Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29-11-2023
Messaggio n. 4272
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Norme in materia di integrazione
salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo
strategico. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 10
agosto 2023, n. 104 (di seguito, anche decreto Asset), recante “Disposizioni urgenti a tutela
degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Il provvedimento, entrato in vigore l’11 agosto 2023, giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.
Il decreto Asset racchiude una serie di disposizioni afferenti a diversi ambiti di operatività. Per
quanto di interesse dell’Istituto, assumono rilievo alcune misure in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l’articolo 12 del menzionato decreto–legge prevede una serie di misure in favore
dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., che
formeranno oggetto di una successiva e specifica circolare.
Tanto premesso, nel corso dell’iter di conversione in legge, il decreto Asset è stato novellato.
Tra le modifiche introdotte, si evidenzia la previsione dell’articolo 12–quater, che prevede
norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di
sviluppo strategico.
Pertanto, con il presente messaggio si illustrano i contenuti della citata disposizione e si
forniscono le relative istruzioni operative e contabili.
1. Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese
rientranti in piani di sviluppo strategico
L’articolo 12-quater – inserito, come anticipato, in sede di conversione in legge del decreto
Asset - reca norme transitorie di deroga, relative ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo
strategico.
1.1 Destinatari
Le disposizioni di cui all’articolo 12-quater si rivolgono ai datori di lavoro che, a seguito di
partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese
operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica
speciale).
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123[1], per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata,
situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti
purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale
compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta
delle Regioni individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione”
Attualmente risultano istituite le seguenti Zone Economiche Speciali:
ZES Abruzzo - ZES Calabria -ZES Campania - ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata - ZES
Sicilia Orientale - ZES Sicilia Occidentale - ZES Sardegna.
L’intera documentazione normativa di supporto è reperibile nel sito del Dipartimento per le
politiche di coesione.
1.2 Caratteristiche delle disposizioni in materia di integrazione salariale
straordinaria
Rientrano nella disciplina derogatoria prevista dall’articolo 12–quater del decreto Asset i
trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi per processi di transizione,
riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei
piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES, come identificata al paragrafo precedente.
Si osserva che fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione
salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a processi realizzati da datori di
lavoro che, come anticipato, hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di
partecipazione a una procedura di avviso pubblico.
Ai sensi di quanto previsto dal menzionato articolo 12-quater, ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale in argomento non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Conseguentemente:
ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non è
necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente,
un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della
relativa domanda di concessione;
i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per
sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità
produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
Per tutti gli altri aspetti relativi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui
trattasi, diversi dai profili derogatori appena illustrati, si richiama la disciplina generale in
materia di integrazione salariale straordinaria, come prevista dal decreto legislativo n.
148/2015.
2. Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all’articolo 12–quater del decreto Asset sono tenuti - a partire dal periodo di paga successivo al
provvedimento di concessione dell’integrazione salariale - al versamento del contributo
addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, il
quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle
integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
La suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo
dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale).
Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del
30 giugno 2022.
2.1. Datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di
Tesoreria
Si ricorda che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente
alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della
sospensione dell’attività lavorativa.
3. Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo
apposito codice evento:
149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).
4. Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte
dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
secondo le consuete modalità, così come illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei
successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20
luglio 2022.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è
tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato
il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo
addizionale da versare, relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria autorizzati
ai sensi dell’articolo 12-quater del decreto-legge n. 104/2023, i datori di lavoro devono
operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno
dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/
<CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo
codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-
quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo
addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro
utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG
straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento
<CongCIGSCausAdd>.
I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri
dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di
concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il
suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo
a credito del datore di lavoro.
6. Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 12–quater del decreto–legge n.
104/2023, i trattamenti straordinari di integrazione salariale oggetto delle deroghe illustrate al
paragrafo 1.2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno
2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
Ai fini del rispetto del citato tetto, il medesimo comma affida all’Istituto le attività di
monitoraggio e prevede altresì che “qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in
via prospettiva emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa [...], l’INPS
non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici [...], dandone
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze”.
Al riguardo, si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la
potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto
ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto o
conguaglio) stabilite nel decreto di concessione.
Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS
deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di
decreto di concessione ministeriale.
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore delle
imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), ai sensi dell’articolo 12-
quater del decreto-legge n. 104/2023, si provvede all’istituzione dei seguenti nuovi conti a
pagamento diretto, movimentati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario (GAU):
- GAU30490 - Onere per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo
strategico (ZES), erogati direttamente - articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Il conto rileverà, per il tramite della procedura accentrata dei pagamenti diretti, le prestazioni
contraddistinte dal nuovo codice evento “149” nell’ambito del “Sistema UNICO”, secondo le
istruzioni procedurali riportate al paragrafo 3.
I debiti per le prestazioni erogate, saranno contabilizzati al nuovo conto GAU10490.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati, dalla
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, in contropartita del conto
in uso GPA10031, al codice bilancio di nuova istituzione “3298” – Somme non riscosse dai
beneficiari - Trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese industriali
rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES) – art. 12 quater D.L. 104/2023 - GAU.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al conto di nuova
istituzione:
- GAU24490 - Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla concessione dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle
imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES) - articolo 12 quater del
decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136.
