Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3635/2019
Aliquota contributiva ex CUAF per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex Ipost
Riferimento normativo
Aliquota contributiva ex CUAF per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex Ipost
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08-10-2019
Messaggio n. 3635
OGGETTO: Aliquota contributiva ex CUAF per i lavoratori iscritti al Fondo
speciale ex Ipost
1. Premessa
A seguito dell’attività di due diligence degli obblighi contributivi afferenti a enti e
aziende interessati da processi di privatizzazione, e sulla scorta di recenti orientamenti
giurisprudenziali, è stata effettuata un’analisi relativa all’assetto delle coperture
assicurative in materia di assegni familiari per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex
Ipost.
Al riguardo, tenuto conto dell’evoluzione del quadro delle tutele obbligatorie relative
all’assicurazione della ex Cassa unica assegni familiari di detti lavoratori iscritti alla
Gestione ex Ipost, e al fine di favorire l’adozione di comportamenti uniformi sul territorio
nazionale, verrà operata la revoca del codice di autorizzazione “1C” (avente il significato
di “esonero dal versamento del contributo CUAF”) che risultasse ancora eventualmente
presente nelle posizioni aziendali interessate. In relazione alla società capogruppo Poste
Italiane S.p.A., anche alla luce delle specificità del regime previdenziale dei propri
dipendenti, che le norme sovente assimilano a quello dei dipendenti pubblici, sono
tuttora in corso i necessari approfondimenti.
2. Misura dell’aliquota ex CUAF
Ai fini della determinazione della misura del contributo per il finanziamento dell’assegno
per il nucleo familiare (CUAF), si ricorda che per la generalità dei datori di lavoro,
secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge n. 845/1978, l’aliquota CUAF si
attesta nella misura del 6,20%.
Tuttavia, con il decreto 21 febbraio 1996, in attuazione della legge n. 335/1995, il
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro,
ha disposto l’elevazione dell’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 32%, con contestuale riduzione delle aliquote
contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della Gestione di
cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989. Conseguentemente, per i datori di lavoro che
hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il
contributo ex CUAF è stato variato nella misura del 2,48%[1].
Per i soggetti iscritti ai Fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, la misura
del contributo ex CUAF non è stata interessata dalla riduzione disposta dal citato
decreto ministeriale 21 febbraio 1996.
Peraltro, si osserva come per i dipendenti iscritti al Fondo ex IPOST non siano
intervenute analoghe disposizioni a quelle citate, che abbiano incrementato l’aliquota
IVS ed adeguato l’aliquota ex CUAF, come invece è avvenuto in relazione ad altre forme
di previdenza sostitutive e/o esclusive (ad esempio con riferimento all’armonizzazione
delle aliquote relative ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,
intervenuta con l’articolo 6 del D.lgs n. 182/1997).
Ciò premesso, ai fini della quantificazione della misura della contribuzione in esame,
assumono rilievo altresì le disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000 e
all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che
rispettivamente stabiliscono (a decorrere dal 1° febbraio 2001) un esonero dall’aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché (a
decorrere dal 1° gennaio 2006) un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per
gli assegni per il nucleo familiare pari all’1%.
Pertanto, per i lavoratori iscritti al Fondo ex IPOST, il contributo di finanziamento
dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta nella misura del
4,40% (6,20% - 1,80%).[2]
3. Operazioni di adeguamento anagrafico aziendale
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle posizioni aziendali con codice
statistico contributivo diverso da 2.xx.xx e 3.xx.xx e contraddistinte dal codice
autorizzazione (C.A.) “1V” (il quale, come esposto al paragrafo 5 della circolare n.
35/2011, ha il significato di “posizione relativa a personale ex-IPOST”), le Sedi
competenti provvederanno, per le sole matricole che saranno comunicate con successiva
PEI, a revocare, laddove presente, il C.A. “1C” e, conseguentemente, ad attribuire a
tutte le matricole in argomento il C.A. “7F”, che assume il nuovo significato di “aziende
con personale iscritto alla gestione ex Ipost con aliquota CUAF pari al 4,40%”.
Dalle denunce di competenza ottobre 2019, il suddetto nuovo C.A. determinerà
l’aliquota CUAF nella misura del 4,40%.
4. Modalità operative. Versamento del contributo per periodi pregressi
Considerato che l’obbligo di versamento del predetto contributo sussiste anche per i
periodi pregressi non prescritti, le aziende interessate dovranno versare la contribuzione
in argomento (avendo a riferimento la suddetta aliquota pari al 4,40%), per le mensilità
da 09.2014 a 09.2019, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale>
<AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando in <CausaleADebito> il
codice di nuova istituzione “M222”, che assume il significato di "Arretrati Contributo
CUAF aziende con personale iscritto alla gestione ex Ipost", in <Retribuzione> l’importo
dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, e in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari al 5,80%
dell’imponibile (6,20% - 0,40%), atteso che le aziende hanno usufruito delle riduzioni
contributive previste all’articolo 120 della legge n. 388/2000 e all’articolo 1, commi 361
e 362, della legge n. 266/2005. In particolare, le aziende hanno beneficiato delle
riduzioni degli oneri sociali di cui alle predette disposizioni nella misura dell’1,40%
(anziché nella misura dell’1,80% prevista per i datori di lavoro a cui si applica la
disciplina CUAF) e detta riduzione si è riflettuta su altre contribuzioni minori.
Le aziende che abbiano comunque versato il contributo CUAF (matricole senza C.A.
“1C”), provvederanno al versamento della differenza contributiva, utilizzando le stesse
modalità sopra indicate. In tal caso, la parte del contributo CUAF ancora dovuto è pari
al 3,72% dell’imponibile, atteso che parte della contribuzione è già stato versato nella
ridotta misura dello 0,68%.
Il versamento del contributo va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio
(cfr. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993,
approvata con D.M. 7/10/1993 e attualizzata alla luce dell’articolo 116, comma 13, della
legge n. 388/2000).
Nel caso in cui le aziende interessate non provvedano nei tempi dovuti al versamento, le
Strutture territoriali provvederanno all’addebito tramite flusso di regolarizzazione interno
con l’aggravio di oneri accessori.
Il predetto intervento non riguarda le posizioni aziendali contrassegnate dal C.A. “4L” (avente
il significato di “posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, comma 5,
del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564”), dal momento che le medesime sono soggette per
legge alla sola contribuzione IVS.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1]Il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ha ridefinito le aliquote del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, mediante trasferimento di 4,43% punti percentuali all’aliquota ai fini
IVS, da scontarsi sulle aliquote di alcune contribuzioni di finanziamento della Gestione delle
prestazioni temporanee, tra le quali quella per il finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, che è stata ridotta del 3,72% (attestandosi così al 2,48%).
[2]Nel caso di lavoratori dipendenti di società del Gruppo Poste Italiane iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti l’aliquota è, invece, pari allo 0,68% (2,48% - 1,80).
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