Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013 (decreto interministeriale 14 febbraio 2014). Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013 (decreto interministeriale 14 febbraio 2014). Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08-10-2019
Messaggio n. 3634
OGGETTO: Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello per l’anno 2013 (decreto
interministeriale 14 febbraio 2014). Rideterminazione del tetto
retributivo sul quale opera il beneficio
1. Premessa
In attuazione delle previsioni in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste
dai contratti collettivi di secondo livello, il decreto 14 febbraio 2014, emanato dal
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013,
individuando – tra l’altro – nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto
entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio (cfr. la circolare n. 78/2014 e i
messaggi n. 5887/2014 e n. 7978/2014).
2. Generalità
L’articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale prevede che, in relazione al
monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere
rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni interessate,
indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., fermo restando il
limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dall’articolo 1, comma 67,
della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le
somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della
retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%. Di conseguenza, i
datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare
l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo,
secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.
Si precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza
esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei
limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato. Conseguentemente,
laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta
percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota
effettivamente spettante.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso.
retribuzione annua del lavoratore € 40.000,00 (comprensivi del premio);
premio corrisposto € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = €
40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
tetto al 2,47% = € 988,00;
percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure
compensative previste dall’attuale legislazione.
Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato[1]:
entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a carico del datore di
lavoro[2], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali
misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori
montani e svantaggiati;
totale sulla quota del lavoratore[3].
La concreta fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità
contributiva, e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale
responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi
dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
3. Istruzioni operative
3.1. Datori di lavoro non agricoli
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli -
autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di
autorizzazione “9D”. I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio
dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in
ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), e delle modalità già indicate nel
messaggio n. 7978/2014.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la
quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio,
in applicazione di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto n. 5/1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
3.2. Datori di lavoro iscritti alla gestione ex Enpals
Per il recupero delle somme spettanti, i datori di lavoro già ammessi allo sgravio si atterranno
alle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3.1.
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate sui flussi UniEmens riferiti alle matricole con cui
vengono assolti gli obblighi contributivi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 154/2014.
3.3. Datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli, già ammessi allo sgravio per l’anno 2013, potranno recuperare,
tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio spettante.
Relativamente agli adempimenti a carico, rispettivamente, delle aziende e delle Strutture
territoriali, si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 111 del 14/10/2009 e con
il messaggio n. 21389 del 17/08/2010, tenendo presente che dovrà essere utilizzata la
procedura “Movimenti contabili” di cui al messaggio n. 1243 del 27/03/2019. La richiesta di
sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per l’anno 2013 deve essere effettuata
utilizzando il relativo modulo “SC94” reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it >
“Tutti i moduli”.
3.4. Datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, già ammessi allo sgravio per
l’anno 2013, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno
compilare il flusso UniEmens-ListaPosPA utilizzando l’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i
dipendenti in servizio ovvero l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti
cessati, mediante l’indicazione del contributo da recuperare nell’elemento <Importo> di
Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in
<AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge n. 247/2007).
Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica lo sgravio
contributivo è così articolato:
entro il limite massimo di 23,80 punti percentuali per gli iscritti alle Gestioni
pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 punti percentuali per gli iscritti alla
Gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate;
solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare
alla competente Gestione INPS rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota
residua secondo le specifiche modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo stesso è
pari
all’8,85% per la gestione CPDEL, CPS, CPI;
all’8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter della legge
n. 438/1992.
Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali e all’Assicurazione Sociale Vita.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza
e le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese
successivo alla pubblicazione del presente messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Con riguardo alla generalità dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals si rimanda, per ciò
che concerne la retribuzione da considerare ai fini della determinazione dell’importo del
beneficio aggiuntivo, a quanto già previsto nel messaggio n. 7978/2014 e si ricorda che il
contributo di solidarietà - previsto con riferimento ai lavoratori assicurati al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997) e al Fondo pensioni
sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, del D.lgs n. 166/1997) – non è oggetto di sgravio
(sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore).
[2] Si ricorda che la riduzione di 25 punti percentuali dell’aliquota datoriale costituisce la quota
complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che sono tenute
a versare la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’INPS. Rimane, in ogni caso,
escluso dallo sgravio il contributo (pari allo 0,30%) di cui all’articolo 25, comma 4, della L. n.
845/1978, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI
e la quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai
lavoratori dipendenti del settore agricolo. Inoltre il contributo addizionale ASpI (pari all’1,40%)
potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei
limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di
recupero ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012. Con riferimento ai lavoratori
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lo sgravio sarà applicato, innanzitutto,
sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS e, solo in caso di successiva capienza, in
relazione alle contribuzioni assistenziali; in relazione ai tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals
successivamente al 31.12.1995 lo sgravio dell’aliquota datoriale è del 25% (e non del
25,81%).
[3] Si ricorda che lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% per la
generalità delle aziende, al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS (art. 9 della L. n.
407/1990) e all’8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al
5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter del
D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti
il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 € 45.530,00 che,
rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.794,00). Si ricorda, inoltre, che in relazione ai tersicorei
e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995 lo sgravio è del 9,89%.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3634/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.