Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, avente a oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, avente a oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-12-2022
Messaggio n. 4357
Allegati n.2
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9
novembre 2022, avente a oggetto la convenzione finalizzata a
disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da
estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il
Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 l’Istituto ha
adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di
finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione
(Allegato n. 1) e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
(Allegato n. 2).
L’attuale testo convenzionale ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Le Banche
e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa
istanza, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di
prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo
stesso.
Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il
contenuto e si è provveduto, pertanto, a modificare le disposizioni in tema di “tassi soglia
convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento” (art. 10),
“trattenute sulla pensione” (art. 11), “rinnovi di contratto” (art. 13), “oneri” (art. 14),
“variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 15), “responsabilità e
adempimenti” (art. 16), “disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art. 18),
“oneri fiscali” (art. 25).
La novità di particolare rilievo è rappresentata dall’introduzione all’articolo 2, rubricato
”oggetto della convenzione”, del comma 2 che prevede: “La disciplina della presente
convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di
prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR
180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi
sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.
L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto
convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure”.
Per le finalità di cui al richiamato comma 2 verrà pubblicato apposito messaggio.
Il testo del Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato oggetto
di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all’articolo 1, avente a
oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i “Rinnovi di
contratto” (art. 10), la “Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12), il
“Rimborso oneri” (art. 15) e le “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art.
16).
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della
contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2021, ha aggiornato l’onere sostenuto
per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04),
IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime
di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA
esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84)
per estrazione del rateo pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità
analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità
2024 e 2025.
L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato
dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso
dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e
Comunicazione interna - Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali,
al seguente indirizzo e-mail: convenzioni.cessionequinto@inps.it.
L’allegato schema di convenzione ha validità a fare data dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2025.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2022 e,
ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione
venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a fare
data dal 1° gennaio 2023.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2023, la
data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al
termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione
della convenzione medesima.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO
CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non
economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”),
VISTA la deliberazione del …………, n……….. del Consiglio di Amministrazione,
PROPONE
A ciascuno dei seguenti soggetti:
- Banche e Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto
sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio
dell'attività di concessione di finanziamenti, che siano accreditati presso l’INPS
ovvero che richiedano l’accreditamento prima dell’accettazione della presente
proposta di convenzione;
- Raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia
uno dei soggetti di cui al punto precedente, fermo restando che l’INPS procede a
dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai
medesimi soggetti di cui al punto precedente
LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CHE SEGUE.
CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO
CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE
TRA
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non
economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”)
E
Il soggetto, generalizzato in calce, compreso tra quelli cui la proposta è indirizzata
(Banca/Intermediario finanziario/Raggruppamento temporaneo di imprese)
VISTO
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- la legge del 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge del 14 maggio
2005, n. 80;
- la legge del 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 347;
- il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012,
prot. 0066163;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, n. 313;
- il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal
successivo provvedimento del 9 febbraio 2011;
- le comunicazioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011;
- il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto
legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 8, comma 5, lettera d) del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106;
- il provvedimento dell’ISVAP del 6 dicembre 2011 n. 2946;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2017, prot. DT
24126;
- la delibera della Banca d’Italia n. 145/2018;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), (di seguito “Regolamento UE”);
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il decreto legislativo del 30
giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10
agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge del 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, di seguito “Codice”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), articolo 1, commi da
103 a 118 con la quale è stato previsto il trasferimento, limitatamente alla gestione
sostitutiva, all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo
1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti
forme di previdenza obbligatoria;
CONSIDERATO
- che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del
regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007),
è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione
fino ad un quinto della pensione;
- che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile
quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS
di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo;
- che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione
dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con
modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti
previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con
l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli,
rispetto a quelle medie di mercato”;
- che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle
competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso
ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati
assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le
migliori condizioni di mercato;
- che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data
dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007,
una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte
di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto
dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale
prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di
concessione di finanziamenti;
- che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione
finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del
quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la
possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;
- che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli
“Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della
pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con
il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal
successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla
Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della
presente convenzione ancorché non materialmente allegati;
- che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo,
lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti
a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione
ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui
validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022;
- che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità
operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli
Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un
quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31
dicembre 2025;
- che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del
quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati
dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano
alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del
regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione;
- che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha
manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente
impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e
provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione
sostitutiva;
- che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente
convenzione
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. È allegato alla presente convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, il
regolamento avente ad oggetto “Disposizioni per la cessione del quinto” adottato
con la deliberazione del ………… del Consiglio di Amministrazione, di cui in
premessa (di seguito regolamento).
