Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati nell’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative e contabili
Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati nell’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-12-2023
Messaggio n. 4561
OGGETTO: Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.
170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati
nell’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni
operative e contabili
1. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi
sospesi
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023
avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei territori indicati
nell’Allegato 1 del medesimo decreto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dalla data del 1° maggio
2023 al 31 agosto 2023.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi dovevano essere effettuati, ai sensi del
comma 7 del citato articolo 1, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione
entro il 20 novembre 2023 (cfr. la circolare n. 67 del 20 luglio 2023).
Tanto premesso, il comma 2-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
132, introdotto, in sede di convesrione, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, ha modificato – con specifico riferimento
alla data precedentemente fissata per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi –
le previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 61/2023.
In particolare, la novella normativa ha disposto che il termine per gli adempimenti e i
versamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023, in precedenza
fissato al 20 novembre 2023, sia prorogato al 10 dicembre 2023.
Conseguentemente, entro la predetta data del 10 dicembre 2023 devono essere effettuati gli
adempimenti e i pagamenti della contribuzione, in unica soluzione, con scadenza legale di
versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Da ultimo, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento,
non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
2. Soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 2023, n. 170
La proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.
61/2023, prevista dall’articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 132/2023, trova
applicazione nei riguardi dei soggetti aventi, alla data del 1° maggio 2023, la residenza o la
sede legale oppure la sede operativa, nei territori indicati nell’Allegato 1 del citato decreto n.
61/2023 e rientranti nelle seguenti categorie:
• i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica
privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
• i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
• i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La proroga del termine riguarda unicamente gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei
territori elencati nel citato Allegato 1.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti hanno potuto usufruire della misura di
cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei
territori ci dui al menzionato Allegato 1. Si sottolinea altresì che la proroga in esame riguarda –
nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti
contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali
ubicati nei medesimi territori.
3. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Con il presente messaggio si illustrano le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni
previdenziali, per i versamenti in unica soluzione dei contributi sospesi (ivi compresi quelli
relativi alla quota a carico dei lavoratori, alle note di rettifica e alle rate dei piani di
ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla
sospensione, ossia dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023).
3.1 Datori di lavoro con dipendenti
Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica
soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello
“F24”, seguendo le indicazioni contenute nella citata circolare n. 67/2023, al paragrafo 6.1.1
“Ripresa versamenti” e al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro con natura giuridica privata con
dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”.
3.2 Artigiani e commercianti
Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.2 della circolare n. 67/2023 e nel messaggio n.
2900 del 7 agosto 2023.
Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2023 è
necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione
nel mese di maggio 2023.
3.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.3 della circolare n. 67/2023 e nel citato
messaggio n. 2900/2023.
I committenti devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni
periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata devono effettuare i versamenti entro il 10
dicembre 2023, compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS”
del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa
3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola
unificata
Le aziende agricole assuntrici di manodopera alle quali è stata accolta l’istanza di sospensione
di cui al paragrafo 6.4 della circolare n. 67/2023, possono versare gli importi dovuti, in unica
soluzione e senza ulteriori somme aggiuntive, entro la data del 10 dicembre 2023 utilizzando
la medesima codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria già versati.
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola
colonia e a compartecipanti familiari
I lavoratori agricoli autonomi ai quali è stata accolta l’istanza di sospensione di cui al paragrafo
6.5 della circolare n. 67/2023 possono versare gli importi dovuti, in unica soluzione e senza
ulteriori somme aggiuntive, entro la nuova data del 10 dicembre 2023, utilizzando la
medesima codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria già versati.
3.6 Datori di lavoro domestico
Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.6 della circolare n. 67/2023 e nel messaggio n.
2900/2023.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in
oggetto, devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2023.
3.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica
Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica
soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato seguendo le
indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 67/2023, al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro
con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”.
4. Istruzioni contabili
Per le istruzioni contabili relative alla proroga della ripresa dei versamenti disposta dall’articolo
3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 132/2023, relativa ai contributi sospesi ai sensi del
citato decreto-legge n. 61/2023, si fa parimenti rinvio a quanto già illustrato con la circolare n.
67/2023, al paragrafo 10.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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