Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4211/2019
Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia
Riferimento normativo
Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 18-11-2019
Messaggio n. 4211
OGGETTO: Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di
indennità NASpI in presenza di evento di malattia
Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la
presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o
dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della
diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto
sottostante al rapporto di lavoro.
Infatti, per determinate categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo
indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di
cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione
economica.
Posto quanto sopra, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68
giorni per la presentazione della domanda di NASpI si fa presente quanto segue.
A conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94
del 2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio
sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di
cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso
per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la
parte residua.
Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul
lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di
lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della
domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e
Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del
rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto
comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del
bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di
altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza
stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto
dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della
domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il
periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di
natura previdenziale.
Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di
lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro
(ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di
presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le
regole ordinarie.
Al riguardo, la Corte di Cassazione - sezione lavoro con la sentenza n. 17404 del 29 agosto
2016 si è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di
indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che “[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo
del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o
individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di
proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla
legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà,
essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. […]”.
Tanto premesso, si chiarisce che, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è
indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per
la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre
secondo le regole ordinarie.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4211/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2019
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen…
Interpello AdE 10
Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art…
Interpello AdE 267
Concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destin…
Provvedimento AdE 15519
Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A…
Interpello AdE 124
Cambio valute estere del mese di luglio 2019
Provvedimento AdE 1756730