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la
concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti
da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti
dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..
2. La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili,
anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione
del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle
procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla
messa a regime delle predette procedure.
L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto
convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette
procedure.
ART. 3
DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
1. Possono contrarre finanziamenti estinguibili con cessione della pensione fino ad
un quinto della stessa i soggetti che percepiscono dall’INPS i trattamenti
pensionistici di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..
ART. 4
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E R.T.I. AUTORIZZATI
1. Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche
congiuntamente ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione
di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini
dell’adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l’INPS
ovvero richiedere l’accreditamento prima dell’accettazione della presente
proposta di convenzione.
2. L’INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i
prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, possono, altresì, aderire alla
presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai
quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
nonché gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 TUB, aventi la forma della
società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., purché venga assunta una delle
forme giuridiche richieste per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la propria
attività.
4. Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al comma terzo del presente
articolo è regolato, in particolare, dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
5. Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e
irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata
di data anteriore all’accettazione della presente convenzione. La revoca del
mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’INPS.
6. Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto, comunque, da
questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento
temporaneo si considera parte unica.
7. La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende
modificative o estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo
raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.
8. I membri del raggruppamento temporaneo di imprese sono solidalmente
responsabili, nei confronti dell’INPS, dell’adempimento di tutte le obbligazioni
previste dalla presente convenzione.
9. Al raggruppamento temporaneo di imprese si applica, inoltre, in quanto
compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non
diversamente previsto nella convenzione medesima le disposizioni dell’articolo 48
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 5
COPERTURA RISCHIO PREMORIENZA
1. I finanziamenti, concessi dal soggetto convenzionato, da estinguersi mediante
cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una
copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il
recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato.
2. Il soggetto convenzionato provvede alla copertura del rischio dì premorienza
facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si
impegna, nel puntuale rispetto delle prescrizioni della Banca d’Italia, richiamate
in premessa, a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle
condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e
commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per il soggetto convenzionato e gli
operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di
essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.
ART. 6
DURATA DEI FINANZIAMENTI
1. La durata massima dei finanziamenti da concedersi dal soggetto convenzionato
è di dieci anni.
ART. 7
COMUNICAZIONE DI QUOTA CEDIBILE
1. La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o
dall’Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza
del pensionato interessato alla cessione, attestata da copia di un documento di
identità e con le opportune garanzie di tutela della riservatezza dei dati trattati,
mediante l’apposita procedura telematica realizzata dall’INPS per i soggetti
convenzionati.
2. La comunicazione di cedibilità rilasciata direttamente al pensionato dalla Sede
INPS può comunque essere utilizzata dai soggetti autorizzati ai fini della stipula
del contratto di finanziamento.
ART. 8
CONTRATTO E NOTIFICA
1. Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, in sede di verifica dell’identità
del pensionato, il soggetto convenzionato è tenuto ad avvalersi della funzione
telematica “Antifrode” messa a disposizione dall’INPS per prevenire reati di
furto d’identità e qualsivoglia altra fattispecie criminosa.
2. Il soggetto convenzionato si obbliga a notificare all’Istituto tutti i contratti di
finanziamento sottoscritti con i pensionati utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura telematica, finalizzata a garantire la semplificazione degli
adempimenti e della relativa gestione; sono fatte salve speciali e motivate
ipotesi che saranno oggetto di approvazione da parte dello stesso Istituto.
3. Il soggetto convenzionato dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nonché
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la conformità dei dati contrattuali riportati
nel piano notificato telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi
contratti di finanziamento, i cui originali sottoscritti dai pensionati vengono
custoditi presso il medesimo soggetto convenzionato e tenuti a disposizione per
eventuali controlli dell’INPS. Il soggetto convenzionato esonera
conseguentemente l’INPS da qualsivoglia responsabilità e da eventuali
contestazioni da parte dei pensionati in tema di conformità ai contratti dei dati
contenuti nelle suddette notifiche telematiche.
