Modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019. Primi chiarimenti resi con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, avente ad oggetto “Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”
Modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019. Primi chiarimenti resi con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, avente ad oggetto “Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 02-10-2019
Messaggio n. 3568
Allegati n.1
OGGETTO: Modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese
dai beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno
presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019. Primi
chiarimenti resi con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, avente
ad oggetto “Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”
1. Premessa
Alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza sono state apportate significative
modifiche con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4. Le novità introdotte in sede di conversione, illustrate dall’Istituto con la circolare n.
100 del 5 luglio 2019, hanno un impatto in particolar modo sulle prime domande di Reddito di
cittadinanza presentate a partire dal 6 marzo 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della
legge di conversione, utilizzando il modello di domanda allo scopo predisposto, allegato alla
circolare n. 43 del 20 marzo 2019.
Tale modello, a seguito delle predette modifiche derivanti dalla richiamata legge di
conversione, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione
dei dati personali, è stato coerentemente modificato, integrato e pubblicato in data 2 aprile
2019.
In merito alla decorrenza del beneficio, il comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019,
convertito dalla legge n. 26/2019, come specificato nel paragrafo 4, lettera a), della citata
circolare n. 100/2019, ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di
Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione. La norma, infatti, ha previsto che, per tali domande, il beneficio
riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza
dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei
requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente
decreto ai fini dell'accesso al beneficio”.
In forza di tale disposizione, pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte,
decorrendo il beneficio da aprile 2019, saranno poste in pagamento fino alla mensilità di
settembre 2019.
A decorrere da ottobre 2019, come previsto dalla normativa citata, occorre allineare il
contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di
cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del
decreto, conformemente ai nuovi modelli.
In particolare, si richiama l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c-bis) resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare
personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla
mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti
indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.
Conseguentemente, onde evitare che la platea dei beneficiari Rdc/Pdc con decorrenza aprile
debba nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei
sistemi informativi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico e
nel processo di presa in carico presso i Centri per l’impiego e i Comuni,i nuclei familiari
interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e
prendere atto delle informative aggiornate, con le modalità di seguito descritte.
Tale integrazione, sussistendone tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione
nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità.
Tanto premesso, si descrivono, di seguito, le modalità operative con le quali potranno essere
integrate le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda.
2. Invio della comunicazione al cittadino e modalità di accesso alla
propria pagina web
Per consentire al cittadino di aggiornare le dichiarazioni di responsabilità rese al momento
della domanda come descritto in premessa, a partire dal 4 ottobre p.v. l’INPS comunica, ai
recapiti sms/e-mail indicati nel modello di domanda, il seguente link
https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione al quale collegarsi per
effettuare, in maniera semplificata, le predette operazioni di aggiornamento.
Il collegamento alla pagina avviene in ambiente Internet senza necessità del PIN, previo
riscontro attraverso l’apposita interfaccia in cui dovranno essere inseriti a cura del richiedente:
il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
il codice fiscale del richiedente;
il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms.
L’autenticazione alla pagina avviene previa visualizzazione dell’informativa in cui si rende noto
che le dichiarazioni da aggiornare sono quelle di cui ai quadri F (Condizioni necessarie per
godere del beneficio) e G (Sottoscrizione dichiarazione) del nuovo modello di domanda del
Reddito e della Pensione di cittadinanza, in vigore a decorrere dalla conversione in legge del
D.L. n. 4/2019.
Qualora il riscontro non dovesse andare a buon fine, il sistema restituirà il messaggio “Non è
possibile procedere con la sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate in quanto i dati inseriti
non sono corretti”. Sarà comunque possibile esperire un nuovo tentativo di autenticazione.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo, ma sarà possibile la tempestiva
elaborazione in procedura della rata di Rdc/Pdc, spettante per la mensilità di ottobre, solo per
le domande in cui le dichiarazioni saranno aggiornate non oltre la data del 21 ottobre p.v.
Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la
prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa
dell’elaborazione da parte del sistema con il consueto calendario.
Qualora il riscontro sia stato positivo, cliccando sul tasto “CONTINUA” l’utente potrà accedere
alla pagina per la sottoscrizione delle dichiarazioni.
