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Messaggio INPS 4418/2023

Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia e voci retributive costituenti la relativa base di calcolo. Chiarimenti sulle indicazioni contenute nella circolare n. 105/2017.

Pubblicato: 10/12/2023 In vigore dal: 10/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia e voci retributive costituenti la relativa base di calcolo. Chiarimenti sulle indicazioni contenute nella circolare n. 105/2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Roma, 11-12-2023 Messaggio n. 4418 OGGETTO: Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia e voci retributive costituenti la relativa base di calcolo. Chiarimenti sulle indicazioni contenute nella circolare n. 105/2017. Nell’ambito delle attività di cui alla circolare congiunta INPS/INAIL n. 179 del 23 dicembre 2013, relativa alla gestione diretta delle attività di pagamento delle prestazioni a favore dei lavoratori assicurati “ex Ipsema”, con la circolare n. 105 del 3 luglio 2017, con riferimento alla categoria dei lavoratori marittimi, sono state fornite indicazioni sulle voci retributive valorizzabili per il calcolo delle indennità a tutela della malattia. In particolare, al paragrafo 1 della citata circolare n. 105/2017 è stato illustrato che per tale categoria di lavoratori sono previste molteplici voci retributive da valorizzare - sussistendone i requisiti - per il calcolo delle prestazioni in questione. Si rammenta, preliminarmente, che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede quattro distinte prestazioni, esposte nella seguente tabella: Prestazione Descrizione Malattia fondamentale L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia (Art. 6 R.D.L. n. fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi 1918/1937, convertito, con assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante modificazioni, dalla l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. legge n. 831/1938) La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno. Malattia complementare L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia (art. 7 R.D.L. n. complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 1918/1937, convertito,con giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle modificazioni, dalla legge categorie dei natanti di cui all’articolo 7 del R.D.L. n. n. 831/1938) 1918/1937 medesimo. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno. Malattia per marittimi in I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di continuità di rapporto di disponibilità retribuita hanno diritto anche alla lavoro (C.R.L.) assunti corresponsione di un’indennità giornaliera per inabilità con contratto a tempo temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28° indeterminato giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. (CCNL di categoria) La misura è pari al 50% per i primi 20 giorni, al 66,66% dal 21° al 180° giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia. Temporanea Inidoneità Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al all’imbarco (legge n. termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio, 1486/1962) siano giudicati temporaneamente non idonei all’espletamento dei servizi della navigazione. Tanto rappresentato riguardo alla valutazione delle voci retributive, con il presente messaggio si conferma che, anche alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale[1], per la misura delle prestazioni in oggetto, non possono essere valorizzate voci retributive per le quali non vi sia un’espressa previsione di legge o del contratto collettivo di categoria. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1]Da ultimo, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 26510/2020, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale è necessaria la previsione, da parte di specifiche norme, di legge o della contrattazione collettiva, per l’inclusione delle componenti retributive nella base di calcolo di istituti indiretti (tra cui le indennità di malattia).

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