Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3606/2019
Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015
Riferimento normativo
Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 04-10-2019
Messaggio n. 3606
OGGETTO: Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito
contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22
del 2015
L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per
l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio
2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le
cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.
L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine - attraverso la modifica ed
integrazione dell’articolo 15 del D.lgs n. 22 del 2015 - la stabilizzazione della prestazione DIS-
COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degliassegnisti e dei dottorandi di
ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio
2017.
Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato “Modifiche al decreto
legislativo n. 22 del 2015”, ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo
necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15,
comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015.
In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che
- in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di
contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di
cessazione dal lavoro al predetto evento.
In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5
settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione
DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di
disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito
contributivo di una mensilità).
Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione
per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari
pubblicate in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.
L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a
quanto previsto dal presente messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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