Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto. Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto. Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 23-10-2019
Messaggio n. 3835
OGGETTO: Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento
delle fattispecie in cui può essere richiesto. Articolo 28-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
1. Premessa
L’articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del
D.lgs n. 147 del 2017, estendendo in particolare il periodo di validità dell’ISEE corrente e
ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. Tali modifiche decorrono dal quindicesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modello finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente (cfr. successivo paragrafo 3). Poiché il
provvedimento suddetto è entrato in vigore in data 8 ottobre 2019, la nuova disciplina
dell’ISEE corrente si applica agli ISEE correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre
2019.
2. Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle
fattispecie in cui può essere richiesto
Le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate, a
decorrere dalla data del 23 ottobre 2019, a seguito della modifica apportata dall’articolo 28-bis
del decreto Crescita.
In primo luogo, i due requisiti previsti per l’ISEE corrente dall’articolo 9, commi 1 e 2, del
D.P.C.M. n. 159/2013 (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25%
dell’indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi tra loro e non più
cumulativi.
Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una
delle due condizioni di seguito riportate:
una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.P.C.M.
citato, per almeno un componente del nucleo;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno
un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e
indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
In tale ultima ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici
mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) parimenti a quanto avviene
nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita,
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la
variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali
variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del
reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE
ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le
dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina
dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere
intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
L’articolo 28-bis del decreto Crescita modifica, inoltre, il periodo di validità dell’ISEE corrente
presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti
dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è
necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di
validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un
componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un
componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e
indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso
l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla
variazione.
3. Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle finanze n. 347 del 4 ottobre 2019, pubblicato in data 7 ottobre
2019 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed
entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono stati approvati i nuovi modelli
ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 23 ottobre 2019
(quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), i
precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al
decreto direttoriale del 7 novembre 2014.
Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e
alle istruzioni ISEE:
è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A “nucleo familiare
ristretto”, per adeguarla al nuovo requisito dell’età (età inferiore a 26 anni) richiesto
affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia
parte del nucleo di questi ultimi;
è stata aggiornata nei modelli ISEE l’informativa sul trattamento dei dati personali a
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679;
è stato inserito il nuovo periodo di validità della DSU (dal momento della presentazione al
31 dicembre successivo) nella ricevuta attestante la presentazione della DSU, nonché
nelle Istruzioni parte 1, paragrafo 3;
è stato modificato il modello sostitutivo e la parte 5 delle istruzioni per recepire
l’estensione del periodo di validità dell’ISEE corrente e le nuove fattispecie per le quali è
possibile richiedere l’ISEE corrente;
sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti
(righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta
2017;
è stata inserita nelle istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 1.1.7 e parte 3, par. 1.2.1.1) la
nuova previsione normativa che eleva (da 2.840,51 euro a 4.000 euro), a decorrere dal
1° gennaio 2019, il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non
superiore a 24 anni;
sono stati inseriti, all’interno delle Istruzioni, tre nuovi paragrafi relativi ai “Coniugi
separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione” (Istruzioni parte 2,
par. 1.1.4), ai “Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini ISEE, che continuano a
risiedere nella medesima abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.8) e ai “Neo
maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo” (Istruzioni
parte 2, par. 1.1.10);
è stato modificato il paragrafo relativo ai figli maggiorenni non conviventi (Istruzioni parte
2, par. 1.1.7) inserendo il nuovo requisito dell’età (età inferiore a 26 anni) di cui sopra;
sono state integrate le istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 5) per tenere conto della norma
che ha stabilito che per l’anno 2019 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili
distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (art. 1, comma 986 della legge
n. 145 del 2018);
è stata inserita all’interno del quadro FC3 della DSU, nonché nelle istruzioni per la
compilazione (Istruzioni parte 2, par. 5) una integrazione in ordine alla possibilità di
contrassegnare, all’interno del quadro FC3, un immobile come “casa di abitazione”, anche
qualora non corrisponda più alla casa di residenza a seguito dell’acquisto di un nuovo
immobile adibito ad abitazione di residenza (indicato nel Quadro B);
è stato corretto nelle istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 6.2, punto 6) il punto della CU
(punto 7 in sostituzione del punto 8) in cui è indicata la quota esente relativa ai compensi
derivanti da attività sportive dilettantistiche.
Si informa che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili
nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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