Si richiama la necessità, nell’apporre il flag richiesto, che tutte le dichiarazioni siano
contestualmente verificate e che qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione
originaria della domanda ovvero al momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com
Esteso, occorre astenersi dalla sottoscrizione, onde evitare di incorrere nella responsabilità
prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni non veritiere.
L’ultimo passaggio consiste nell’apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e
preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180” e occorre completare l’operazione
mediante la sottoscrizione della pagina.
Al riguardo, si invita a prestare attenzione poiché l’aggiornamento viene effettuato solo in caso
di visualizzazione dell’esito positivo dell’operazione, di cui viene data notizia mediante apposito
messaggio restituito dalla procedura.
Per una migliore comprensione delle operazioni da effettuare, si allega il prototipo della pagina
front-end resa disponibile dall’INPS per l’aggiornamento delle dichiarazioni.
3. Accesso presso le Sedi INPS e presso gli intermediari (CAF ed Enti di
Patronato)
La procedura descritta per l’aggiornamento delle dichiarazioni, da rendersi obbligatoriamente
per continuare a fruire delle prestazioni Reddito e Pensione di cittadinanza, è stata strutturata
in maniera semplificata.
Potrebbe tuttavia verificarsi che gli interessati non siano in grado di procedere autonomamente
all’integrazione della domanda.
Potrà, dunque, registrarsi un afflusso agli sportelli delle Sedi dell’Istituto da parte di cittadini
che chiedono assistenza per svolgere una funzione, sia pure semplice.
Analogo afflusso di utenti potrà verificarsi anche agli sportelli degli intermediari (CAF e
Patronati), che sono stati informati dell’indispensabilità di procedere all’integrazione delle
domande.
Si comunica infine alle Sedi che, a partire dal 14 ottobre 2019, sarà a disposizione anche una
funzionalità per l’acquisizione dell’autocertificazione, attraverso l’applicazione intranet.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Prototipo front-end per l’aggiornamento delle domande RdC / PdC presentate tramite moduli
ante conversione in legge del DL 4/2019
(gestione accesso senza PIN)
1. Sms/e-mail visualizzato dal cittadino
Di seguito è riportato il testo del sms / e-mail che il cittadino dovrà ricevere qualora la domanda di RdC/PdC sia stata presentata in
virtù della modulistica ante conversione in legge del DL 4/2019:
“Per continuare a fruire della prestazine RdC/PdC vai alla pagina
https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione
Aggiorna la tua domanda accedendo alla pagina ed inserendo il codice: XXX”
2. Pagina informativa
Tramite la precedente URL ricevuta tramite sms/e-mail, l’utente dovrà visualizzare la seguente pagina informativa:
Sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate riferite alla domanda di RdC / PdC
A seguito della conversione in legge del DL n.4 del 28 gennaio 2019, che ha introdotto il Reddito e la Pensione di cittadinanza
ad opera della legge n. 26 del 28 marzo 2019 (in GU n. 75 del 29 marzo), è necessario sottoscrivere le dichiarazioni aggiornate
in riferimento al Quadro F “Condizioni necessarie per godere del beneficio” e Quadro G “Sottoscrizione dichiarazione” in
conformità al nuovo modulo di domanda per continuare a beneficiare della prestazione. In caso di mancato aggiornamento della
domanda, la prestazione verrà sospesa sino al completamento della domanda, facendo salve le mensilità pregresse.
PROCEDI
3. Autenticazione ed autorizzazione all’accesso
Dopo aver selezionato il tasto “PROCEDI” della pagina informativa di cui al punto 2, l’utente dovrà visualizzare la schermata
riportata di seguito per autenticarsi ed accedere alle “Dichiarazioni aggiornate” di cui al punto 4. In tal schermata l’utente dovrà
inserire correttamente: numero di protocollo della domanda di RdC/PdC, Codice Fiscale e codice ricevuto via sms/mail:
1
Dopo aver inserito i dati richiesti, l’utente dovrà riportare nel relativo box il testo alfanumerico visualizzato in automatico dal
sistema per poter operare il controllo “umano”, come rappresentato nell’immagine di seguito:
Una volta selezionato il tasto “Continua”, dopo aver controllato che l’utente “non sia un robot”, il sistema verifica la correttezza dei
inseriti. Di seguito sono descritti i possibili esiti:
• Esito negativo: qualora anche solo uno dei dati inseriti non risulti corretto, il sistema dovrà restituire in automatico il
seguente messaggio di errore:
“Non è possibile procedere con la sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate in quanto i
dati inseriti non sono corretti”
INDIETRO
• Esito positivo: qualora tutti i dati inseriti risultino corretti, l’utente accede alla pagina per la sottoscrizione delle
dichiarazioni aggiornate, presa visione della informativa privacy ed autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Nota bene: il sistema dovrà dare esito positivo anche qualora la domanda risulti decaduta per cause sopravvenute quali ad esempio
venir meno dei requisiti previsti dalla norma, superamento delle soglie previste dall’articolo 3 ecc., così da consentire all’utente di
procedere con la sottoscrizione. Infatti, ciò consente di aggiornare i dati e poter gestire anche eventuali casistiche di riesame della
pratica.
4. Sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate
Accedendo alla pagina l’utente dovrà poter selezionare la casella riferita alle dichiarazioni aggiornate il cui testo è riportato di
seguito:
Attenzione! Qualora anche solo una delle seguenti dichiarazioni non sussista, si prega di NON procedere con la
sottoscrizione.
Quadro F del
In riferimento al nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità al momento
modulo di
della domanda, dichiaro di rendere tutte le seguenti dichiarazioni a decorrere dalla presentazione della stessa o
domanda SR
dal momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com Esteso:
180 aggiornato
a seguito della
conversione in Assenza, per il richiedente il beneficio, di misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida
legge del DL dell’arresto o del fermo, nonché di condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta per i
4/2019 delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Sono consapevole che per l’erogazione del beneficio RdC è necessario che tutti i componenti maggiorenni
del nucleo familiare rendano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) entro 30 giorni dal
riconoscimento del beneficio, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n.
4/2019.
Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data
di presentazione della domanda, di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le
dimissioni per giusta causa, la presenza di ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione di tale stato.
Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della
prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni patrimoniali,
dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali
comunicazioni devono avvenire ai sensi dell’art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019.
2
Quadro G del Sono consapevole che per accedere al Rdc/Pdc il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU,
modulo di ai fini ISEE (ordinario, minorenni o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente a quanto
domanda SR dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza dei requisiti economici. I controlli saranno
180 aggiornato effettuati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.
a seguito della
Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri componenti
conversione in
il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
legge del DL
2016/679.Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
4/2019
2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è
accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti.
Sono a conoscenza che:
- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000
- la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà variare per effetto della
variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare
- il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la
sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione è inoltre prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell’ammontare
complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio
riconosciuto
- in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è ristabilita la
compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le
conseguenti sanzioni economiche e penali
- i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea ai fini dell’accoglimento della richiesta devono
produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua
italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo
familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano a) nei
confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; b) qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente; c) nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale
documentazione, identificati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Con provvedimento dell’INPS
saranno indicate le modalità di presentazione della certificazione.
- l’INPS non tratterà nessun dato relativo agli acquisti effettuati con la Carta, fermo restando il divieto di
utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità e che le
comunicazioni ad INPS, da parte del gestore, riguarderanno esclusivamente il monitoraggio degli importi
complessivamente spesi e prelevati sulla Carta.
Prima di procedere con la sottoscrizione l’utente potrà visualizzare il testo “informativa privacy” come di seguito:
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore
del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora,
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all’INPS
per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli
artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n.
4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei
presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità
per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano
sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi
o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale
scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti
disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo
3
esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica
dei requisiti di residenza e di soggiorno.
L’INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi
indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri
soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla
comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta;
l’Istituto, inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’ANPAL,
dei centri per l’impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni
sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla
attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS
di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi
individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di
cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di
verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi
previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione,
o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per
la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei
dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che
il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano
nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.
I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto
a dichiarare nel modulo di dover dare notizia.
Successivamente l’utente dovrà selezionare la casella corrispondente per poter continuare e sottoscrivere la dichiarazione, come
di seguito rappresentato:
Ho letto e preso atto dell’informativa privacy del modello SR 180;
SOTTOSCRIVI
5. Esito acquisizione sottoscrizione
Una volta selezionato il testo “Sottoscrivi”, il sistema memorizza i dati e restituisce il messaggio riportato nella schermata
seguente:
4
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3568/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.