Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4244/2023

Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande.

Pubblicato: 27/11/2023 In vigore dal: 27/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 28-11-2023 Messaggio n. 4244 OGGETTO: Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande. Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 sono state fornite le indicazioni operative per dare attuazione alla previsione delle disposizioni indicate in oggetto. In particolare, al paragrafo 3.2 è stato precisato che la domanda di riconteggio dei debiti annullati doveva essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla Struttura INPS territorialmente competente di esaminare la pratica e, in caso di accoglimento, di notificarne l’esito all’interessato ai fini del pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro il 31 dicembre 2023. Con il presente messaggio si comunica, in relazione alla finalità prevista dalla norma volta a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi sono stati annullati, che il predetto termine è differito all’11 dicembre 2023 restando immutata al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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