Nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi
Nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 21-11-2023
Messaggio n. 4139
OGGETTO: Nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni
integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo
e del sistema aeroportuale. Indicazioni sulla corretta trasmissione
dei flussi retributivi
Con la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023 sono stati forniti chiarimenti in ordine ad alcuni
profili operativi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
In particolare, è stato chiarito che, in presenza di mensilità interamente non lavorate, i datori
di lavoro, in sede di denuncia individuale, sono tenuti a esporre nell’apposito campo del flusso
Uniemens il valore zero.
È stato altresì precisato che a decorrere dal 17 ottobre 2023, data di pubblicazione della
predetta circolare, il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della
retribuzione lorda di riferimento, è considerato “mobile”.
Pertanto, qualora nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultino mensilità
interamente non lavorate e dunque non retribuite, si deve retrocedere nel tempo fino a
concorrenza di dodici mensilità caratterizzate dalla presenza di retribuzione.
Dette mensilità sono in tale modo utilizzate dall’Istituto ai fini dell’elaborazione della
retribuzione lorda media, sulla base della quale viene poi determinata la prestazione
integrativa.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la corretta
gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per
tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 - mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle
retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento - l’elemento
<ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia
valorizzato sempre con valore pari a zero.
Si fa riferimento, in particolare, ai casi in cui, a causa di eventi quali, ad esempio, trattamento
di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita,
congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022
e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione
integrativa non risultino retribuzioni utili ai fini sopra descritti.
In tali ipotesi, applicando il criterio del c.d. periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe
nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica
fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio n. 1336 del 30
marzo 2021; di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai dodici
mesi precedenti a gennaio 2020.
Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono
tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la
retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero,
sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021.
I datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza
dicembre 2023.
Si precisa altresì che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di
rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di
lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di
riferimento individuata dal medesimo provvedimento.
La menzionata circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della
retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese,
precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si
riferisce.
In merito a quest’ultima indicazione, si chiarisce che il proporzionamento della retribuzione
riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce
individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale.
Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la
retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con
particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata
prestazione (cfr. la circolare n. 61 del 24 maggio 2022), rispetto al quale si precisa che, in
presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens
dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate
effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne
deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non
fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
Infine, si precisa che la previsione contenuta nel paragrafo 3 della circolare n. 87/2023,
secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore
lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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