Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4558/2023

Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative

Pubblicato: 18/12/2023 In vigore dal: 18/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-12-2023 Messaggio n. 4558 OGGETTO: Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative 1. Quadro normativo La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”. Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023. Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Conseguentemente, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. L’Istituto ha illustrato tale incentivo con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, alla quale si fa rinvio per ogni ulteriore chiarimento. In particolare, tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti: - il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro; - gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. A integrazione di quanto già previsto nella citata circolare, si precisa che l’incentivo in trattazione riguarda -come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 - le quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Pertanto, la misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale, con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni operative. 2. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati. Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare detto importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024. 3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Si precisa che nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere ricompreso anche nell’elemento <Importo> di <Recupero Sgravi> corrispondente ai Codici Recupero 52 e 53. Analoga modalità deve essere utilizzata nei casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio, si dovesse procedere nel mese alla restituzione del contributo al lavoratore in quanto non dovuto; in quest’ultimo caso il contributo nella misura di un punto percentuale esposto con segno negativo nello specifico elemento dovrà essere, invece, sottratto dal valore dichiarato nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi relativamente ai codici suddetti. 4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens In caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la detta quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022” (cfr. la circolare n. 82/2023). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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