Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni
Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-12-2023
Messaggio n. 4332
OGGETTO: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la
revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione
di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore
dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità
a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni
Premessa
Con il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli
ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo”) è introdotta un’indennità di discontinuità in favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della
specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente
discontinuo.
L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1°
gennaio 2024.
In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari
della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il
prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.
L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di
giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate
coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella
misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando
l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto
legislativo n. 175/2023.
La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire
dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023 , accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle
prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web
dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti >
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS
è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta
tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.
Per la illustrazione della prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione
all’anno 2023 che all’anno 2024 verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio
espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di
riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle
incumulabilità.
Nelle more della pubblicazione della circolare, al fine di agevolare la presentazione della
domanda, si forniscono di seguito prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di
accesso alla misura.
1. Destinatari
L’articolo 1 del richiamato D.lgs. n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di
discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i
rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr.
qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del
suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi
di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di
discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023
e come di seguito elencati:
operatori di cabine di sale cinematografiche;
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici
spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della
produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti
dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese
radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame
iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della
indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.
2. Requisiti
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente
paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda,
congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2023:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni
fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della
domanda;
d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno
sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai
fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo
di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel
medesimo anno;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro
derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Il presente messaggio è pubblicato d’intesa con il Ministero della Cultura e del Merito.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Decreto Ministeriale 15/03/2005 recante: “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei
soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS”.
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