Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4477/2019
Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI – anticipo NASpI
Riferimento normativo
Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI – anticipo NASpI
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 02-12-2019
Messaggio n. 4477
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI – anticipo NASpI
Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute dalle
Strutture territoriali, si forniscono precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno
ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno
nell’ipotesi in cui l’indennità sia:
a) sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circolare n. 94 del
2015, paragrafo 2.10.a.1);
b) erogata in forma anticipata (cfr. la circolare n. 174 del 2017, paragrafo 7).
Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera a) si chiarisce quanto segue.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella
parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di
invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di
optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione
indennizzato.
Con la circolare n. 138 del 2011 l’Istituto, nel fornire le istruzioni operative per l’attuazione
della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha precisato che “i lavoratori che abbiano
esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare
all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di
invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e
il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di
disoccupazione”.
Alla luce di quanto sopra, l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l’indennità di
disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel
godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di
disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
Si evidenzia che laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno
applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione. In particolare, in
materia di indennità NASpI l’articolo 9, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede,
nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro
subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione viene sospesa d’ufficio per
la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.
Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare
dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il
soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della
prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla
prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione
dell‘indennità di disoccupazione residua.
In considerazione di quanto sopra, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di
sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo
determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità,
rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non
potrà più rientrare nel godimento della stessa.
Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità
NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.
In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con
i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3).
Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera b), di erogazione della NASpI in forma anticipata,
l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza
dell’indennità NASpI.
L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico
di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.
Ciò in quanto nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, ancorché sospeso per effetto
dell'opzione esercitata in favore dell’indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in
materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in
caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l’interessato riassume la
posizione di assicurato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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