Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3901/2023

Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni

Pubblicato: 06/11/2023 In vigore dal: 06/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Roma, 07-11-2023 Messaggio n. 3901 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29 settembre 2023 (Allegato n. 1). Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, anche Fondo), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni. Il decreto interministeriale del 29 settembre 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023, tra UTILITALIA, CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE, LEGACOOP Produzione e Servizi, ASSOAMBIENTE e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL e FIADEL. Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data dell’11 novembre 2023. In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si evidenzia quanto segue. L’articolo 1 del decreto interministeriale n. 103594/2019 è stato parzialmente modificato; pertanto, il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente (prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti). Analogamente, anche il successivo articolo 2 del medesimo decreto interministeriale è stato parzialmente modificato; pertanto, beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti - esclusi i dirigenti - dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali. Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023. Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Dalla mensilità di competenza novembre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS. Si ricorda che per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto interministeriale del 29 settembre 2023. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”; VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale all’articolo 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 204, lettera b), della citata legge n. 234 del 2021, che introduce il comma 7 bis all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, già costituiti, ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 2021 che introduce il comma 1- bis all’articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera l), del decreto legge n. 4 del 2022 convertito dalla legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; VISTO l’articolo 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 con il quale è stato introdotto l’istituto della staffetta generazionale; 1 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO l’articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; VISTO l’articolo 26, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilità che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, con il quale è stato istituito il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; VISTO l’accordo collettivo di adeguamento stipulato in data 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 23 giugno 2023, pertanto nel rispetto del termine normativamente previsto, da UTILITALIA, CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE, LEGACOOP Produzione e Servizi, ASSOAMBIENTE e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL e FIADEL, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 7-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevedendo l’estensione del campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente; VISTO il medesimo accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023, tra UTILITALIA, CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE, LEGACOOP Produzione e Servizi, ASSOAMBIENTE e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL e FIADEL, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato altresì la volontà di adeguare all’articolo 30, comma 1-bis della legge n. 234 del 2021, l’assegno di integrazione salariale e di adeguare quindi l’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021, nonché di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può erogare in conformità alle modifiche introdotte 2 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze dall’articolo 12-ter del decreto-legge n. 21 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, in tema di staffetta generazionale; CONSIDERATO che con l’accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023, è stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo alla legge n. 234 del 2021, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può erogare in conformità alle modifiche introdotte dall’articolo 12 ter del decreto - legge 21 marzo 2022, n.21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in tema di staffetta generazionale; RITENUTO, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 alla luce dell’accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023 DECRETA Articolo 1 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole “occupano mediamente più di 5 dipendenti” sono sostituite dalle seguenti “occupano almeno un dipendente”; Articolo 2 1. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole “occupano mediamente più di 5 dipendenti” sono sostituite dalle seguenti “occupano almeno un dipendente”; Articolo 3 1. L’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è sostituito dal seguente: “a) erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali 3 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ordinarie previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e per le causali straordinarie di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3 comma 5 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata massima di detta prestazione è pari: - per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie; - per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; - per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente: I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie; II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I lavoratori beneficiari di assegni di integrazione salariale sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 25 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 in tema di condizionalità e formazione”. 2. All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 è aggiunta la seguente lettera c bis): “c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”. 3. L’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è sostituito dal seguente: “d) finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione Europea”. 4. All’articolo 6, i commi 4 e 5, sono abrogati. 4 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Articolo 4 1. All’articolo 9, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole “più di cinque dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno un dipendente”. 2. L’articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è sostituito dal seguente: “4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo e fino al 31 dicembre 2022. Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dalla stessa versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettere a) e b).” 3. All’articolo 9, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto è aggiunto il seguente periodo: “In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.” 4. All’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è aggiunto il seguente comma 8: “8. La staffetta generazionale di cui al precedente articolo 6 comma 1 lettera c bis), è finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle relative voci di costo, oneri e minori entrate come previsto dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.” Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell’economia e delle finanze Marina Elvira Calderone Giancarlo Giorgetti 5

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