Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Articolo 10, rubricato “Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto”. Integrazione alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017
Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Articolo 10, rubricato “Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto”. Integrazione alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-11-2019
Messaggio n. 4280
OGGETTO: Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali”. Articolo 10, rubricato “Area di crisi
industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree
dell'indotto”. Integrazione alla circolare n. 159 del 31 ottobre
2017
In sede di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, la legge 2 novembre
2019, n. 128, è intervenuta su alcuni aspetti relativi al trattamento di mobilità in deroga di cui
all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96.
In particolare, la citata legge di conversione n. 128/2019 ha novellato l’articolo 10 del D.L. n.
101/2019, aumentando fino a 1,5 milioni di euro il limite di spesa (precedentemente fissato a
un 1 milione di euro) entro cui è possibile concedere, nel 2019, il predetto trattamento di
mobilità in deroga, nonché rettificato il bacino territoriale di riferimento per l’applicazione della
misura, identificandolo come quello dell’”Area di crisi industriale complessa di Venafro –
Campochiaro – Bojano e aree dell’indotto”.
Non sono stati, invece, modificati i requisiti che devono possedere i lavoratori per accedere
alla prestazione. La mobilità in deroga, quindi, continuerà a riguardare i lavoratori che, alla
data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un
trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del D.L. n.
101/2019 (5 settembre 2019), non siano percettori di Reddito di cittadinanza, a seguito di
accoglimento della relativa richiesta.
Con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017 l’Istituto ha fornito le indicazioni e le relative
istruzioni operative per la disciplina delle prestazioni di cui al citato articolo 53-ter del D.L. n.
50/2017.
Alla luce delle novità introdotte dal menzionato articolo 10, si rende necessario integrare le
istruzioni fornite con la citata circolale n. 159/2017 con riferimento ai trattamenti di mobilità in
deroga destinati ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-
Bojano e aree dell'indotto.
Con il presente messaggio si forniscono, al riguardo, le indicazioni che seguono.
La trasmissione all’INPS di decreti relativi al trattamento in parola avverrà esclusivamente per
il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP), utilizzando il numero di decreto
convenzionale “18999”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere al
monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con
modalità diverse.
Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione ai lavoratori come sopra
individuati, dovranno controllare che i soggetti interessati risultino tra i beneficiari di un
trattamento di mobilità ordinaria o in deroga alla data del 31 dicembre 2016 e, al contempo,
che - alla data del 5 settembre 2019 - i destinatari del trattamento non siano percettori di
Reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.
Resta confermato il controllo, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, che la
prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente
mobilità ordinaria o in deroga.
Qualora non sussistano cumulativamente le tre condizioni citate, non si potrà procedere al
pagamento della prestazione. In tali casi, la Struttura territoriale interessata dovrà darne
notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti
di competenza.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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