4. Il soggetto convenzionato si obbliga a trasmettere tempestivamente al
pensionato l’atto di benestare messo a disposizione nell’apposita procedura
telematica a seguito della validazione del piano contrattuale da parte della sede
INPS territorialmente competente.
5. Il soggetto convenzionato dà espressamente atto e dichiara che al fine della
stipula del contratto di finanziamento non è necessario che il pensionato
interessato sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque
denominato, presso la società aderente.
ART. 9
TASSO DI INTERESSE, ONERI E SPESE
1. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che i tassi di interesse soglia
convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli
interessi, anche ai seguenti costi, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 29 luglio 2009 e successive modifiche in materia di “Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”, pertanto è obbligatoria l’inclusione nel TAEG di:
- commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all’Intermediario finanziario, inclusi
gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto
monomandatario;
- importo degli oneri dovuti all’Istituto per il servizio prestato, indicati nell’art. 14;
- importo del premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di
premorienza (ove presente);
- imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.
2. Il soggetto convenzionato si impegna ad erogare il finanziamento applicando
condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 e da
tutte le altre disposizioni.
ART. 10
TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA’ DEL PENSIONATO E
CLASSE DI IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
1. Il soggetto convenzionato provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie
condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel
rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) - comprensivi di tutti i costi relativi
al finanziamento - di cui alla tabella che verrà pubblicata trimestralmente
dall’INPS sul proprio sito istituzionale, secondo lo schema seguente:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL
PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO (TAEG)
Classe di importo del
finanziamento
Classi di età (*)
Fino a 15.000 Oltre 15.000
euro euro
fino a 59 anni
60-64
65-69
70-74
75-79
(*) Le classi d’età si intendono alla scadenza del piano.
Per la classe “Maggiore di 79 anni” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura
rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96.
2. I predetti tassi soglia TAEG, da utilizzare per la convenzione, sono determinati
sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per la categoria di
operazioni denominata “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della
pensione”, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96.
In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria
a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione
di premorienza del pensionato distinti per classi di età.
3. I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento alle date dell’1
gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno, sulla base della pubblicazione
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che recepisce la
rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia.
4. I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti
relazioni:
𝒇
𝑻𝑨𝑬𝑮 = 𝑻𝑬𝑮𝑴 ∙(𝟏−𝟑𝟕%)+𝑨
≤𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 ≤𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝒇
𝒇
𝑻𝑨𝑬𝑮 = 𝑻𝑬𝑮𝑴 ∙(𝟏−𝟑𝟐%)+𝑨
>𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 >𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝒇
dove f rappresenta le diverse fasce di età e 𝐴 il costo dell’assicurazione caso morte
𝑓
relativa alla fascia di età come da tabella che segue
INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE
CASO MORTE
Classe di importo del
finanziamento
Classi di
Fino a 15.000 Oltre 15.000
età
euro euro
fino a 59
anni 1,30 1,30
60-64 2,10 2,10
65-69 2,90 2,90
70-74 3,60 3,60
75-79 4,40 4,40
5. I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere
arrotondati alla seconda cifra decimale.
6. Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C,
a fronte di una rata mensile R, non potrà essere inferiore a quello determinato
come segue:
𝟏−(𝟏+𝒊 )−𝒕
𝟏𝟐
𝑪 = 𝑹∙
𝒊
𝟏𝟐
dove t è il numero delle rate mensili e
𝟏
𝒊 = (𝟏+𝒊)𝟏𝟐−𝟏
𝟏𝟐
è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i
7. Per gli anni 2024 e 2025 l’algoritmo di cui al presente articolo potrà essere
oggetto di variazione a seguito dei monitoraggi che l’Istituto effettuerà sui tassi
annui effettivi globali (TAEG) complessivamente applicati.
8. Il presente articolo non trova applicazione nel caso delle traslazioni su pensioni
di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi
del DPR 180/50.
ART. 11
TRATTENUTE SULLA PENSIONE
1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto che l’Istituto effettua le
trattenute entro i limiti del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento
minimo di legge, entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di
finanziamento.
2. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l’applicazione di una
ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati,
nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del
trattamento minimo di legge.
A fronte di una diminuzione, ovvero azzeramento, della quota cedibile
conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l’Istituto effettua le
trattenute mensili della rata contrattuale entro l’importo rideterminato della
quota cedibile.
