Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4027/2023

Messaggio n. 3884/2023. Precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

Pubblicato: 13/11/2023 In vigore dal: 13/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Messaggio n. 3884/2023. Precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 14-11-2023 Messaggio n. 4027 OGGETTO: Messaggio n. 3884/2023. Precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 di cui all’oggetto, l’Istituto ha illustrato il regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023, dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con il medesimo messaggio si è provveduto, inoltre, a fornire precisazioni in ordine alle modalità applicative relative all’assoggettamento a imposizione contributiva del c.d. bonus carburante di cui all’articolo 1, comma1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. In particolare, in relazione a tale ultima fattispecie, è stato precisato che la quota relativa ai buoni benzina (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Si evidenzia, al riguardo, che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”. Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell’importo ancora capiente dei fringe benefit, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023. A integrazione del citato messaggio n. 3884/2023, con il presente messaggio si illustrano le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione - nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023 - in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. In tali ipotesi, i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa. Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora detta quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo). In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora a seguito delle operazioni di cui sopra, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 4027/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2023

Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg… Circolare 213 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 124 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di … Risoluzione AdE 197 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi… Interpello AdE 213