Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 583/2023

Messaggio n. 4653/2022. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali. Dichiarazione fruito e nuovo file .csv contenente la lista dei beneficiari

Pubblicato: 06/02/2023 In vigore dal: 06/02/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Messaggio n. 4653/2022. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali. Dichiarazione fruito e nuovo file .csv contenente la lista dei beneficiari

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-02-2023 Messaggio n. 583 OGGETTO: Messaggio n. 4653/2022. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali. Dichiarazione fruito e nuovo file .csv contenente la lista dei beneficiari A parziale modifica del messaggio n. 4653 del 28 dicembre 2022, si comunica che, a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC. Si precisa, inoltre, che, una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022. Si ricorda che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute. Per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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