Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri
Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-12-2023
Messaggio n. 4652
OGGETTO: Articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (legge di Bilancio 2023). Prestazioni di lavoro occasionale a
tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Istruzioni operative per
la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri
Premessa
Con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 sono state illustrate le novità introdotte in
materia di prestazioni occasionali in agricoltura dall’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), finalizzate a garantire la continuità
produttiva delle imprese agricole e a creare le condizioni per facilitare il reperimento di
manodopera per le attività stagionali. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio
2023 e valgono, ai sensi dell’articolo 1, comma 343, della legge di Bilancio 2023, per il biennio
2023 – 2024.
Con il presente messaggio vengono fornite le istruzioni relative agli adempimenti informativi e
contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali
agricoli a tempo determinato (di seguito, anche lavoratori OTDO).
1. Datori di lavoro che possono assumere prestatori di lavoro occasionale in
agricoltura
Possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo
iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA[1]. I
soggetti datoriali non ancora iscritti - compresi i lavoratori agricoli autonomi, che decidano di
avvalersi di tale tipologia contrattuale - dovranno presentare una denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
2. Modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri
Propedeutica all’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale è la comunicazione
obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (modello UNILAV), con causale
“H.03.00”, il cui numero di comunicazione dovrà essere esposto obbligatoriamente nel flusso di
denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. Tali
date dovranno essere congruenti con il periodo esposto nel modello UNILAV.
A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai
lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare
entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro
occasionale.
Per ciò che concerne le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a
settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro
mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni
se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.
Relativamente alle giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la
denuncia delle stesse dovrà essere effettuata mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di
tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di
lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà
necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle
giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28
febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.
Qualora i flussi Uniemens-PosAgri fossero inoltrati a partire dalla data del 29 febbraio 2024,
l’Istituto applicherà le sanzioni civili connesse al consequenziale tardivo pagamento della
contribuzione.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dei dati relativi ai prestatori di lavoro occasionale
in agricoltura, sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto” che dovranno essere indicati
nel flusso:
“122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno
dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la
propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
“123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di
cittadinanza e Assegno di inclusione”;
“124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO,
assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di
integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa
(ISCRO)”;
“125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata,
erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a
tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
“126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di
pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n.
222/1984 o di analoghe prestazioni”;
“127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà
provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle
giornate effettivamente prestate.
All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al
luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.
Per ciò che concerne gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro che assumono prestatori
di lavoro occasionale, l’obbligo del rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta
“SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione
“dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. Essendo tale elemento un requisito fondamentale
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro occasionale agricolo, la mancata apposizione della
conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del
flusso.
3. Scadenze versamenti
L’articolo 1, comma 352, della legge di Bilancio 2023 prevede che il pagamento della
contribuzione unificata (comprensiva anche della quota relativa all’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dovuta per le giornate di lavoro occasionale,
debba avvenire il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Nelle more della
comunicazione da parte dell’Istituto con apposito messaggio del passaggio alla nuova modalità
di versamento, i datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il
pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta
per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste[2], utilizzando il modello “F24”,
risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel
Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
Al fine di permettere la regolarizzazione delle giornate prestate dagli OTDO a partire dal 1°
gennaio 2023, sarà cura delle Strutture territoriali prendere in carico tempestivamente
eventuali domande di nuove iscrizioni, accettando anche le date di inizio attività con dipendenti
anteriori a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della Denuncia Aziendale.
Preliminarmente, dovrà essere verificata la corrispondenza della data inizio attività dichiarata
rispetto alla prima data di inizio del rapporto di lavoro occasionale presente nella
comunicazione UNILAV e l’eventualità che la condizione di ritardo sia imputabile
esclusivamente all’assunzione di lavoratori OTDO e non di lavoratori OTI od OTD.
In caso di esito negativo del controllo, dovrà essere svolta un’istruttoria particolarmente
accurata, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del nuovo datore di lavoro da iscrivere e
richiedendo allo stesso di fornire ogni documentazione utile al fine di rilevare l’effettiva data di
inizio dell’attività (cfr. i messaggi operativi n. 3643/2014, n. 8124/2014 e n. 3560/2015). Si
rammenta, infine, che la data di inizio attività dovrà essere aggiornata nell’archivio “5A" per
permettere l’ingresso dei flussi contributivi.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Come già specificato nella circolare n. 102/2023, le agenzie di somministrazione non
possono utilizzare il LOAgri.
[2] I pagamenti dei contributi devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro
rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre,
III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.
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