3. Il report degli importi trattenuti mensilmente sulle pensioni è consultabile e
scaricabile dal sito web istituzionale da parte degli operatori incaricati dal
soggetto convenzionato ed appositamente abilitati dall’INPS.
4. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto convenzionato è
tenuto ad effettuare la richiesta di chiusura del piano utilizzando, laddove
compatibile, la apposita funzione telematica “Domanda chiusura piano per
estinzione anticipata” come da indicazioni di cui al messaggio n. 470 del
7/02/2020 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
Laddove non compatibile, il soggetto convenzionato è tenuto a richiedere
tempestivamente alla Sede territoriale INPS che gestisce la posizione
pensionistica del beneficiario la chiusura del piano.
5. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, il soggetto
convenzionato è tenuto ad effettuare la richiesta di chiusura del piano utilizzando,
laddove compatibile, la apposita funzione telematica “Domanda di rimodulazione
piano per estinzione anticipata parziale” come da indicazioni di cui al messaggio
n. 3339 del 5/10/2021 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
6. In caso di annullamento del prestito qualora avvenuto successivamente alla
validazione del piano il soggetto convenzionato è tenuto a richiedere
tempestivamente alla Sede territoriale INPS che gestisce la posizione
pensionistica del beneficiario la chiusura del piano.
ART. 12
RECUPERO CREDITI RESIDUI
1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente
o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli
importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul
trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di
“accodamento”, il soggetto convenzionato si obbliga ad operare nel puntuale
rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che
lo stesso dichiara di ben conoscere anche se non materialmente allegato.
2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve
essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di
premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione
di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto
cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di
18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.
3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei
18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito
risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati
esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto
convenzionato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti
dell’Istituto.
ART. 13
RINNOVI DI CONTRATTO
1. Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo dei
contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. “esterno”, le rate
ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del nuovo piano
di ammortamento al mese precedente la decorrenza della trattenuta sono
compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 15755 del 9
luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.
ART. 14
ONERI
1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto e accetta che ciascun
finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l’INPS
la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
2. Il soggetto convenzionato si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per
le cessioni attivate, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo
pensionistico è pari a 2,04 € (IVA esente) fino al 31/12/2023.
4. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della
contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo
pensionistico per le annualità 2024 e 2025.
5. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della
quale il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa
comunicazione.
6. Qualora gli oneri di cui ai commi precedenti vengano posti a carico del pensionato
cedente, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del
finanziamento.
7. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto
convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
8. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di
eventuali oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC,
del debito accertato al soggetto convenzionato.
Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il
pagamento al soggetto convenzionato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento
entro il termine massimo di trenta giorni.
Il mancato pagamento entro tale termine è causa di recesso unilaterale dalla
convenzione da parte dell’Istituto ed il recupero viene effettuato mediante
emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge del 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al
presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di
traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da
parte dell’Istituto, al soggetto convenzionato.
ART. 15
VARIAZIONE BENEFICIARI QUOTE MENSILI E ALTRE MODIFICHE
1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche
di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale
che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante
l’ammortamento del finanziamento, il soggetto convenzionato (“nuovo
beneficiario” delle trattenute) si impegna a richiedere tempestivamente
all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario
utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata e denominata
“Trasferimento piani tra società finanziarie”, come da indicazioni di cui al
messaggio n. 2994 del 29/07/2020 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
2. In relazione al comma precedente del presente articolo, il soggetto convenzionato
dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in
favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese
successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono
oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto
negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto, in accordo a
quanto previsto all’art. 16.
3. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che non saranno possibili, né
ammesse, surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS;
conseguentemente il soggetto convenzionato, nonché i soggetti che dovessero
assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, si impegnano ad
inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.
Art. 16
RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI
1. Le Parti convengono che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità
e/o garanzia dell’INPS in ordine al buon esito dell’operazione di finanziamento nel
suo complesso ed alle singole trattenute, anche con riferimento alla fase
esecutiva e di ammortamento ove la stessa sia effettuata da soggetti diversi da
quelli convenzionati o dei quali non sia stata data tempestiva notifica a mente
dell’art. 15, commi 1 e 2, nonché in riferimento al buon fine dei contratti
assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del
pensionato.
