Decreto interministeriale del 22 agosto 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Decreto interministeriale del 22 agosto 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 18-10-2023
Messaggio n. 3641
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale del 22 agosto 2023, di adeguamento della
disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma
di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma
7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 22
agosto 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito, Fondo) alla
novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui
alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 22 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo
sottoscritto in data 15 dicembre 2022 tra Assoimprenditori Alto Adige, Lvh.apa Confartigianato
Imprese Bolzano, CNA-SHV Unione Provinciale degli Artigiani, Unione albergatori e pubblici
esercenti (HGV), Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige, Confesercenti Alto Adige,
Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, Federazione Cooperative
Raiffeisen, Coopbund Bolzano, A.G.C.I. Alto Adige, Cooperazione autonoma Cooperdolomiti,
CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK e ASGB.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento
rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo
spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data
del 24 ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si
evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 dispone che possono accedere alla
prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro privati
appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà
bilaterali di cui all'articolo 26 o all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo e che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla
normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel
semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente
decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187) sono ricompresi obbligatoriamente nelle
tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, dalla data di
entrata in vigore del decreto di adeguamento le domande di Assegno di integrazione salariale,
per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.
Le prestazioni del Fondo vengono estese anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono
stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di
dirigente. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo, è richiesta l’anzianità di lavoro
effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la
data della domanda di concessione del trattamento presso l'unità produttiva per la quale è
stata richiesta la prestazione.
Inoltre, rispetto alle modalità di finanziamento del Fondo in oggetto, il decreto interministeriale
ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione –
declinata secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle
prestazioni, compresi i dirigenti.
Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro
che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al
versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo
di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati
e che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo
ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del
contributo di finanziamento del FIS.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da
versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80%
dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del
lavoratore).
Con medesima decorrenza, quindi, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il
codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire
le suddette disposizioni.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal
decreto di adeguamento in commento.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
10/10/23, 11:11 *** ATTO COMPLETO ***
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 agosto 2023
Adeguamento del Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano - Alto Adige. (23A05502)
(GU n.236 del 9-10-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli dal 26 al 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei
settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di
solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse
disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo
decreto legislativo;
Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente
disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige in materia di cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita';
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto in particolare l'art. 1, comma 213, della citata legge n. 234
del 30 dicembre 2021, che introduce all'art. 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 1-bis, il quale
prevede l'estensione del campo di applicazione dei fondi di
solidarieta' territoriale intersettoriale gia' costituiti ai datori
di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente,
prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti alla data del 31
dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre
2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31
dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono,
a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale
di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/9
10/10/23, 11:11 *** ATTO COMPLETO ***
234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022
convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal
1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino,
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di
un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello
definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n.
148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in
misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a
seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale
invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive
previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del
2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano
alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai
soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29,
a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito
in legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che ha previsto la proroga dei
termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma
degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori
di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1°
luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi;
Visto l'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 con il
quale e' stato introdotto l'istituto della staffetta generazionale;
Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate
modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, che prevedono la
stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98187
del 20 dicembre 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo di
solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto
Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148;
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 15 dicembre 2022,
entro, dunque, i termini di legge, tra Assoimprenditori Alto Adige,
Lvh.apa Confartigianato imprese Bolzano, CNA-SHV Unione provinciale
degli artigiani, Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV),
Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige, Confecercenti Alto
Adige, Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto
Adige, Federazione cooperative Raiffeisen, Coopbund Bolzano, A.G.C.I.
Alto Adige, Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, CGIL/AGB, SGBCISL,
UIL-SGK e ASGB, con il quale le parti sociali firmatarie hanno
manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia'
costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui
all'art. 40, comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 in
materia di destinatari delle prestazioni del Fondo e 30 comma 1-bis
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, adeguando quindi l'importo,
la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di
assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare le finalita' che il Fondo di solidarieta'
bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige puo'
perseguire in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter
del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 in tema di staffetta
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10/10/23, 11:11 *** ATTO COMPLETO ***
generazionale;
Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige del 1° agosto 2023;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 15 dicembre 2022
e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di
solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto
Adige al fine di adeguare la platea dei destinatari dell'assegno di
integrazione salariale e importo e durata della prestazione
dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a
tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in
materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, nonche' di ampliare le finalita' che il
Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige puo' perseguire in conformita' alle modifiche
introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 in
tema di staffetta generazionale;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016 alla luce
dell'accordo del 15 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano - Alto Adige Sudtirol, di seguito indicato Fondo, e' stato
istituto presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
autonoma dell'INPS.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla
gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto istituto, sono
a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della
contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione
1. Il Fondo opera per le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalle disposizioni statali;
b) assicurare, in raccordo con gli interventi all'uopo previsti
dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della
Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi
previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta
generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35
anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
2. Le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)
saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze previo accordo collettivo ai sensi dell'art. 26 e 40
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Il Fondo e' volto ad assicurare tutela nei confronti dei
lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano
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10/10/23, 11:11 *** ATTO COMPLETO ***
almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti fondi
di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo decreto
legislativo o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'art. 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75 per
cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta'
di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75% dei propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del sopra citato decreto
legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tal
caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta'
bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina
del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni
gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti
al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate
dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo
di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. I datori di lavoro di cui al comma 1, gia' aderenti al fondo di
integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n.
