Decreto interministeriale del 14 settembre 2023, di adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni
Decreto interministeriale del 14 settembre 2023, di adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 15-11-2023
Messaggio n. 4045
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale del 14 settembre 2023, di adeguamento del
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali alle
disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 14
settembre 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (di seguito,
anche Fondo), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo
sottoscritto in data 29 dicembre 2022 tra l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed
Equitalia Giustizia S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e
UNISIN e l’accordo collettivo sottoscritto in data 4 aprile 2023 tra SO.G.E.T. S.p.A. e le
Organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento
rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo
spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data
del 27 ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo in argomento, si evidenzia quanto
segue.
L’articolo 2 del decreto interministeriale del 14 settembre 2023 prevede, in continuità con la
previgente disciplina di cui al decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, che le tutele
del Fondo siano assicurate ai datori di lavoro “a prescindere dal numero dei dipendenti”.
Nessuna novità viene introdotta per i destinatari delle prestazioni del Fondo, che sono i
lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i
dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; inoltre, non
varia il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del
datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi
compresi i dirigenti.
Considerata la data di entrata in vigore del decreto del 14 settembre 2023, si precisa che le
domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 27 ottobre 2023, per periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 12 ottobre 2023,
saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.
Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto
interministeriale del 14 settembre 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 settembre 2023
Adeguamento del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei
tributi erariali. (23A05598)
(GU n.239 del 12-10-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge
n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30
del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente
modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4
del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della
prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione
salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della
causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime
complessive previste dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n.
148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si
adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di
lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito
in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha previsto la proroga dei
termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma
degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori
di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1°
luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi;
Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate
modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, che prevedono la
stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95439
del 18 aprile 2016 recante la disciplina del Fondo di solidarieta'
per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio
della riscossione dei tributi erariali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno
2022, di modifica del decreto interministeriale n. 95439 del 18
aprile 2016 relativamente alla possibilita' di rielezione dei
componenti del Comitato;
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 29 dicembre 2022,
pertanto nei termini di legge, tra l'Agenzia delle
entrate-Riscossione (ADER) e Equitalia Giustizia SpA e le
organizzazioni sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
e l'accordo collettivo sottoscritto in data 4 aprile 2023 tra
SO.G.E.T. spa e le organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL
con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la
volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla
data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 30,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare
quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in
materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234
del 2021;
Considerato che con gli accordi innanzi citati e' stato convenuto
di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio
della riscossione dei tributi erariali al fine di adeguare i criteri
e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale
riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni
dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 95439 del 18 aprile 2016, come
modificato dal successivo decreto 8 giugno 2022 alla luce
dell'accordo del 29 dicembre 2022 e del 4 aprile 2023;
Decreta:
Art. 1
Denominazione del Fondo
1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei
tributi erariali, d'ora in poi denominato Fondo, istituito presso
l'INPS con il decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016,
come modificato dal successivo decreto dell'8 giugno 2022, e'
adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce una
gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e
patrimoniale.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i
criteri previsti dal regolamento di contabilita' dell'INPS, sono a
carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'INPS distintamente.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i
dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione
dei tributi erariali di cui al comma 3, a prescindere dal numero dei
dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause
previste dalle disposizioni del Capo II e III, Titolo I, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo ha altresi' lo scopo di attuare, nei confronti dei
medesimi lavoratori, interventi che, nell'ambito e in connessione con
processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di
rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione
di attivita' o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di
disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina
della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.
3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i
dirigenti:
a) dell'ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle
entrate - Riscossione» nel quale il personale delle cessate societa'
del Gruppo Equitalia S.p.a. e' confluito senza soluzione di
continuita' e che a far data dal 1° ottobre 2021 e' subentrata, a
titolo universale, nei rapporti giuridici di Riscossione Sicilia
S.p.a. con il passaggio diretto ed immediato alle sue dipendenze del
personale di quest'ultima, nonche' della societa' Equitalia Giustizia
SpA incaricata dell'attivita' di gestione dei crediti di giustizia,
ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e di quella del «Fondo unico giustizia» con le modalita' di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) delle altre societa', non ricomprese tra le precedenti, cui
sono stati trasferiti, ai sensi dell'art. 3, comma 24, dello
decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2005, i rami d'azienda relativi all'attivita' di
riscossione svolta per conto degli enti locali, e che dette societa'
abbiano senza soluzione di continuita' iscritto i propri dipendenti
che svolgono le suddette attivita' di riscossione al Fondo di
previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione
costituito ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni ed abbiano provveduto al versamento dei relativi
contributi.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore, nominato ai
sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
composto da cinque esperti designati da Agenzia delle entrate -
Riscossione e cinque esperti designati dall'Agenzia delle entrate -
Riscossione e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali
stipulanti il CCNL, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due
rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle
sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del
Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al Comitato e'
gratuita e non da' diritto ad alcun emolumento, indennita' o rimborso
spese.