2. Le Parti convengono, altresì, che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi
responsabilità in merito alla eventuale difformità dei dati contrattuali riportati nei
piani notificati telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi
contratti di finanziamento, i cui originali sottoscritti dai pensionati sono custoditi
presso la società medesima e resi disponibili all’INPS per eventuali controlli.
3. In particolare, l’Istituto non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione delle
trattenute dovuti a notifiche trasmesse con modalità diverse da quelle previste o
erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti.
4. È altresì esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in caso di riduzione o
azzeramento della quota cedibile, per effetto di variazioni in diminuzione della
capienza della pensione.
5. È inoltre esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in merito alla mancata
prosecuzione dell’ammortamento del prestito concesso a titolo di cessione del
quinto della pensione da parte del soggetto convenzionato, derivante da
impossibilità sopravvenuta all’adempimento, ai sensi dell'art. 1256 e seguenti del
codice civile. Conseguentemente, al verificarsi di circostanze riconducibili ai
predetti articoli, l’obbligazione in capo all’INPS, quale terzo debitore ceduto, si
intende automaticamente estinta.
6. Per gli effetti di cui al precedente comma 5 del presente articolo, le eventuali
quote di cessione della pensione oggetto di riaccredito presso l’INPS saranno da
questi restituite al pensionato medesimo.
7. Il soggetto convenzionato, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente
al pensionato le quote versate dall’INPS dopo l’estinzione - anche anticipata - del
finanziamento, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto
il finanziamento.
8. Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni
con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 e
ss.mm.ii., e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione
della convenzione.
Art. 17
RECUPERO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE “POST MORTEM” DEL
PENSIONATO
1. L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento
mensilmente versate al soggetto convenzionato gli importi relativi alle quote che
vengano corrisposte indebitamente nei mesi precedenti l’effettiva eliminazione
della pensione.
2. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la
modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede, tramite PEC, gli importi da
restituire al soggetto convenzionato che provvede a versare quanto richiesto
entro trenta giorni.
3. La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite
dal soggetto convenzionato a seguito dell’eliminazione della pensione è causa di
recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’INPS.
ART. 18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate
nel precedente art. 7, ad opera dell’INPS; in tali casi, la Banca o l’Intermediario
finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota e delle
eventuali successive variazioni della stessa, divengono “Titolari del trattamento”
e operano nei termini di cui ai commi successivi.
2. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 4 della presente convenzione, per
quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali
oggetto della medesima convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza
delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La Banca o l’Intermediario finanziario cureranno che i dati relativi alla quota
cedibile siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente
e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla
presente convenzione.
4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.
5. Le Parti assicurano che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in
alcun modo riprodotti.
6. Per le attività oggetto della presente convenzione sono ammessi ad accedere alla
procedura soltanto gli operatori per i quali la Banca o l’Intermediario finanziario
abbiano richiesto all’INPS ed ottenuto l’attribuzione di uno specifico profilo di
abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui
al presente accordo.
7. In conformità a quanto al precedente comma, le Parti avranno cura di designare
tali persone fisiche quali “Persone autorizzate” al trattamento dei dati, ai sensi
degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del
Codice. A tal fine, provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito
del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno
accesso ai dati.
8. A cura della Banca o dell’Intermediario finanziario, verrà consegnata al
pensionato la lettera di benestare, nella quale, tra l’altro, verrà specificato che
l’INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali
variazioni della misura della quota cedibile che dovessero successivamente
intervenire nel corso del finanziamento.
9. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del
presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt.
15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
10.Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni
informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici,
eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere
un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini
prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la
protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt.
33 e 34 del Regolamento UE.
ART. 19
BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE, RECESSO E
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. L’INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con
l’espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.
2. Le Parti contraenti si obbligano reciprocamente al rispetto della buona fede
nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto
di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti, all’applicazione puntuale delle
pattuizioni sul miglioramento dei tassi di finanziamento, nonché agli obblighi di
comunicazione e cooperazione, anche in relazione alle vicende di cui all’art. 15,
comma 1.
3. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle Parti, da esercitarsi, con
preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC)
ovvero lettera raccomandata anticipata via fax.
