Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4171/2019

Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti al messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 (paragrafo 3.1)

Pubblicato: 13/11/2019 In vigore dal: 13/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti al messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 (paragrafo 3.1)

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Pensioni Roma, 14-11-2019 Messaggio n. 4171 OGGETTO: Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti al messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 (paragrafo 3.1) Con il messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 sono state fornite indicazioni in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, ricercatori e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Per esplicita disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, al personale in esame vengono riconosciuti, oltre al trattamento economico erogato dall’università, due tipologie di trattamenti aggiuntivi graduati, rispettivamente, in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nelle attività assistenziali. Si forniscono di seguito alcune precisazioni. 1. Retribuzione di posizione Per la corretta valorizzazione, ai fini pensionistici, del trattamento economico graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, si precisa che la retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame può essere considerata quale parte aggiuntiva al trattamento economico fondamentale e quindi valutabile ai fini del trattamento pensionistico in quota A) senza operare la maggiorazione del 18%. Diversamente, gli importi afferenti alla retribuzione di posizione variabile “aziendale” concorrono alla determinazione della quota B) di pensione in quanto elemento non predeterminato. 2. Indennità di esclusività Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo in esame, per coloro che hanno optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta l’indennità di esclusività, quale trattamento economico aggiuntivo, che viene corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica, in base all’equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quella del personale universitario che svolge attività assistenziale. Tale emolumento, distinto dalla retribuzione e connesso all’opzione del selettivo rapporto di lavoro, viene corrisposto con importi fissi e ricorrenti, a prescindere dai risultati ottenuti in reazione all’incarico rivestito; ai fini pensionistici l’indennità di esclusività rientra tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A), ma non deve essere computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (cfr. la nota tecnica allegata alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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