Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti al messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 (paragrafo 3.1)
Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti al messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 (paragrafo 3.1)
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 14-11-2019
Messaggio n. 4171
OGGETTO: Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che
svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende
ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti al messaggio n. 1281 del 29
marzo 2019 (paragrafo 3.1)
Con il messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019 sono state fornite indicazioni in merito agli
obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, ricercatori e figure equiparate che svolgono
attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Per esplicita disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999,
al personale in esame vengono riconosciuti, oltre al trattamento economico erogato
dall’università, due tipologie di trattamenti aggiuntivi graduati, rispettivamente, in relazione
alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nelle attività
assistenziali.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni.
1. Retribuzione di posizione
Per la corretta valorizzazione, ai fini pensionistici, del trattamento economico graduato in
relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, si precisa che la retribuzione di
posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame può essere considerata quale
parte aggiuntiva al trattamento economico fondamentale e quindi valutabile ai fini del
trattamento pensionistico in quota A) senza operare la maggiorazione del 18%.
Diversamente, gli importi afferenti alla retribuzione di posizione variabile “aziendale”
concorrono alla determinazione della quota B) di pensione in quanto elemento non
predeterminato.
2. Indennità di esclusività
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo in esame, per coloro che hanno optato
per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta l’indennità di
esclusività, quale trattamento economico aggiuntivo, che viene corrisposta secondo la
quantificazione e la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza
medica, in base all’equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quella del
personale universitario che svolge attività assistenziale.
Tale emolumento, distinto dalla retribuzione e connesso all’opzione del selettivo rapporto di
lavoro, viene corrisposto con importi fissi e ricorrenti, a prescindere dai risultati ottenuti in
reazione all’incarico rivestito; ai fini pensionistici l’indennità di esclusività rientra tra le voci
retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 (quota A), ma non deve essere computabile ai fini della base annua maggiorabile del
18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (cfr. la nota tecnica allegata
alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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