148 del 2015, e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui
al comma 4, non sono piu' soggetti al fondo di provenienza a
decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o
dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati
o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il
comitato amministratore del Fondo di provenienza, sulla base delle
stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
il mantenimento, in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di
corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento
delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori
subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati
assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di
dirigente che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso
l'unita' produttiva per la quale e' stata richiesta la prestazione di
almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco dei dodici
mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
8. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a
seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo
di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare
delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare,
in ogni caso, il completamento del percorso formativo come
eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45,
comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
9. Ai fini del requisito dell'anzianita' di effettivo lavoro di cui
al comma 7, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa
alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto e nelle ipotesi
di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile
si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore
e' stato impegnato nell'attivita' appaltata ovvero alle dipendenze
del datore di lavoro precedente.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/9
10/10/23, 11:11 *** ATTO COMPLETO ***
10. Sono esclusi i dipendenti pubblici e le ulteriori categorie di
lavoratori escluse dalla normativa statale.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro stipulati l'accordo del 15 dicembre
2022 aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di
interesse di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015
e i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto
legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due
rappresentati, con qualifica di dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' da un rappresentante, con
qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano-Alto
Adige, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle
disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte
consecutive.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal
commissario stesso tra i propri membri.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei
presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo. Il Comitato
puo' riunirsi anche con modalita' telematiche.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 4
Compiti del comitato amministratore
1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) formulare proposte in materia di contributi, interventi e
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/9
10/10/23, 11:11 *** ATTO COMPLETO ***
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolve ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
2. Ai fini dell'equilibrio dei saldi in bilancio, il comitato
propone alle parti sociali firmatarie dell'accordo del 15 dicembre
2022 criteri di precedenza, turnazione e limiti nell'accesso agli
interventi e ai trattamenti, ovvero modifiche all'ammontare dei
contributi ordinari.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a
favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro e' sospeso in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con il presidente della Provincia autonoma di Bolzano,
a seguito di accordo collettivo ai sensi dell'art. 26, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sara' disciplinata
la prestazione della staffetta generazionale di cui all'art. 26,
comma 9, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
sara' finanziata come previsto dall'art. 33, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 6
Assegno di integrazione salariale
1. Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a
favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro e' sospeso in
relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione
salariale ordinaria e straordinaria.
2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' determinato
con le modalita' e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art.
3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e
integrazioni al lordo della riduzione prevista dall'art. 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. L'assegno di integrazione salariale puo' essere concesso per una
durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con
la durata massima della prestazione cosi' articolata:
ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici
dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di
ventisei settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;
ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici
dipendenti nel semestre precedente:
per una durata massima di ventisei settimane per causali
ordinarie;
per una durata massima di ventiquattro mesi per la causale
straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare
processi di transizione;
per una durata massima di dodici mesi per la causale
straordinaria della crisi aziendale;
per una durata massima di trentasei mesi per la causale
straordinaria del contratto di solidarieta'.
4. Le durate innanzi indicate sono garantite sempre nel rispetto
della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
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La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo in cui beneficia dell'assegno di
integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate
di lavoro effettuate. Si osservano al riguardo le disposizioni
sull'incumulabilita' fra redditi di lavoro autonomo o subordinato e
integrazione salariale.
7. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro subordinato di
durata superiore a sei mesi nonche' di lavoro autonomo durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per
le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga
attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore
a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di
lavoro.
8. L'accesso all'assegno di integrazione salariale e' preceduto
dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione
sindacale previste legislativamente ovvero contrattualmente per le
integrazioni salariali.
9. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria e i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art.
30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 7
Modalita' di erogazione dell'assegno
di integrazione salariale
1. L'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui
all'art. 6 e' effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi
diritto alla fine di ogni periodo paga.
2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' rimborsato
al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio
tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno di
integrazione salariale non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo
che siano trascorsi i termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto
in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore
di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.
5. In caso di pagamento diretto dell'assegno di integrazione
salariale, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad
inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo
a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale,
ovvero se posteriore entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
Art. 8
Contributi di finanziamento
1. A copertura della prestazione di cui all'art. 6, e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,50% per i datori
che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra
datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due
terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle
prestazioni, compresi i dirigenti, e un contributo ordinario nella
misura dello 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente
oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente ripartito tra
datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due
terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle
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prestazioni, compresi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che
ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro ai sensi di quanto
previsto dall'art. 6 nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal
lavoratore.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando
l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7,
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di
garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di
lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che
non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale
per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di
fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1 puo' essere
ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa apposita delibera
del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti
disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Art. 9
Contributi di finanziamento speciali
1. Lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici
possono concedere contributi al Fondo, sia a copertura di carenze di
disponibilita' nel bilancio dovute ad eventi eccezionali, sia
vincolati a determinate finalita'.
2. In caso di acquisizione di contributi di finanziamento speciali
vincolati a determinate finalita', il comitato amministratore e'
tenuto a predisporre tempestiva puntuale rendicontazione
dell'attivita' svolta e delle relative spese sostenute, e comunque
non oltre il termine di presentazione del bilancio consuntivo
dell'anno in corso.
3. I contributi di finanziamento speciali vincolati a determinate
finalita' non piu' necessari, sia perche' gli scopi sono stati
raggiunti, sia perche' le finalita' cui erano vincolati non sono piu'
raggiungibili, devono essere restituiti a richiesta dell'ente
interessato.
4. La restituzione dei fondi di cui al comma 3 deve in ogni caso
avvenire entro l'esercizio finanziario successivo alla richiesta.
Art. 10
Obbligo di pareggio di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di economia e finanza e relativa nota
di aggiornamento fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
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finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva
puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il responsabile del dipartimento competente in materia
di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore.
7. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 11
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarita' del versamento
della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo e' condizione per
il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 agosto 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2520
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