Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del D.lgs n. 36/2021, e successive modificazioni
Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del D.lgs n. 36/2021, e successive modificazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-11-2023
Messaggio n. 4182
OGGETTO: Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori
sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito
dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del D.lgs n. 36/2021, e
successive modificazioni
Premessa
Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “Riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei
Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi”, è stata illustrata la
nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e
successive modificazioni.
In particolare, il citato decreto legislativo, innovando profondamente la disciplina dei rapporti
di lavoro degli sportivi, ha ampliato, a decorrere dal 1° luglio 2023, le tutele previdenziali
previste per tali lavoratori sia nell’ambito del professionismo che del dilettantismo,
quest’ultimo, settore, in precedenza privo di una specifica regolamentazione in materia
previdenziale e assistenziale.
Nella trattazione delle diverse tipologie di lavoratori sportivi, ai fini della determinazione delle
assicurazioni “minori”, la citata circolare distingue tra lavoratori subordinati iscritti al Fondo
Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), lavoratori iscritti alla Gestione separata titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico e lavoratori
autonomi o collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore professionistico.
1. Lavoratori sportivi subordinati
Con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al
Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore
di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia
prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (cfr. l’art. 33, comma 3, del
D.lgs n. 36/2021).
Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di
inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei
contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il
settore dello spettacolo (2,22 per cento).
È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento
contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere
ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari
alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.
Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela
assicurativa per la malattia (cfr. l’art. 30, comma 5, del D.lgs n. 36/2021).
2. Lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come indicato nella citata circolare n.
88/2023, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a
essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.
3. Lavoratori autonomi del settore professionistico
Per completezza, si evidenzia che, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore
professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs n.
36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo
assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione
di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.
4. Tutela previdenziale della malattia
Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra
individuati, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 (cfr.
l’art. 51, comma 1, del D.lgs n. 36/2021), si applicano le disposizioni previste per la generalità
dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento
di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.
È onere del lavoratore porre la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel
certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la
reperibilità.
Il certificato rilasciato in via telematica perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino
mediante l’apposito servizio presente sul sito istituzionale, www.inps.it, “Consultazione dei
certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo,
invece, a disposizione del datore di lavoro.
Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia
stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro
due giornidalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al
proprio datore di lavoro.
L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere
effettuata dal lavoratore con la massima tempestività, mediante il servizio “Sportello per il
cittadino per le visite mediche di controllo”presente sul sito istituzionale.
Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per
l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio
dall’INPS.
Il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di
malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità
dei lavoratori. L’istruttoria a carico delle Strutture territoriali, per il riconoscimento della tutela
economica, verrà, pertanto, eseguita secondo le medesime disposizioni previste per le altre
categorie di lavoratori.
Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare
nell’ambito del flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a
distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei
casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento (cfr. i messaggi
n. 803 del 27 febbraio 2019 e n. 1475 del 10 aprile 2019).
È di particolare importanza che l’elemento suindicato venga valorizzato, sistematicamente, in
tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, al fine di
consentire le necessarie verifiche da parte della Struttura territoriale di competenza, in merito
alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che,
anche per i lavoratori sportivi il trattamento economico in caso di malattia può essere
riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di
riferimento.
Ne consegue che, nei casi di istruttoria per il pagamento diretto della prestazione, in assenza
dell’informazione riportata nell’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, le Strutture territoriali
devono richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e
buste paga relative all’evento di malattia).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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