Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3882/2023

Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposta con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia

Pubblicato: 05/11/2023 In vigore dal: 05/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposta con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 06-11-2023 Messaggio n. 3882 OGGETTO: Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposta con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per il territorio della Regione Lombardia 1. Premessa Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 210 dell’8 settembre 2023 – è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, dal 4 al 31 luglio 2023, il territorio della Regione Lombardia. Per fare fronte, tra l’altro, alla predetta situazione di emergenza, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 228 del 29 settembre 2023, il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, che, con specifico riferimento al richiamato territorio della Regione Lombardia, introduce disposizioni che prevedono la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi. Il decreto-legge in oggetto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nel dettaglio, l’articolo 3 del decreto-legge n. 132/2023, rubricato “Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi”, prevede, al comma 1, che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023. Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti circa i versamenti contributivi oggetto della predetta rimessione dei termini. 2. Proroga al 31 ottobre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 La misura in oggetto riguarda i versamenti, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni del territorio della Regione Lombardia – colpito dagli eccezionali eventi meteorologici, a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – e rientranti nelle seguenti categorie: - datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); - lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); - committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata. In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, sono stati automaticamente differiti al 31 ottobre 2023 senza applicazione, come sopra anticipato, di sanzioni e interessi. La misura in argomento – applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nel territorio della Regione Lombardia per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza – riguarda i versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di giugno 2023, nonchéi versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, relative a compensi effettivamente erogati nel mese di giugno 2023. Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i professionisti iscritti alla Gestione separata, la misura in esame riguarda i versamenti relativi al saldo della contribuzione dovuta per l’anno di imposta 2022 e al primo acconto anno di imposta 2023 per i soli soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), soggette agli ISA. Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata misura riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, prima rata, con scadenza originaria di pagamento 16 luglio 2023. Per i datori di lavoro domestico la misura in argomento riguarda i contributi relativi al secondo trimestre 2023 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati “in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi” (cfr. l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 132/2023). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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