Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016
Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-11-2023
Messaggio n. 4050
OGGETTO: Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di
perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo
aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per
l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4,
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1,
comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche
2023
Premessa
Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha completato le attività finalizzate a
garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla
rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.
Tali attività sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento
automatizzato dell’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di
cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Tanto premesso, di seguito si illustrano nel dettaglio le attività effettuate.
1. Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 10 novembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in
misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Il conguaglio doveva pertanto effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di
rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024, con effetto sulla rata di gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli
effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni,
di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è
anticipato al 1° dicembre 2023”.
Pertanto, tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento alla mensilità
di dicembre 2023.
La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della
perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%.
Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con
decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
1.1 Criteri di rivalutazione per l’anno 2023
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2021 -
dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 nella misura del +8,1%, è stato
calcolato il conguaglio rispetto all’importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di
gennaio 2023.
In particolare, sono state elaborate:
la rivalutazione dei trattamenti dalla mensilità di gennaio 2023;
la quantificazione degli importi arretrati dalla mensilità di gennaio 2023.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023 e si rammenta che l’importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito, dell’importo soglia per la pensione anticipata flessibile di
cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserito dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, nonché dell’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n.
197/2022.
Importi Trattamento minimo Indice di rivalutazione definitivo
dal 1° gennaio 2023
mensile 567,94 8,1%
annuo 7.383,22
Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo trattamenti
complessivi da attribuire del complessivi
da a Importo
garanzia
Fino a 4 volte il TM 100 8,100% - 2.101,52
Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.101,52 2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte 85 6,885% 2.101,53 2.626,90
il TM
Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.626,90 2.692,18 2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte 53 4,293% 2.626,91 3.152,28
il TM
Fascia di Garanzia* Importo garantito 3.152,28 3.167,04 3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte 47 3,807% 3.152,29 4.203,04
il TM
Fascia di Garanzia* Importo garantito 4.203,04 4.236,09 4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 37 2,997% 4.203,05 5.253,80
volte il TM
Fascia di Garanzia* Importo garantito 5.253,80 5.274,54 5.411,26
Oltre 10 volte il TM 32 2,592% 5.253,81 -
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale
della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
I trattamenti diretti erogati in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 2004,
n. 206, sono stati interamente rivalutati nella misura del +8,1% in base alla disciplina speciale
di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si comunica che tutti i valori di riferimento per l’anno 2023 sono stati adeguati in funzione del
suddetto indice di rivalutazione definitivo.
Le tabelle con valori definitivi per l’anno 2023 saranno allegate alla circolare di prossima
pubblicazione relativa al rinnovo per l’anno 2024.
1.2 Rivalutazione delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi parziali,
ciechi assoluti, sordi, pensione sociale, assegno sociale)
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023
Importi Invalidità Pensione Pensione Assegno Assegno Indice di
dal 1° civile sociale sociale sociale sociale rivalutazione
gennaio senza aumenti Senza aumenti definitivo
2023 Art. 67 Art. 67 l.
l.448/1998 e 448/1998 e
art. 52 l. art. 52 l.
488/1999 488/1999
mensile 316,25 417,85 323,75 412,93 507,03 8,1%
annuo 4.111,25 5.432,05 4.208,75 5.368,09 6.591,39
Importi Ciechi Ciechi Ciechi Ciechi civili con solo Sordi
dal 1° assoluti assoluti parziali assegno a vita
gennaio non ricoverati
2023 ricoverati
mensile 342,01 316,25 316,25 234,72 316,25 8,1%
annuo 4.446,13 4.111,25 4.111,25 3.051,36 4.111,25
Sono state rivalutate le sole prestazioni principali con esclusione della maggiorazione sociale. Il
relativo conguaglio sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno
2024.
Si rammenta che le indennità non sono soggette a conguaglio in quanto rivalutate in via
definitiva con le operazioni di rinnovo per l’anno 2023.