2. Il Presidente del Comitato e' eletto, in base al regime di
alternanza tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e organizzazioni
sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'INPS
o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, con
possibilita' di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno
d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il
mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o
piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro
sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato,
secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1
provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla
base dei criteri di rotazione.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in
conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende di
cui all'art. 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del
criterio di massima economicita' e trasparenza;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi e prestazioni;
f) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di
non cumulabilita' di cui all' art. 11;
g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,
comma 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica
soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo
corrispondente al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato,
calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
di stipula dell'accordo del 29 dicembre 2022, dedotta la
contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta
erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data
di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera
b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un
periodo massimo di sessanta mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione dell'accesso al trattamento pensionistico:
a) anticipato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 2;
b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente
all'assicurazione generale obbligatoria;
c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli
impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 2 obbligatoriamente iscritti
oltre che all'assicurazione generale obbligatoria anche al Fondo di
cui al presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si
dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
4. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1,
lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria
come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 2.
Art. 6
Finanziamento
1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n.
375 del 2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte
dello speciale Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali ai
sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2002
rimangono acquisite al Fondo medesimo cosi' come adeguato alle
previsioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015. L'utilizzo di tali somme e' destinato al pagamento
delle prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore
del decreto n. 95439/2016 fino alla loro naturale scadenza. Qualora
tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvedera' ogni
singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti
giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
2. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e'
dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di
lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un
terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
ivi compresi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2), nella misura dell'1,50% calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
interessati dalle prestazioni di cui alla lettera a).
3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo
ordinario sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore in ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 2, lettera a).
4. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto da parte del datore di lavoro un contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 33, comma 4, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
6. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il
Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota
di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno,
con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e finanze, verificate le
compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della
proposta del Comitato amministratore.
10. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore,
l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e finanze anche in mancanza di proposta del
Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento
contributivo di cui al comma precedente, l'INPS e' tenuto a non
erogare le prestazioni.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonche' di
quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b):
1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e
di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
2) in alternativa, l'accesso alle prestazioni puo' avvenire
anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle
individuate all'art. 2:
a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
b) manifesti la volonta' di non risolvere tale problematica
attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso
il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative
contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo
che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente
definite, le modalita' di esodo volontario rivolto a tutto il
personale dipendente che goda dei requisiti che consentono
l'intervento del Fondo stesso;
d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei
confronti del personale che esaurita l'applicazione degli strumenti
anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non
attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime
causali, per almeno dodici mesi a far tempo dalla data dell'accordo
di cui alla lettera c).
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi'
subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al
precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito
del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1,
lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralita' di strumenti
secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si
puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, puo'
accedere tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato,
ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all'art. 2 del
presente decreto.
Art. 8
Prestazioni straordinarie. Individuazione dei
lavoratori in esubero
1. Ai fini del presente decreto, l'individuazione dei lavoratori in
esubero, in relazione alle esigenze tecnico - produttive e
organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente
anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti
per il conseguimento dell'accesso al trattamento pensionistico
anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del
rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in
servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all'art.
5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),
avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore
prossimita' alla maturazione del diritto alla pensione di cui
all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianita' anagrafica.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la
volontarieta' che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra
rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di
famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati
dall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base
trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita'
del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la
normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 1), da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
4. I soggetti di cui all'art. 2 ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano
conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo,
possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,
dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti
dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano
modulato di restituzione.
Art. 10
Criteri misure e durate delle prestazioni
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali o dell'UE.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un
assegno di integrazione salariale per il sostegno del reddito secondo
le causali e le durate previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali di cui al Capo II e III del Titolo I del
decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni e
integrazioni. Resta fermo in ogni caso il rispetto della durata
massima complessiva dei trattamenti di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il predetto assegno di integrazione salariale viene calcolato nella
misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata
al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un
importo di: euro 1.208,83 lordi mensili, se la retribuzione lorda
mensile dell'interessato e' inferiore a euro 2.225,74; di euro
1.393,33 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' compresa tra euro 2.225,74 ed euro 3.518,34 e di
euro 1.760,23 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' superiore ad euro 3.518,34. Con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono
aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione
guadagni per l'industria.
La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente
articolo e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali
nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell'ultima
mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune:
1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo
dell'assegno di integrazione salariale cosi' calcolato sia inferiore
al trattamento di cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 148 del 2015, si applica il trattamento
piu' favorevole al lavoratore.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun
tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di
diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga
un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e'
pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di
previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano
attivita' di riscossione dei tributi erariali cosi' come identificate
all'art. 2 del presente decreto con la maggiorazione dell'anzianita'
contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
5. Nei casi di cui al comma 4, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione
correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la decorrenza della pensione.
6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita'
contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del fondo ed e' utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, e' calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40
della legge 4 novembre 2010, n. 183.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di
erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono
calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo
per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti
al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sara'
effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta legge.
9. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono
corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa
indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici
previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori
cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di
risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione
contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
10. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
11. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi
i benefici.
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore delle
imprese cosi' come identificate all'art. 2 nonche' di altri soggetti
e altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione
iscritte all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attivita' in
concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio
l'interessato.
2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1,
cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune richiamato dall'art. 10 con i redditi da lavoro dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno
straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si
procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a
favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi
quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di
lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello
previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata, e' ridotta in misura pari all'importo dei
redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei
versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della
contribuzione correlata e' ridotta nei casi di redditi da lavoro
autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla
contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di
lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione
di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica
indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o
parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di
cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 12
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di
sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali
a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i
contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di
cui all'art. 10.
Art. 13
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2554
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