Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Precisazioni
Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 21-12-2023
Messaggio n. 4615
OGGETTO: Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del
decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive
modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti. Precisazioni
Con il messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023 sono state fornite indicazioni in ordine alla
denuncia e al versamento – da parte dei datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione
del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali (di seguito, Fondo) – della “Contribuzione ulteriore” al Fondo medesimo.
Nel dettaglio, si rammenta che le contribuzioni ulteriori – ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del
decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dall’articolo 4,
comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 – sono le seguenti:
a) versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun
dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia
di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tanto premesso, si precisa, con specifico riferimento alla contribuzione ulteriore di cui alla
lettera b) dell’elenco sopra riportato, che la medesima è dovuta a fare data dall’avvio operativo
del Fondo. Al riguardo, si sottolinea, nel dettaglio, che il Fondo in oggetto è diventato
pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021 (cfr. la circolare n. 37 del 7 marzo 2022,
paragrafo 1).
Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto indicato nel citato messaggio n.
4104/2023, si rappresenta che la richiamata contribuzione ulteriore, coincidente con il
versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di
malattia breve di durata, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell’avvio
operativo del Fondo (febbraio 2021).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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