Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposta con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia
Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposta con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-11-2023
Messaggio n. 3882
OGGETTO: Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, disposta con il decreto-legge 29 settembre 2023, n.
132, per il territorio della Regione Lombardia
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale – Serie generale n. 210 dell’8 settembre 2023 – è stato dichiarato, per dodici mesi
dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato, dal 4 al 31 luglio 2023, il territorio della Regione
Lombardia.
Per fare fronte, tra l’altro, alla predetta situazione di emergenza, è stato pubblicato, nella
Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 228 del 29 settembre 2023, il decreto-legge 29
settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali”, che, con specifico riferimento al richiamato territorio della
Regione Lombardia, introduce disposizioni che prevedono la rimessione in termini per il
versamento di tributi e contributi. Il decreto-legge in oggetto è entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Nel dettaglio, l’articolo 3 del decreto-legge n. 132/2023, rubricato “Rimessione in termini
concernente il versamento di tributi e contributi”, prevede, al comma 1, che i versamenti dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in
scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica
soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti circa i versamenti contributivi oggetto della
predetta rimessione dei termini.
2. Proroga al 31 ottobre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 4 al 31
luglio 2023
La misura in oggetto riguarda i versamenti, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023,
avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni del territorio della
Regione Lombardia – colpito dagli eccezionali eventi meteorologici, a seguito dei quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
agosto 2023 – e rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro
con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo
dal 4 al 31 luglio 2023, sono stati automaticamente differiti al 31 ottobre 2023 senza
applicazione, come sopra anticipato, di sanzioni e interessi.
La misura in argomento – applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività
svolte nel territorio della Regione Lombardia per il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza – riguarda i versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro
privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di giugno 2023, nonchéi versamenti
afferenti alle dichiarazioni mensili dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi e
figure assimilate, relative a compensi effettivamente erogati nel mese di giugno 2023.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali e per i professionisti iscritti alla Gestione separata, la misura in esame riguarda i
versamenti relativi al saldo della contribuzione dovuta per l’anno di imposta 2022 e al primo
acconto anno di imposta 2023 per i soli soggetti che esercitano attività per le quali sono
approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione
dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e coloro che partecipano a società, associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), soggette agli ISA.
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione
familiare, la citata misura riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, prima rata, con
scadenza originaria di pagamento 16 luglio 2023.
Per i datori di lavoro domestico la misura in argomento riguarda i contributi relativi al secondo
trimestre 2023 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro la scadenza del versamento, che
deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se
ricade nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione,
non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati “in
adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di
sanzione e interessi” (cfr. l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 132/2023).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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