4. Tenuto conto che il soggetto convenzionato è tenuto alla diligenza professionale
di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione
unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste
dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione;
b) perdita, in capo al soggetto convenzionato, della capacità generale a stipulare con
la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) intervenute modifiche normative che rendano impossibile la prosecuzione della
convenzione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti del soggetto convenzionato (anche
se solo in confronto di uno dei componenti del soggetto se in forma associativa,
salva diversa valutazione dell’Istituto) dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni
con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 e
ss.mm.ii e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter dello stesso TUB;
e)mancato rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di
cedibilità da parte del soggetto convenzionato;
f) mancata trasmissione al pensionato dell’atto di benestare prodotto dalla procedura
telematica a seguito di validazione del piano da parte della Sede territorialmente
competente;
g) mancata comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione
pensionistica del beneficiario dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento;
h) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di
richiesta;
i) mancata restituzione delle quote indebitamente versate successivamente
all’eliminazione della pensione;
j) uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, utilizzo improprio
della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato, violazione degli
obblighi di cui all’art. 15 comma 1 e comunque dei doveri di comunicazione e
cooperazione secondo buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.;
k)violazione degli obblighi di cui all’articolo 13 della presente convenzione.
5. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà
al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. L’INPS, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano
necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente
convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.
7. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, con le medesime
modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza le Parti
di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel
rispetto della normativa vigente.
ART. 20
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. L’INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla
presente convenzione mediante pubblicazione, con cadenza almeno annuale,
dell’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima, in apposita sezione
facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale.
2. L’uso improprio e/o fuorviante dell’adesione alla presente convenzione ovvero del
logo e della modulistica dell’INPS, sarà riferito alla competente Autorità tutoria
e/o inquirente, per i provvedimenti di rispettiva competenza, salvo il diritto
dell’INPS di agire in ogni consentita sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 21
RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto
contenuto nel regolamento, che viene integralmente accettato con la
sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n.
180 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.
ART. 22
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE
1. Il presente schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2023 fino
al 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni
a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
ART. 23
FORO COMPETENTE
1. La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla
esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.
ART. 24
DOMICILIO
1. Agli effetti del presente atto, l’INPS elegge il proprio domicilio presso la propria
sede legale, in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.
2. Il soggetto convenzionato, a sua volta, assume domicilio nella sua sede legale
come in epigrafe indicata.
ART. 25
ONERI FISCALI
1. Il versamento per l’imposta di bollo a carico del soggetto convenzionato deve
essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario - codice tributo 1552.
Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla
convenzione debitamente sottoscritta.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(soggetto singolo – senza procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice
fiscale (……..…), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale
rappresentante di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico),
partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo)
(numero), R.E.A. (numero), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del
vigente statuto sociale;
(soggetto singolo – con procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice
fiscale (……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con
sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusta procura
speciale, valida e non revocata, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera
“A”;
(raggruppamento temporaneo di imprese – senza procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice
fiscale (……..…), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale
rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto
sociale, di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA
e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A.
(numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti
che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento
temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in copia si allega al
presente atto sotto la lettera “A”):
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- ……………..
(raggruppamento temporaneo di imprese – con procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice
fiscale (……..…), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma -
giusta procura, valida e non revocata (che in copia si allega al presente atto sotto la
lettera “A”) - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di
(DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero),
che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono,
i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di
imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in copia si allega al presente atto sotto
la lettera “B”):
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- ……………..
LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,
LETTO il “regolamento” allegato alla convenzione e di essa parte integrante e
sostanziale,
LETTE le “Istruzioni” riportate in calce
ad ogni effetto
ACCETTA
integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione
di cui sopra, le citate “Disposizioni per la cessione del quinto” e le “Istruzioni”
riportate in calce
E DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della
convenzione di cui sopra: art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati); art. 4 (Banche,
intermediari finanziari e R.T.I. autorizzati); art. 5 (Copertura rischio premorienza); art.
9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia convenzionali per classe di
età del pensionato e classe di importo del finanziamento); art. 14 (Oneri); art. 15
(Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche); art. 16 (Responsabilità e
adempimenti); art. 17 (Recupero quote indebitamente versate “post mortem” del
pensionato); art. 19 (Buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della
convenzione); art. 23 (Foro competente); art. 25 (Oneri fiscali).
