Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4652/2023

Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri

Pubblicato: 21/12/2023 In vigore dal: 21/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22-12-2023 Messaggio n. 4652 OGGETTO: Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri Premessa Con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 sono state illustrate le novità introdotte in materia di prestazioni occasionali in agricoltura dall’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), finalizzate a garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e a creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2023 e valgono, ai sensi dell’articolo 1, comma 343, della legge di Bilancio 2023, per il biennio 2023 – 2024. Con il presente messaggio vengono fornite le istruzioni relative agli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (di seguito, anche lavoratori OTDO). 1. Datori di lavoro che possono assumere prestatori di lavoro occasionale in agricoltura Possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA[1]. I soggetti datoriali non ancora iscritti - compresi i lavoratori agricoli autonomi, che decidano di avvalersi di tale tipologia contrattuale - dovranno presentare una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 2. Modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri Propedeutica all’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale è la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (modello UNILAV), con causale “H.03.00”, il cui numero di comunicazione dovrà essere esposto obbligatoriamente nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. Tali date dovranno essere congruenti con il periodo esposto nel modello UNILAV. A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale. Per ciò che concerne le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024. Relativamente alle giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia delle stesse dovrà essere effettuata mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza. Qualora i flussi Uniemens-PosAgri fossero inoltrati a partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili connesse al consequenziale tardivo pagamento della contribuzione. Per l’esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dei dati relativi ai prestatori di lavoro occasionale in agricoltura, sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto” che dovranno essere indicati nel flusso: “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”; “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”; “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”; “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”; “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”; “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”. Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate. All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa. Per ciò che concerne gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro che assumono prestatori di lavoro occasionale, l’obbligo del rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. Essendo tale elemento un requisito fondamentale per l’instaurazione di un rapporto di lavoro occasionale agricolo, la mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso. 3. Scadenze versamenti L’articolo 1, comma 352, della legge di Bilancio 2023 prevede che il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dovuta per le giornate di lavoro occasionale, debba avvenire il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Nelle more della comunicazione da parte dell’Istituto con apposito messaggio del passaggio alla nuova modalità di versamento, i datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste[2], utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali Al fine di permettere la regolarizzazione delle giornate prestate dagli OTDO a partire dal 1° gennaio 2023, sarà cura delle Strutture territoriali prendere in carico tempestivamente eventuali domande di nuove iscrizioni, accettando anche le date di inizio attività con dipendenti anteriori a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della Denuncia Aziendale. Preliminarmente, dovrà essere verificata la corrispondenza della data inizio attività dichiarata rispetto alla prima data di inizio del rapporto di lavoro occasionale presente nella comunicazione UNILAV e l’eventualità che la condizione di ritardo sia imputabile esclusivamente all’assunzione di lavoratori OTDO e non di lavoratori OTI od OTD. In caso di esito negativo del controllo, dovrà essere svolta un’istruttoria particolarmente accurata, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del nuovo datore di lavoro da iscrivere e richiedendo allo stesso di fornire ogni documentazione utile al fine di rilevare l’effettiva data di inizio dell’attività (cfr. i messaggi operativi n. 3643/2014, n. 8124/2014 e n. 3560/2015). Si rammenta, infine, che la data di inizio attività dovrà essere aggiornata nell’archivio “5A" per permettere l’ingresso dei flussi contributivi. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Come già specificato nella circolare n. 102/2023, le agenzie di somministrazione non possono utilizzare il LOAgri. [2] I pagamenti dei contributi devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre, III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.

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