Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4536/2023

Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2024

Pubblicato: 17/12/2023 In vigore dal: 17/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Roma, 18-12-2023 Messaggio n. 4536 OGGETTO: Nuovi modelli e istruzioni per la richiesta dell’ISEE nell’anno 2024 Come previsto dall’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 13 dicembre 2023, n. 407, pubblicato in data 14 dicembre 2023 nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato approvato il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituirà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014. Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la richiesta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): - sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022; - sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con la propria identità digitale (SPID almeno di 2° livello, CIE o CNS) in conformità alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022; - sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320). In particolare, a seguito della modifica normativa, la predetta soglia è fissata a 9.000,00 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento; - è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, conseguentemente, è stato rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione; - sono stati modificati i modelli e le istruzioni per la compilazione (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cfr. l’art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli; - sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11) e, conseguentemente, sono stati modificati e integrati alcuni paragrafi già presenti nelle istruzioni parte 2 (paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4). La nuova modulistica e le relative istruzioni per la corretta compilazione saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it, all’interno del Portale Unico ISEE nella sezione “Informazioni” > “Modulistica e modelli”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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