Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4601/2019
Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni
Riferimento normativo
Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni
Testo normativo
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 10-12-2019
Messaggio n. 4601
OGGETTO: Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di
invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra
i 18 e i 67 anni
Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi
alla concessione dei benefici di invalidità civile, che hanno già interessato i cittadini non più in
età lavorativa, sono state avviate ulteriori azioni di reingegnerizzazione del processo.
In prosecuzione di tale attività, grazie ad interventi sulle fasi organizzative e procedurali del
procedimento di concessione delle prestazioni economiche, la semplificazione è estesa ai
cittadini in età lavorativa, compresi tra i 18 e i 67 anni di età, che presentano domanda di
invalidità civile, di cecità o di sordità.
Anche per tale categoria di beneficiari è possibile contrarre i tempi di erogazione del beneficio
attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma
sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
Ciò premesso, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate
delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte
della categoria di beneficiari in parola, che sono operative, in modalità non esclusiva, dal 10
dicembre 2019.
In prima fase di rilascio, tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai
Patronati.
Analogamente a quanto indicato nel messaggio n. 1930 del 08/05/2018, l’accesso alla
procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato
alla data della domanda. Per tale motivo, la procedura di acquisizione online a disposizione dei
Patronati verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione
dell’Istituto, la sussistenza del requisito anagrafico.
Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve
essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente.
Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della
domanda, che è suddivisa in più pannelli.
Alcuni pannelli sono finalizzati all’avvio dell’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante
legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione
economica, in quanto consentono di acquisire i seguenti dati:
dati dell’eventuale ricovero;
dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
dati reddituali;
modalità di pagamento;
delega alla riscossione di un terzo <quadro G>;
delega in favore delle associazioni <quadro H>.
È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di
altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita.
Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa
all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-
economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte
del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il
diritto alla prestazione economica.
Si precisa che, in questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono disponibili, in
alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento
della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati sopra descritti.
In alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o
titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare
comunque il modello “AP70” dopo la definizione dell’iter sanitario, utilizzando l’attuale
procedura della fase concessoria.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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