Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni operative e contabili per l’anno 2023
Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni operative e contabili per l’anno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-10-2023
Messaggio n. 3779
Allegati n.1
OGGETTO: Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni operative e contabili per l’anno
2023
1. Premessa
L’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di
seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha prorogato“per gli anni 2022 e 2023 la disposizione
di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122”.
L’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, dispone al comma 1 che:
“Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in
amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione
salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 44, previa
autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle
quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo
previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Alla luce della novella normativa della legge di Bilancio 2022, il citato articolo 43-bis deve
quindi essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società
sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale[1] o in amministrazione straordinaria
destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n.
109/2018.
Al ricorrere della suddetta ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 44, trova applicazione anche
per gli anni 2023 e 2024 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione
oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (c.d. ticket di licenziamento).
Tali esoneri riconoscibili per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa,
cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno[2].
Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello
stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le relative domande nel limite di spesa sopra
precisato.
Come già chiarito con i messaggi n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022, in
conformità a quanto indicato nella circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, l’applicazione degli esoneri deve essere infatti richiesta al medesimo Dicastero,
unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 109/2018; il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica
l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente
quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni
anno di competenza.
Si ribadisce che le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del
decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto
afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018,
distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;
b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n.
92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni precisate da ultimo con la circolare n. 137/2021,
con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario
di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.
Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, con i citati messaggi è
stato precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non
modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente;
pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal
lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
a. versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
b. versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c. accantonamento presso il datore di lavoro.
Nell’ipotesi di cui al precedente punto a), l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato e
afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, al
fondo pensione di destinazione.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c), invece, l’Istituto provvede al pagamento diretto
al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di
aziende destinatarie delle misure (imprese in liquidazione giudiziale o in amministrazione
straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di
cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale,
cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze
dell’acquirente ai sensi dell’articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
senza applicazione del secondo comma dell’articolo 2112 del codice civile.
2. Istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero
Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i
curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare
all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto
dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni
(ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero.
Le modalità operative per l’inoltro della domanda sono state rese note con i citati messaggi n.
3920/2020 e n. 1400/2022, ai quali si rinvia.
Si ribadisce che le misure di esonero in argomento trovano applicazione sulla matricola istituita
ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.
Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” -
istituito con il messaggio n. 3920/2020 e avente il significato di “Azienda in cui sono occupati
lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero
contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2,
comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)” - deve essere assegnato:
• con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso,
qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
• dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima
interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di
licenziamento.
Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato
messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n.
109/2018.
Si evidenzia, inoltre, la necessità di verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal
versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia
provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e
“CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.
Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale
competente contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica,
presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.
In ogni caso, al fine di evitare l’indebito pagamento da parte del Fondo di Tesoreria di quote di
TFR oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, la Struttura
territoriale provvede a segnalare tale circostanza (ossia la presenza dei codici di versamento
“CF01”, “CF02” e “CF11”) tramite la casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it
(specificando il periodo di concessione dell’esonero dal versamento al Fondo). Al ricorrere della
suddetta circostanza, infatti, la richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria non può
essere accolta in quanto il pagamento delle quote di TFR oggetto di esonero deve avvenire
secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.1 e gli oneri non sono a carico del
Fondo di Tesoreria.
2.1 Domande di liquidazione delle quote di TFR
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione
scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati,
devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota
TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto.
Ulteriori istruzioni operative sono state fornite ai paragrafi 3.1 e 3.2 del messaggio n.
3920/2020, ai quali si rinvia.
Si ribadisce, tuttavia, che prima di procedere all’istruttoria delle domande gli operatori di Sede
devono verificare che l’azienda abbia ottenuto l’attribuzione del CA “0Q”; in caso contrario
devono invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero.
Si raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del
TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS ai sensi dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 109/2018 e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi
quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.
Al fine di facilitare tale verifica nel “Cruscotto Reportistica FdG”, raggiungibile al seguente
percorso intranet: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia –
Fondo di tesoreria – TFR su CIGS”, è stato implementato il report “Liste TFR su CIGS”,
mediante il quale è possibile verificare l’importo lordo erogato a titolo di TFR per un
determinato decreto o matricola aziendale.
3. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili della proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-
legge n. 109/2018, disposta dall’articolo 1, comma 126, della legge n. 234/2021, si
confermano, per l’anno 2023, le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 3920/2020, i cui
conti GAU30291/GAU10291 e GAU24291 sono stati opportunamente ridenominati.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla norma in
argomento, saranno tenuti dalla Direzione generale.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] L’articolo 349 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, prevede che:
“Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito»
nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite,
rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione
giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza
della continuità delle fattispecie”.
[2] L’articolo 1, comma 126, della legge n. 234/2021, prevede che le somme stanziate sono a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30291
Denominazione completa Quote di Trattamento di Fine Rapporto maturate nel
periodo di autorizzazione del trattamento di integrazione
salariale straordinario, a favore di dipendenti di società
sottoposte a procedure fallimentari o in amministrazione
straordinaria – art. 43 bis del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, art. 1, comma 126, della legge 30
dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata TFR.SU TR.INT.SAL-A43 BIS DL109/18;A1 C126 L234/21
Validità e Movimentabilità
Mese 10 Anno 2020 /M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU10291
Denominazione completa Debiti per le quote di Trattamento di Fine Rapporto,
maturate nel periodo di autorizzazione del trattamento di
integrazione salariale straordinario, a favore di dipendenti
di società sottoposte a procedure fallimentari o in
amministrazione straordinaria art. 43 bis del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 1, comma 126,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata DEB.TFR SUTR.I.SAL-A43 B DL109/18;A1 C126 L234/21
Validità e Movimentabilità
Mese 10 Anno 2020 /M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU24291
Denominazione completa
Entrate Varie - Recuperi e reintroiti delle quote di
Trattamento di fine Rapporto maturate nel periodo di
autorizzazione del trattamento di integrazione salariale
straordinario, a favore di dipendenti di società sottoposte
a procedure fallimentari o in amministrazione
straordinaria – art. 43 bis del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, art. 1, comma 126, della legge 30
dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata REC/TFR TR.INT.SAL-A43BIS DL109/18;A1 C126 L234/21
Validità e Movimentabilità
Mese 10 Anno 2020 /M. S
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3779/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.