Al conto di entrata GAU24490 verrà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti
per trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore
delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico”, il nuovo codice bilancio:
“1356 – Recupero trattamenti di integrazione salariale straordinaria imprese strategiche (ZES)
- GAU”.
Il codice bilancio 1356 evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069.
Infine, gli importi relativi alle partite risultate inesigibili che a fine esercizio risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto in uso GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il versamento della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro a titolo di
finanziamento delle prestazioni, secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto
legislativo n. 148/2015, nel caso di erogazione diretta dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale di cui all’articolo 12–quater del decreto-legge n. 104/2023, avverrà ai
seguenti nuovi conti:
- GAU00490 - per la rilevazione del credito accertato nei confronti delle aziende operanti in
aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES tenute al versamento del contributo
addizionale, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati
direttamente ai beneficiari - articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- GAU21490 - per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende operanti in
aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai trattamenti di integrazione
salariale straordinaria erogati direttamente ai beneficiari - articolo 12 quater del decreto
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136.
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”,
conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei
confronti dei datori di lavoro, con numero documento “0000000005”.
Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai propri dipendenti e
recuperate tramite il sistema del conguaglio si istituisce il seguente conto:
- GAU30493 - per la rilevazione dell’onere per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali rientranti in piani di
sviluppo strategico (ZES), ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 – articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,
da abbinare al codice evento “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane
CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno
al contributo addizionale.
Per la rilevazione contabile della contribuzione addizionale esposta in dichiarazione Uniemens
con il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-
quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, si nomina il conto di seguito riportato:
- GAU21493 contribuzione addizionale dovuta dalle aziende operanti in aree di sviluppo
strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, tramite conguaglio UniEmens - articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Infine, considerata la generica previsione normativa in materia di trattamenti straordinari di
integrazione salariale che definisce per i periodi di erogazione delle suddette prestazioni il
trasferimento a carico della GIAS della contribuzione correlata, si istituisce al riguardo il conto
GAU32490, valido per entrambe le modalità di pagamento sopra esposte, da movimentare in
sezione Dare in contropartita dei conti in uso della serie “22XXX” (sezione Avere) delle casse
pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Il decreto-legge n. 91/2017 è stato successivamente modificato dall’articolo 57 del
decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30490
Denominazione completa Onere per la concessione dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore
delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo
strategico (ZES), erogati direttamente - articolo 12 quater del
decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata TRATT.INTEGR.SALAR. E ANF D.L. ZES -A12-QUATER DL
104/23-DIR
Validità e Movimentabilità 12/2023 -P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU10490
Denominazione completa Debiti v/beneficiari per la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e connessi ANF a favore
delle imprese industriali rientranti in piani di sviluppo
strategico (ZES), erogati direttamente - articolo 12 quater del
decreto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF. TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12
QUATER DL 104/23-DIR
Validità e Movimentabilità 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3 U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU24490
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla
concessione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF se spettanti, a favore delle
imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico
(ZES) - articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136
Denominazione abbreviata E/V- REC-REINTR. TRATT.INTEGR.SALAR. E ANF D.L. ZES -A12
QUATER DL 104/23-
Validità e Movimentabilità 12/2023 -S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU00490
Denominazione completa Credito accertato nei confronti delle aziende operanti in aree di
sviluppo strategico inerenti ad una ZES tenute al versamento
del contributo addizionale, autorizzate ai trattamenti di
integrazione salariale straordinario erogati direttamente ai
beneficiari - articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 ottobre 2023, n. 136
Denominazione abbreviata CRED.CTR ADD.LE TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12
QUATER DL 104/23-RACE
Validità e Movimentabilità 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3 E1101027
Tipo variazione I
Codice conto GAU21490
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto dalle aziende operanti in aree di
sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogati
direttamente ai beneficiari - articolo 12 quater del decreto
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
Denominazione abbreviata CTR ADD.LE TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12
QUATER DL 104/23-RACE
Validità e Movimentabilità 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3 E1101027
Tipo variazione I
Codice conto GAU32490
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, a favore dalle aziende
operanti in aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES -
articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136
Denominazione abbreviata CONTRIB. FIGURATIVA TRATT.INTEGR.SALAR. D.L. ZES -A12
QUATER DL 104/23-
Validità e Movimentabilità 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio U TB14001604
Tipo variazione I
Codice conto GAU30493
Denominazione completa Onere per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF se spettanti, a favore delle imprese industriali
rientranti in piani di sviluppo strategico (ZES), ammesse al
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 –
articolo 12 quater del decreto decreto-legge 10 agosto 2023,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136;
Denominazione abbreviata TRATT.INTEGR.SALAR. E ANF D.L. ZES -A12-QUATER DL
104/23-UNIMENS
Validità e Movimentabilità 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3 U1205002
Tipo variazione I
Codice conto GAU21493
Denominazione completa Contribuzione addizionale dovuta dalle aziende operanti in
aree di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, autorizzate ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria, tramite
conguaglio UniEmens - articolo 12 quater del decreto decreto-
legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
Denominazione abbreviata CTR ADD.LE TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF D.L. ZES -A12
QUATER DL 104/23-UNIMENS
Validità e Movimentabilità 12/2023 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 1 E1101001
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