Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4440/2019
Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti
Riferimento normativo
Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28-11-2019
Messaggio n. 4440
OGGETTO: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati,
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti
In seguito alla pubblicazione del messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 pervengono
quotidianamente alle caselle PEC, sia della Direzione centrale Entrate contributive sia della
Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, numerose richieste di chiarimenti circa
gli adempimenti da porre in essere con particolare riguardo al censimento dei professionisti
destinatari del citato messaggio (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori e più dettagliate indicazioni.
Avvocati
Gli Avvocati, che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge n. 12/1979 e che non sono ancora stati censiti a tale scopo, devono inoltrare la
richiesta, come precisato nel messaggio n. 2819/2019, a mezzo PEC con oggetto “Richiesta di
autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale -
Avvocato”, all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it. ed allegando i seguenti
documenti:
copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione "PIN"
intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni
e Servizi” > “Tutti i moduli”;
copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.
Si precisa che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), effettuata secondo le
modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla richiesta inoltrata
all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio all’avvocato istante
dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.
Il professionista, una volta censito, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale
dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione
per operare per i servizi aziendali.
Qualora, invece, il professionista voglia operare non in qualità di intermediario ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, ma in qualità di avvocato, ad esempio per gli
adempimenti relativi alla presentazione delle istanze per l’accesso alle prestazioni del Fondo di
Garanzia o per la presentazione di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’Istituto,
per la richiesta di autorizzazione si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la
circolare n. 151 del 28/10/2013 (cfr. il paragrafo 3).
Come illustrato nella suddetta circolare, l’avvocato dovrà consegnare la richiesta di
autorizzazione, utilizzando il modulo allegato alla circolare medesima, corredata di copia del
documento di riconoscimento e del certificato di iscrizione all’Odine.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Relativamente al censimento dei professionisti Commercialisti ed Esperti Contabili, il canale di
comunicazione attraverso la casella PEC
dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it della Direzione centrale
Organizzazione e sistemi informativi con oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili” è destinato esclusivamente agli Ordini provinciali e
non ai singoli Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Come indicato nel messaggio n. 2819/2019, è solo attraverso tali strutture che l’INPS, in
attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, riceve le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei
professionisti iscritti all’Ordine.
Il professionista che intende svolgere attività in qualità di intermediario abilitato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, censito con le modalità suesposte, potrà
recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il modulo “SC64”,
compilato in ogni sua parte, e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i
servizi aziendali.
Si precisa che la comunicazione all’INL, effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n.
32/2018, deve essere precedente alla presentazione del modulo “SC64” all’INPS, in quanto
l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio al professionista istante dell’autorizzazione
ad operare in qualità di intermediario.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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