(FIRMA)
Istruzioni
La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di
seguito denominato “modello di accettazione”), le presenti istruzioni e l’allegato alla
convenzione formano un tutto inscindibile.
La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova deliberazione dell’Istituto
e comunque fino alla data di cui all’art. 22 ma nei limiti di espletabilità dell’attività
prevista nel testo di convenzione.
Hanno facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in
possesso di tutti i requisiti indicati all’articolo 4 della convenzione medesima e dei
requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello
adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata
“dichiarazione sostitutiva”).
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta da persona munita del
potere di rappresentanza legale del soggetto accettante oppure da persona
munita del potere di rappresentanza nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
La dichiarazione n.1 contiene le disposizioni volte a verificare la capacità generale a
sottoscrivere convenzioni da parte dei soggetti interessati al convenzionamento.
La dichiarazione va prodotta unitamente ad una copia leggibile di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno
dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità
di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione
sostitutiva.
La dichiarazione in parola va resa esclusivamente dalle persone indicate.
La dichiarazione va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della
convenzione.
Il modello di accettazione della proposta di convenzione deve essere sottoscritto
da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli
che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di procura
speciale, valida e non revocata, all’accettazione della proposta medesima in nome e
per conto di uno di detti soggetti.
La procura speciale dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione della
convenzione unitamente alla dichiarazione sostitutiva.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo mandato deve essere
conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della convenzione e deve essere trasmesso
all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione medesima.
L’accettazione della proposta di convenzione avviene mediante sottoscrizione
apposta con firma digitale.
Il presente schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2025.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre
2022 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e
la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della
stessa decorrerà a far data dal 1° gennaio 2023.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio
2023, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene
a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento,
dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione.
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO
“DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO”
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della
normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino
ad un quinto della pensione contenute nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1,
lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall’articolo 1, comma 346,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre
2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene
integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.
2. La disciplina del presente regolamento è applicabile, per gli istituti
compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente
stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in
subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei
relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette
procedure.
L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione
all’Intermediario Finanziario, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio
delle predette procedure.
Articolo 2
Intermediari finanziari autorizzati
1. L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti
concessi esclusivamente dagli Intermediari individuati dall’articolo 1 del
Decreto.
2. L’esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all’accettazione
delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all’’Istituto
i seguenti dati:
• Codice ABI;
• numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d’Italia;
• ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
• codice fiscale;
• codice IBAN
Articolo 3
Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità
1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una
Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione
di cedibilità.
2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con
quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 11.
Articolo 4
Notifica della cessione
1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché
avente data certa, alla Sede dell’Istituto che ha la gestione dei trattamenti
pensionistici del cedente.
2. L’Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell’esecuzione dei contratti,
dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non
competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero
con modalità diverse da quelle stabilite dall’Istituto nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto
delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni
contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n. 266
del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.
4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili
costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo
articolo 11.
Articolo 5
Trattamenti non cedibili
1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni
i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto:
• pensioni e assegni sociali;
• trattamenti di invalidità civile;
• assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati
per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
• assegni straordinari di sostegno al reddito;
• pensioni a carico degli Enti creditizi;
• assegni al nucleo familiare;
• ape sociale.
2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.
Articolo 6
Quota cedibile
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate
dagli articoli 8 e 11, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione,
calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
2. L’importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della
pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la
salvaguardia del trattamento minimo.
3. Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la
misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino
a concorrenza della predetta differenza.
4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota
di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata
sul complesso dei trattamenti stessi.
5. I trattamenti pensionistici di cui all’articolo 5, comma 1, delle presenti
disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione
della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di
maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche
le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette
a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione
eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.
Articolo 7
T.A.E.G. applicato al finanziamento
1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la
soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della
legge n. 108/1996 e s.m.i.
2. Per l’applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il
“tasso soglia” del trimestre di sottoscrizione del contratto di
finanziamento.
Articolo 8
Trattenute sulla pensione
1. L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e il conseguente versamento
della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla
notifica del contratto di cessione.
2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di
pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo
necessario al recupero delle rate arretrate, nei limiti del doppio quinto della
pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.
Articolo 9
Recupero crediti residui
1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino
totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso
del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza
soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato
tramite l’apposita funzione di “accodamento”, il soggetto accreditato si
obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel
messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che il soggetto accreditato
dichiara di ben conoscere.
