Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4718/2023

Strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”. Pubblicazione sul portale istituzionale

Pubblicato: 28/12/2023 In vigore dal: 28/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”. Pubblicazione sul portale istituzionale

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 29-12-2023 Messaggio n. 4718 OGGETTO: Strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”. Pubblicazione sul portale istituzionale Tra le iniziative volte all’individuazione di nuovi servizi che si pongono l’obiettivo di contribuire alla semplificazione della customer journey per il soggetto contribuente, nell’ambito del Piano di Evoluzione dei Servizi dell’INPS, sono stati progettati e realizzati appositi servizi interattivi che, in funzione dell’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi maturati nei confronti dell’Istituto, possono orientare scelte consapevoli. A tale fine, sul portale istituzionale www.inps.it è stato pubblicato un nuovo strumento - che include due servizi di simulazione - rivolto, in questa prima fase, ai datori di lavoro Uniemens e ai committenti della Gestione separata. Tali servizi consentono il calcolo delle sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e il calcolo del piano di ammortamento, ai fini della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa. Lo strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento” è disponibile all’utente accedendo senza autenticazione, tramite il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > “Strumenti” > “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”, oppure, digitando “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento” nel campo di ricerca testuale nella homepage. Lo strumento propone due sezioni: - Calcolo Sanzioni Civili; - Piano di ammortamento. Il simulatore “Calcolo Sanzioni Civili”consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l’omesso o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[1]. L’importo viene calcolato avuto riguardo alla natura del credito, alla scadenza legale dell’adempimento e al tasso vigente alla data della simulazione. Come sopra specificato, il servizio è disponibile per il calcolo delle sanzioni relative alla contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con dipendenti e alla Gestione Separata in riferimento ai soli committenti. Il simulatore “Piano di ammortamento” consente di calcolare l'importo delle rate, fino a un massimo di ventiquattro, maggiorato dell’interesse di dilazione vigente alla data della simulazione in caso di regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni in fase amministrativa. In tale modo agli utenti, in relazione all’importo del debito complessivo per contributi e sanzioni, viene offerta la possibilità di valutare la sostenibilità del relativo onere nel rispetto del Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa[2] illustrato nella circolare n. 108 del 12 luglio 2013. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, commi 8 e 9: “8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. [2] Con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 è stato approvato il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa che a decorrere dal 12 luglio 2013 costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.

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