Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4601/2019

Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Pubblicato: 09/12/2019 In vigore dal: 09/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Testo normativo

Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 10-12-2019 Messaggio n. 4601 OGGETTO: Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, che hanno già interessato i cittadini non più in età lavorativa, sono state avviate ulteriori azioni di reingegnerizzazione del processo. In prosecuzione di tale attività, grazie ad interventi sulle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione delle prestazioni economiche, la semplificazione è estesa ai cittadini in età lavorativa, compresi tra i 18 e i 67 anni di età, che presentano domanda di invalidità civile, di cecità o di sordità. Anche per tale categoria di beneficiari è possibile contrarre i tempi di erogazione del beneficio attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. Ciò premesso, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola, che sono operative, in modalità non esclusiva, dal 10 dicembre 2019. In prima fase di rilascio, tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati. Analogamente a quanto indicato nel messaggio n. 1930 del 08/05/2018, l’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda. Per tale motivo, la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, la sussistenza del requisito anagrafico. Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli. Alcuni pannelli sono finalizzati all’avvio dell’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i seguenti dati: dati dell’eventuale ricovero; dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; dati reddituali; modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo <quadro G>; delega in favore delle associazioni <quadro H>. È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita. Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio- economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori. I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Si precisa che, in questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati sopra descritti. In alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP70” dopo la definizione dell’iter sanitario, utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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