Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4615/2023

Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Precisazioni

Pubblicato: 20/12/2023 In vigore dal: 20/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 21-12-2023 Messaggio n. 4615 OGGETTO: Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Precisazioni Con il messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023 sono state fornite indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento – da parte dei datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo) – della “Contribuzione ulteriore” al Fondo medesimo. Nel dettaglio, si rammenta che le contribuzioni ulteriori – ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 – sono le seguenti: a) versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova; b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022. Tanto premesso, si precisa, con specifico riferimento alla contribuzione ulteriore di cui alla lettera b) dell’elenco sopra riportato, che la medesima è dovuta a fare data dall’avvio operativo del Fondo. Al riguardo, si sottolinea, nel dettaglio, che il Fondo in oggetto è diventato pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021 (cfr. la circolare n. 37 del 7 marzo 2022, paragrafo 1). Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto indicato nel citato messaggio n. 4104/2023, si rappresenta che la richiamata contribuzione ulteriore, coincidente con il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell’avvio operativo del Fondo (febbraio 2021). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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