Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4658/2019
Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione
Riferimento normativo
Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13-12-2019
Messaggio n. 4658
OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e
rioccupazione con contratto di collaborazione
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore
avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la
liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta
indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto
di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione
anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in
cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore
ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Le disposizioni normative sopra richiamate, di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22/2015, prevedono
la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che
ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di
spettanza teorico dell’indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l’ipotesi della
rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità
NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.
In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il
periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma
anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti
domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il
diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso
periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della
sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-
COLL).
Al fine di evitare che ciò avvenga, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma
anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il
collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta,
qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si
sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di
collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di
collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione
DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi
sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel
medesimo arco temporale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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