Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative
Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-12-2023
Messaggio n. 4558
OGGETTO: Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti
che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento
di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di
applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative
1. Quadro normativo
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo
1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti
dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico
relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la
somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione
del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1,
comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio
2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, ha introdotto un
incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal
comma 283 del medesimo articolo.
Conseguentemente, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a
forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione
anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di
rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi
all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive
ed esclusive della medesima.
L’Istituto ha illustrato tale incentivo con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, alla quale si
fa rinvio per ogni ulteriore chiarimento.
In particolare, tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico
del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di
versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa
del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a
carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente
con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini
contributivi.
A integrazione di quanto già previsto nella citata circolare, si precisa che l’incentivo in
trattazione riguarda -come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 286, della legge di
Bilancio 2023 - le quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima.
Pertanto, la misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS
dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1°
gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti
pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per
cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale,
sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, anche con riferimento al contributo
aggiuntivo di un punto percentuale, con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni
operative.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso UniEmens
La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa
contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
“PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell’incentivo
in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico
del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare detto importo utilizzando
l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del
flusso UniEmens
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla
contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Si precisa
che nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere
ricompreso anche nell’elemento <Importo> di <Recupero Sgravi> corrispondente ai Codici
Recupero 52 e 53.
Analoga modalità deve essere utilizzata nei casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio, si
dovesse procedere nel mese alla restituzione del contributo al lavoratore in quanto non
dovuto; in quest’ultimo caso il contributo nella misura di un punto percentuale esposto con
segno negativo nello specifico elemento dovrà essere, invece, sottratto dal valore dichiarato
nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi relativamente ai codici suddetti.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del
flusso UniEmens
In caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno
valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del
flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione
eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la detta quota di
retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore
nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato
nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP
Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n.
197 del 2022” (cfr. la circolare n. 82/2023).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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