Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4718/2023
Strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”. Pubblicazione sul portale istituzionale
Riferimento normativo
Strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”. Pubblicazione sul portale istituzionale
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29-12-2023
Messaggio n. 4718
OGGETTO: Strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”. Pubblicazione sul
portale istituzionale
Tra le iniziative volte all’individuazione di nuovi servizi che si pongono l’obiettivo di contribuire
alla semplificazione della customer journey per il soggetto contribuente, nell’ambito del Piano
di Evoluzione dei Servizi dell’INPS, sono stati progettati e realizzati appositi servizi interattivi
che, in funzione dell’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi maturati
nei confronti dell’Istituto, possono orientare scelte consapevoli.
A tale fine, sul portale istituzionale www.inps.it è stato pubblicato un nuovo strumento - che
include due servizi di simulazione - rivolto, in questa prima fase, ai datori di lavoro Uniemens e
ai committenti della Gestione separata. Tali servizi consentono il calcolo delle sanzioni civili in
caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e il calcolo del piano di ammortamento,
ai fini della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa.
Lo strumento “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento” è disponibile
all’utente accedendo senza autenticazione, tramite il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti”
> “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > “Strumenti” > “Simulatori: calcolo sanzioni civili e
piano di ammortamento”, oppure, digitando “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di
ammortamento” nel campo di ricerca testuale nella homepage.
Lo strumento propone due sezioni:
- Calcolo Sanzioni Civili;
- Piano di ammortamento.
Il simulatore “Calcolo Sanzioni Civili”consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l’omesso
o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23
dicembre 2000, n. 388[1]. L’importo viene calcolato avuto riguardo alla natura del credito, alla
scadenza legale dell’adempimento e al tasso vigente alla data della simulazione. Come sopra
specificato, il servizio è disponibile per il calcolo delle sanzioni relative alla contribuzione
dovuta alla Gestione Aziende con dipendenti e alla Gestione Separata in riferimento ai soli
committenti.
Il simulatore “Piano di ammortamento” consente di calcolare l'importo delle rate, fino a un
massimo di ventiquattro, maggiorato dell’interesse di dilazione vigente alla data della
simulazione in caso di regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni
in fase amministrativa. In tale modo agli utenti, in relazione all’importo del debito complessivo
per contributi e sanzioni, viene offerta la possibilità di valutare la sostenibilità del relativo
onere nel rispetto del Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase
amministrativa[2] illustrato nella circolare n. 108 del 12 luglio 2013.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, commi 8 e 9:
“8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura
inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile
non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il
versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i
soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle
lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto,
sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
[2] Con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio
2013 è stato approvato il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in
fase amministrativa che a decorrere dal 12 luglio 2013 costituisce l’unica fonte regolatrice
della materia.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4718/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2023
Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg…
Circolare 213
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos…
Risoluzione AdE 209
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta…
Risoluzione AdE 124
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di …
Risoluzione AdE 197
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi…
Interpello AdE 213