'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in riferimento
all'equilibrio finanziario dei Fondi.
Art. 7
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b),
e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente
contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e
lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo,
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori dipendenti.
2. I contributi ordinari sono versati a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.
3. Un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, e' dovuto dal datore di lavoro per il periodo di
fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)
nelle seguenti misure:
a) 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti
complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro
volte il contributo ordinario dovuto dall'azienda richiedente
nell'anno precedente alla richiesta.
b) 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte
il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;
c) 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti
complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il
contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;
d) 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti
complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il
contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta.
Si precisa che per «complessivamente» si intende l'importo
comprensivo del costo a carico del Fondo delle prestazioni gia'
deliberate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), nel biennio
precedente, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di
presentazione della domanda.
La contribuzione addizionale di cui al presente comma 3 trova
applicazione nei confronti delle domande di assegno di integrazione
salariale presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c) di integrazione della NASpI, e' dovuto dal datore di
lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un
contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla
NASpI di cui all'art. 5, comma 5.
5. Per gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d), e' dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione
di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai
propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno
di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.
L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il
versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero
periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte
dell'azienda direttamente all'INPS.
6. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015 e successive modifiche e integrazioni, il Fondo ha obbligo
di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di
disponibilita'.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni ed
integrazioni.
8. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad
otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettere c), e d) puo' chiedere al Fondo la prosecuzione del
versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione
sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori
(mobilita' - TPL) alla quale aderisce, secondo le modalita' cui alle
apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali con
l'INPS.
Art. 8
Modalita' di erogazione delle prestazioni
1. Il pagamento dell'assegno di integrazione salariale e'
effettuato dall'azienda ai dipendenti aventi diritto alla fine di
ogni periodo di paga unitamente all'Assegno per il nucleo familiare,
ove spettante.
2. L'importo delle integrazioni salariali e' rimborsato o
conguagliato all'azienda secondo le norme per il conguaglio fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. In presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'azienda, la stessa potra' richiedere all'atto della
presentazione della domanda, il pagamento diretto delle prestazioni e
degli eventuali assegni per il nucleo famigliare spettanti. La
richiesta di pagamento diretto viene valutata ed eventualmente
autorizzata dal Comitato amministratore del Fondo.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e
successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
05/10/23, 12:30 *** ATTO COMPLETO ***
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2503
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3548/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.