Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4688/2023
Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023. Precisazioni relative ai paragrafi 4 e 6.1
Riferimento normativo
Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023. Precisazioni relative ai paragrafi 4 e 6.1
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28-12-2023
Messaggio n. 4688
OGGETTO: Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023. Precisazioni relative ai
paragrafi 4 e 6.1
Con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 sono state fornite le prime indicazioni
amministrative relative alla disciplina del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura
(LOAgri).
Con il presente messaggio, relativamente alle indicazioni fornite ai paragrafi 4 e 6.1 della
citata circolare, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, si chiarisce che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a
tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45
giornate annue per singolo lavoratore.
Pertanto, a precisazione e parziale rettifica di quanto indicato al paragrafo 4 e al paragrafo 6.1
della citata circolare, il limite di 45 giornate è riferito al singolo anno civile e riguarda il singolo
lavoratore.
Tanto premesso, il comma 346 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di
Bilancio 2023), specifica altresì che nella comunicazione al Centro per l’impiego i citati 45
giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione
esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di
lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
Conseguentemente, al fine di meglio precisare quanto illustrato ai citati paragrafi 4 e 6.1 della
circolare n. 102/2023, si riporta il seguente esempio.
Una comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto
disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023, con data di
inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024, ai fini della
regolarità della prestazione occasionale, deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro
effettuabili nei due sottoperiodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono
essere superiori:
a 45 giorni, con riferimento al periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023;
e a 27 giorni, nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024[1].
Si precisa infine che, considerato che il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo
lavoratore, nel caso siano stati stipulati più contratti LOAgri con differenti datori di lavoro nel
corso di un anno civile, spetterà al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato
(OTDO) comunicare al singolo datore di lavoro il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno
civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel
corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo
contratto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Nel caso il lavoratore OTDO in questione volesse stipulare un ulteriore rapporto di lavoro
occasionale agricolo (LOAgri) con lo stesso o con un altro datore di lavoro per il periodo 1°
febbraio 2024 - 31 dicembre 2024, rimarrebbero a sua disposizione residue giornate lavorabili
che derivano dalla differenza tra il plafond di 45 giornate relative all’anno 2024 e il numero di
giornate effettivamente lavorate nel mese di gennaio 2024; tale differenza rappresenta il
valore massimo che potrà essere indicato nella relativa comunicazione UNILAV da inviare al
Centro per l’impiego.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4688/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2023
Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg…
Circolare 213
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos…
Risoluzione AdE 209
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta…
Risoluzione AdE 124
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di …
Risoluzione AdE 197
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi…
Interpello AdE 213