1.3 Attività non gestibili a livello centrale
Le posizioni non elaborate a livello centrale sono messe a disposizione delle Strutture
territoriali:
- per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nell’applicazione PENSIONI DA VERIFICARE –
LISTA PENS0011;
- per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica, su Prospetti
Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2023.
I conguagli delle pensioni gestite nei sistemi integrati di importo superiore a 1.000 euro sono
stati messi a disposizione delle Strutture territoriali e inseriti nell’applicazione PENSIONI DA
VERIFICARE – LISTA PENS 0013, per la relativa gestione.
Gli eventuali conguagli a debito vengono gestiti con le regole ordinarie.
1.4 Rata di dicembre 2023
Sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche
per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
2. Importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (art. 70, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388)
Si rammenta, preliminarmente, che le indicazioni relative alle modalità di attribuzione
dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge
n. 388/2000, sono state fornite con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001.
Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a
livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.
Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento
viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti, previa verifica della sussistenza
di tutti i requisiti richiesti.
L’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
2.1 Sistemi integrati. Platea dei beneficiari
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti
pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito
si rammentano:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027
(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043
(INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL),
198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a
formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:
le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;
le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata
ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta agli eredi o al titolare della
pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.
2.2 Modalità di calcolo
L’importo aggiuntivo per l’anno 2023 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione
dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente
all’anno 2019.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi
e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la
pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore,
l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate devono essere preliminarmente
acquisite con la procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e
successivamente segnalate in procedura “Booking office”.
2.3 Individuazione dei soggetti titolari di pensioni erogate da forme pensionistiche
obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 prevede che, qualora i soggetti interessati
non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo,
negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto
dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tale fine il Casellario provvede a
trasmettere all’Ente competente la relativa segnalazione.
2.4 Limiti di importo delle pensioni
Ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure verificano che l’importo complessivo
delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto
per l’anno 2023.
Si rammenta che, nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve,
comunque, essere superato il limite di reddito personale.
Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione
internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del pro-
rata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.
Il limite reddituale è stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari al
+8,1%.
Aumento Importo complessivo annuo Calcolo dell’aumento
massimo delle pensioni
- limite d’importo -
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 7.538,16 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
se il pensionato è solo, il reddito IRPEF se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di 1,5 volte il TM x 13 di 3 volte il TM x 13
11.074,83 22.149,66
2.5 Aggiornamento del data base delle pensioni
Su tutte le pensioni esaminate, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, è stato
memorizzato il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP.
Nel caso in cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nel campo
GP3EAGNT della sezione CUD relativo all’anno di corresponsione. Qualora l’importo aggiuntivo
non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).
L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI,
ed è consultabile con la procedura ARTE.
Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto
il pagamento.
2.6 Pagamento
Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2023. L’importo viene
memorizzato in GP8MD52 con il codice A05.
2.7 Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023
reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
3. Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima).
Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto-legge n. 81/2007, si rinvia al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di
perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di
luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000
beneficiari.
3.1 Sistemi integrati
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni
di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione
nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a
condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre,
rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a
causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo
semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato
avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.
3.2 Sistemi proprietari delle Gestione pubblica
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni
di età) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel
corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a
condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste.
Sono state elaborate tutte le domande pervenute via WEB e quelle inserite nell’applicativo on
line su SIN, pervenute fino al 9 ottobre 2023.
Nella sezione Prospetto Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2023, sono pubblicati
come di consueto gli elenchi sia delle pensioni elaborate che degli scarti.
Si rammenta che vengono scartate dalla lavorazione centrale anche le pensioni di soggetti
titolari di ulteriori pensioni nel Casellario Centrale Pensioni.
Si invitano, quindi, le Strutture territoriali a verificare, prima di erogare la prestazione, la
titolarità di altri trattamenti pensionistici e l’eventuale motivo di scarto dalla lavorazione negli
archivi di tutte le Gestioni interessate.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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