Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4178/2023
Riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Chiarimenti
Riferimento normativo
Riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24-11-2023
Messaggio n. 4178
Allegati n.1
OGGETTO: Riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di
riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Chiarimenti
Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 100 a
108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di Bilancio 2018), ha
introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a
partire dal 1° gennaio 2018.
Il suddetto esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo
determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione
incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a
tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso
dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, costituisce altresì un
presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità degli esoneri cc.dd. sperimentali per
l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(di seguito, legge di Bilancio 2021) e di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), in virtù del rinvio operato dal legislatore, in
relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero c.d. strutturale per l’occupazione
giovanile introdotto dalla legge di Bilancio 2018.
Nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, illustrativa della disciplina relativa al menzionato
esonero strutturale, al paragrafo 6, punto 5, l’Istituto ha precisato che: “come già previsto per
l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere
riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro
autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come
rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n.
459/2016)”.
Tale indicazione è stata ribadita nella circolare n. 56 del 12 aprile 2021 (relativa all’esonero
per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021)
e nella circolare n. 57 del 22 giugno 2023 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di
cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023), tenuto conto che dette
agevolazioni mutuano la propria disciplina – ove non diversamente stabilito – da quella
prevista per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018.
Come previsto nel citato interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016
(Allegato n. 1), non è possibile fruire dello sgravio di cui all’articolo 1, comma 118, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (cui l’interpello si riferisce), “laddove il rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di
lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”.
Ciò in quanto “la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione
«spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura
autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione
dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per
contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni
di legge”.
Il passaggio sopra riportato consente di ricostruire la ratio sottesa alla preclusione, come
illustrata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, circa la riconoscibilità di un incentivo
per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera
determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un
rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.
La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda
fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a
seguito di accertamento ispettivo.
Tanto rappresentato, deve ritenersi che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei
menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro
titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in
quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse
legittimo destinatario dell’agevolazione.
Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei
requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto
non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri
contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che,
in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può
legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo
accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di
lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per
la pregressa fruizione della misura agevolativa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
INTERPELLO N. 2/2016
Roma, 20 gennaio 2016
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
dei Consulenti del Lavoro
Prot. 37/0001042
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di
accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello
al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione
della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l’esonero contributivo
per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno
2015.
In particolare l’istante chiede se, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro
autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di
cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per gli Ammortizzatori sociali e I.O.,
e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla dettato dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
(Legge di Stabilità 2015).
Dal testo della disposizione in argomento, si evince come il Legislatore abbia inteso
perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, attraverso l’introduzione
dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di datori di lavoro che abbiano
effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo intercorrente
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un periodo massimo di trentasei mesi.
L’esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la
circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro
datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come forma
“di incentivo all’occupazione” (cfr. INPS circ. n.17 e n. 178 del 2015).
1
Ciò premesso occorre chiarire che, nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento
ispettivo, il rapporto è evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal
momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato.
È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale.
Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che
richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del
DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…)
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri
obblighi di legge”.
Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate
dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle
leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Sotto altro profilo va peraltro evidenziato che la disposizione in questione vuole
evidentemente sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente
impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è
che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto
per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni
di legge.
Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico riferimento alla stabilizzazione di
lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo
uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e
fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a
seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore
ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un
accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un
esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello
sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in
conseguenza di un accertamento ispettivo.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Danilo Papa)
IF
ADB/SC
2
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4178/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2023
Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg…
Circolare 213
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos…
Risoluzione AdE 209
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta…
Risoluzione AdE 124
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di …
Risoluzione AdE 197
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi…
Interpello AdE 213