2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma,
deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio
di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su
pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel
limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di
legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del
contratto.
3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al
termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al
residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono
essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento;
il soggetto accreditato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei
confronti dell’Istituto.
Articolo 10
Rinnovi di contratto
1. Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo
dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. “esterno”,
le rate ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del
nuovo piano di ammortamento al mese precedente la decorrenza della
trattenuta sono compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al
messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e
integrazioni.
Articolo 11
Modifiche della quota cedibile
1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al
cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.
2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle
prestazioni. L’INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni
della predetta quota cedibile.
3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile
conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l’INPS rende
disponibile l’importo variato della quota cedibile alla Banca od
Intermediario Finanziario erogante il prestito mediante opportuni
strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere
trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.
Articolo 12
Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche
1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni,
conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o,
comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del
soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del
finanziamento, il soggetto accreditato espressamente si impegna a
comunicare immediatamente all’Istituto ogni e qualsiasi informazione
necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere
tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore
del nuovo beneficiario.
2. Il soggetto accreditato “nuovo beneficiario” delle quote mensili procederà,
laddove compatibile, agli adempimenti di cui al comma precedente
utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata, denominata
“Trasferimento piani tra società finanziarie”.
3. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto accreditato
dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto
in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal
mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto
beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti
del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere
dall’Istituto.
4. Non sono possibili né ammesse surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei
confronti dell’INPS; conseguentemente le Banche e gli Intermediari
Finanziari, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di
ammortamento, la titolarità del credito, sono tenuti ad inserire nei
contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.
Articolo 13
Eliminazione della pensione
1. In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva
comunicazione al cessionario.
2. L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento
mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi
relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa
dell’effettiva eliminazione della pensione.
3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte
con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede gli importi da
restituire con PEC alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede
a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la
revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte
dell’Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.
Articolo 14
Estinzione anticipata di prestiti
1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS
competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del
cedente.
2. L’INPS provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro il
terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote
di pensione ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo
alla notifica dell’estinzione del prestito.
4. Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la
stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto
della pensione si applicano gli articoli 3, 4 e 10 delle presenti disposizioni.
Articolo 15
Rimborso oneri
1. Il cessionario si impegna a corrispondere all’Istituto un onere annuo per
l’attività prestata.
2. Nei confronti degli Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto la
convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione
l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari
a 2,04 € (IVA esente) fino al 31.12.2023.
Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la
convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l’onere, da
corrispondersi, è pari a:
€ 106,08 (euro centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun
contratto di cessione e nella misura di euro 8,84 (euro otto/84) per
estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2023 al 31.12.2023.
3. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle
risultanze della contabilità analitica gli oneri da rimborsare all’INPS per
estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.
4. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione.
5. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto
accreditato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
6. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il
recupero di oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione
tramite PEC del debito accertato al soggetto accreditato.
Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a
richiederne il pagamento al soggetto accreditato, che sarà tenuto ad
effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.
In assenza del pagamento entro tale termine il recupero viene effettuato
mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto-
legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.
122.
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri
di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio
oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella
comunicazione, da parte dell’Istituto, all’intermediario finanziario.
Articolo 16
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento
per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), (di seguito “Regolamento UE”) e nel “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge n. 139/2021 (di seguito “Codice”), con
particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli
adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi
e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento
assicurano che i trattamenti oggetto del presente Regolamento saranno
effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche
finalità previste dalla normativa di riferimento e osservano, in ogni fase
del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e
responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del
Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, l’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art.
2 del presente Regolamento si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti
al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali “Persone
autorizzate” al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del
Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine,
l’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento
provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio
assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati,
avranno accesso ai dati.
5. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento
si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate
nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non
appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento
si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa
europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la
protezione, mediante l’adozione di tecniche e organizzative adeguate,
al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la
distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento
UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
7. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente
Regolamento, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE,
informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento
in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti
loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento
assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni
informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti
informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti
effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali,
in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione
di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed
eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del
Regolamento UE.
Articolo 17
Pubblicazione
1. Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà
data pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che
verranno decise dagli Organi dell’Istituto.
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