Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3922/2025

Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Funzione di rinuncia

Pubblicato: 22/12/2025 In vigore dal: 22/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Funzione di rinuncia

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 23-12-2025 Messaggio n. 3922 OGGETTO: Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Funzione di rinuncia Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025 sono state fornite indicazioni in merito alla riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario. Con i messaggi n. 2449 del 7 agosto 2025 e n. 2954 del 6 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni per la presentazione della domanda per la riduzione contributiva in argomento da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo denominato “Riduzione 50% ART-COM 2025”. Come illustrato al paragrafo 6 della citata circolare n. 83/2025, è possibile rinunciare al beneficio in argomento tramite presentazione di un’apposita domanda e che l’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa. Si precisa che a seguito della rinuncia non è possibile accedere nuovamente a tale agevolazione. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che la procedura informatica è stata implementata con l’inserimento della funzione di rinuncia, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, accedendo alla domanda. L’esercizio di tale funzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, comporta, pertanto, su richiesta del contribuente, la perdita del diritto alla riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025 per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la relativa domanda che è oggetto di rinuncia. A titolo esemplificativo: il soggetto ha iniziato l’attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva in argomento con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025; il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia: dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026 la tariffazione è ridotta al 50%, mentre dal mese di febbraio 2026 è dovuta la contribuzione previdenziale in misura piena. Verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025, per le quali la procedura informava l’utente dell’avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell’Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il presente messaggio. Si ricorda altresì che in esito all’accoglimento della domanda di riduzione contributiva sono necessari i tempi tecnici per l’adeguamento delle procedure informatiche di tariffazione. Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e ai quali è stata accolta la relativa domanda, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 83/2025. Diversamente, nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o saranno rimborsati. Inoltre, nel ricordare che, per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto alle altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, le richieste formulate nel corso del 2025 di applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cui abbia fatto seguito l’accoglimento della domanda di riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025, in via eccezionale e per il solo anno 2025, vengono neutralizzate e non si determinerà l'impossibilità di fruire del regime contributivo agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva in argomento per i nuovi iscritti nell’anno 2025. Si rammenta, infine, come indicato nella circolare n. 83/2025, che, al termine dei trentasei mesi di riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025, o in caso di rinuncia o perdita del diritto, il beneficiario che, in presenza dei requisiti di legge, intende avvalersi del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge n. 190/2014, deve presentare apposita istanza telematizzata. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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